Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2007, n. 24761
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Sentenza 27 aprile 2007

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In tema di estradizione per l'estero, la persona chiesta in estradizione che abbia riacquistato la libertà, dopo aver trascorso in misura cautelare il termine massimo di quarantacinque giorni previsto dall'art. 708, comma primo, cod. proc. pen., non può essere nuovamente sottoposta ad alcuna misura cautelare coercitiva durante tale fase del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2007, n. 24761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24761
    Data del deposito : 27 aprile 2007

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