Sentenza 27 aprile 2007
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la persona chiesta in estradizione che abbia riacquistato la libertà, dopo aver trascorso in misura cautelare il termine massimo di quarantacinque giorni previsto dall'art. 708, comma primo, cod. proc. pen., non può essere nuovamente sottoposta ad alcuna misura cautelare coercitiva durante tale fase del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2007, n. 24761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24761 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 27/04/2007
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1016
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 005105/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) GA LU, N. IL 27/04/1977;
avverso ORDINANZA del 22/01/2007 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
sentite le conclusioni del S.P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, di rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta del Ministro della Giustizia in data 12 gennaio 2007 (coeva dell'emissione del decreto di estradizione verso la Repubblica di Romania) di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di GA CI, al fine di procedere alla sua consegna allo Stato richiedente. Si rilevava all'uopo che la stessa Corte territoriale, in data 29.9.2006, aveva pronunciato sentenza favorevole all'estradizione del GA, decisione Ritenuta irrevocabile il 30.10.2006. Il Ministro della Giustizia aveva avuto notizia di tale irrevocabilità in data 7 novembre 2006.
In data 8.1.2007, la Corte di appello, essendo decorso il termine di 45 giorni previsto dall'art. 708 c.p.p., comma 1, senza che fosse intervenuta decisione del Ministro della Giustizia in ordine all'estradizione, poneva in libertà l'estradando, detenuto ai soli fini estradizionali.
2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, che deduce:
- erronea interpretazione degli artt. 714 e 708 c.p.p.. Eccepisce che, scaduto il termine di 45 giorni di cui all'art. 708 c.p.p., comma 1, se è pur vero che l'estradando deve essere posto in libertà, non vi è alcuna norma che faccia divieto di successiva applicazione della misura cautelare, ove - come in generale per l'applicazione di ogni misura cautelare - ne ricorrano le condizioni. Osserva che le misure cautelari, essendo finalizzate alla consegna della persona estradanda allo Stato che la richiede, possono essere adottate "in ogni tempo" (art. 714 c.p.p., comma 1) e, quindi, anche dopo la definitiva decisione dell'autorità giudiziaria favorevole all'estradizione.
3. Il ricorso va rigettato.
La soluzione adottata dalla Corte fiorentina deve essere condivisa, perché riposa sulla corretta interpretazione, l'unica costituzionalmente compatibile, della normativa dettata in tema di estradizione circa la durata della custodia cautelare a tali fini. Non si ritiene, invece, condivisibile l'assunto del P.G. ricorrente, perché si pone contro la logica e la ratio del sistema, ispirato a contenere in limiti molto ristretti il sacrificio della libertà personale dell'estradando, tanto da essere prevista una disciplina (autonoma rispetto a quella generale) che regolamenta in modo molto puntiglioso la materia, con riferimento alle varie fasi della procedura estradizionale: quella prodromica alla domanda formale di estradizione e proiettata, in vista di questa, all'adozione di provvedimenti coercitivi in via provvisoria (artt. 715 e 716 c.p.p.);
la fase di garanzia giurisdizionale vera e propria (art. 714 c.p.p.);
la fase esecutiva artt. 708 e 709 c.p.p.. Ciò che in sostanza rileva, è che i poteri cautelari rimangono circoscritti nei limiti risultanti dalla disciplina ordinaria, salvi gli espliciti adattamenti imposti dalla peculiarità della materia:
il riferimento ha riguardo espressamente al pericolo di fuga dell'estradando, esigenza che assume una valenza centrale e assorbente, e al termine massimo di durata della misura coercitiva. A quest'ultimo proposito, va rilevato che l'art. 714 c.p.p., comma 4, fissa tale termine massimo in un anno ovvero in un anno e sei mesi, a seconda che al procedimento estradizionale sia ancora pendente dinanzi alla Corte d'appello ovvero in Cassazione, termine prorogabile anche più volte per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, ove necessario per la difficoltà degli accertamenti.
Decorsi tali termini, la misura va revocata.
Tale chiara previsione, specifica per la materia de qua, induce ad escludere che il richiamo alle disposizioni del titolo 1^ del libro 4^ del codice di rito, fatto dall'art. 714 c.p.p., comma 2, ricomprenda anche le norme di cui agli artt. 303 e 308 c.p., le quali, attinendo ai termini di durata delle misure per il procedimento ordinario, articolato secondo cadenze, fasi e gradi, che nulla hanno a che vedere con il procedimento di estradizione, rivelano assoluta incompatibilità a operare in quest'ultimo (Cass. Sez. 6^, 30 settembre 1998, Dardard). Esaurita la fase giurisdizionale (ed è ciò che qui interessa), segue quella esecutiva, di competenza dell'autorità amministrativa del Ministro di grazia e giustizia, che decide, in base a scelte di opinione politica, sull'estradizione, secondo modi e tempi, autonomamente cadenzati.
Prima e fondamentale conseguenza dell'estradizione è la consegna dell'estradando, talché al Ministro viene fissato un termine improrogabile di 45 giorni (decorrente dal ricevimento del verbale che documenta il consenso, ovvero dalla irrevocabilità della sentenza) entro il quale decidere se consegnare o meno la persona richiesta.
Una volta emesso il decreto di estradizione da parte del Ministro, a norma dell'art. 708 c.p.p., viene a cessare, quanto ai termini di massimi di custodia, il rapporto cautelare disciplinato dall'art. 714 c.p.p., comma 4, termini che sono correlati al solo espletamento della procedura estradizionale, residuando dopo la pronuncia del Ministro solo la fase della consegna del soggetto all'Autorità richiedente, che non ha nulla a che vedere con un "procedimento penale" e per la quale valgono le modalità ed i termini precisati nel medesimo art. 708 c.p.p., commi 4 e 5, che implicano una limita estensione temporale della coercizione personale finalizzata esclusivamente alla esecuzione della estradizione. Consegue che l'interessato, se detenuto, riacquista la libertà nel caso che il Ministro di grazia e giustizia ometta di decidere in merito all'estradizione entro il detto termine di 45 giorni dalla ricezione del verbale di consenso o dall'irrevocabilità della sentenza favorevole all'estradizione.
Ne deriva che il GA, avendo già trascorso in misura cautelare il periodo massimo di 45 giorni dopo la comunicazione al Ministero della Giustizia della sentenza favorevole all'estradizione, non può essere nuovamente sottoposto ad alcuna misura coercitiva nell'attuale fase del procedimento (Cass., Sez. 6^, 17 febbraio 2004, Terkuli). Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007