Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
In applicazione del criterio del "petitum sostanziale" - che, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione ordinaria oppure quella amministrativa, dà rilievo decisivo non già alle richieste e alle deduzioni avanzate formalmente dalle parti, ma alla vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia - deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda diretta a conseguire la concreta attuazione dell'art. 3 della legge n. 303 del 1974, secondo cui l'INADEL (a cui è subentrato l'INPDAP) è tenuto ad erogare al personale contemplato dall'art. 1 della medesima legge (dipendenti già dell'INPS, dell'INAIL o altri istituti passati alle dipendenze di enti ospedalieri e poi delle Unità sanitarie locali a seguito dello scorporo di unità ospedaliere dagli stessi istituti) il trattamento di buonuscita secondo il proprio ordinamento oppure secondo il trattamento dell'ente di provenienza, se più favorevole. (Nella specie, era stato convenuto in giudizio anche l'INAIL, che era stato condannato in solido al pagamento del conguaglio richiesto dall'ex dipendente, e, a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti dell'INPDAP, continuavano ad essere "sub iudice" proprio le domande relative all'INAIL, anche sotto il profilo dei suoi rapporti con l'altro ente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati FORTUNATO ARTUSA, DARIO DE PETRILLO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AV AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, Presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO CARULLO, giusta delega, a margine del ricorso;
- controricorrente -
nonché contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, SUBENTRATO ALL'INADEL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, Presso lo studio dell'avvocato CARMELA FISCELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 213/97 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 10/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli avvocati Dario DE PETRILLO, per il ricorrente, Marcello MARCUCCIO, per delega dell'Avvocato Angelo CLARIZIA, per il controricorrente RL LL, Carmela FISCELLA per l'I.N.P.D.A.P.;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in cancelleria il 10 luglio 1997, il Tribunale di Bologna, rigettava l'appello proposto dall'I.N.A.I.L. avverso la decisione pretorile di condanna dello stesso appellante e dell'I.N.P.D.A.P., al pagamento, in favore del sig. RL LL, delle somme di lire 21.360.485 e di lire 9.517.128, oltre accessori, a titolo di integrazione del trattamento di buonuscita a quest'ultimo spettante, in relazione ad un pregresso rapporto di lavoro costituito, in origine, con il primo dei detti istituti, proseguito, poi, con l'Ente ospedaliero Istituti ortopedici Rizzoli e conclusosi, infine, con la locale U.S. n. 27.
Il tribunale osservava, in particolare, che:
- la controversia apparteneva alla giurisdizione ordinaria, siccome relativa ad un rapporto previdenziale e non implicante la cognizione diretta di situazioni giuridiche proprie di un rapporto di pubblico impiego;
- i descritti mutamenti soggettivi della titolarità del rapporto di lavoro comportavano il diritto dell'assicurato, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, di ottenere optare per il trattamento di buonuscita più favorevole, fra quelli rispettivamente risultanti dall'applicazione dell'ordinamento proprio dell'istituto di provenienza e dai criteri di liquidazione vigenti presso l'I.N.A.D.E.L. (ora I.N.P.D.A.P.);
- ciò implicava che l'I.N.A.I.L. rendesse noti i risultati della suddetta applicazione, in modo da consentire l'esercizio della facoltà di scelta;
l'adempimento del relativo obbligo (che doveva ritenersi dedotto con la domanda intesa a far valere tale facoltà) comportava la sussistenza della legittimazione passiva di questo istituto, che, peraltro, non aveva proposto motivi di appello in ordine alla quantificazione della condanna di cui sopra. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.A.I.L., sulla base di tre motivi.
Resistono, con controricorso, il sig. LL e l'I.N.P.D.A.P. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite per l'esame della sola questione di giurisdizione.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso, l'I.N.A.I.L. ribadisce l'eccezione, già proposta inutilmente nei gradi di merito, di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sull'assunto che la domanda di condanna, proposta nei suoi confronti ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di buonuscita, implica cognizione diretta ed immediata di situazioni giuridiche nascenti da un rapporto dì pubblico impiego, sì da essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La Corte rileva, in premessa, che il ricorso è sorretto da persistente interesse del ricorrente, a torto negato dalle controparti in base alla deduzione dell'avvenuta esecuzione, da parte dell'I.N.P.D.A.P., della sentenza impugnata, mentre è alimentato dall'esigenza di rimuovere l'obiettiva incertezza determinata (circa l'identificazione della natura dei rapporti intercorrenti, nella fattispecie regolata dall'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, fra l'ente assicuratore e quelli di provenienza del personale assicurato) da una domanda di condanna proposta ed accolta non solo nei confronti del detto istituto, ma anche nei confronti dell'I.N.A.I.L..
La censura sopra riassunta, poi, è ammissibile, anche se l'accoglimento della domanda dell'assicurato nei confronti (non solo del ricorrente, ma) anche dell'I.N.P.D.A.P. e l'assenza di ricorso di quest'ultimo sulla questione di merito comportano il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale quanto alla condanna dell'istituto stesso, con la conseguente necessità di ritenere che, per tale parte, è orinai definitiva anche la pronuncia sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria.
Tale conseguenza, infatti, non si estende alla questione di giurisdizione sollevata, per quanto lo riguarda, dal ricorrente, nei cui confronti non è configurabile (neanche in considerazione della natura solidale dell'obbligazione, ritenuta dai giudici del merito e fatta valere con la domanda introduttiva del giudizio solo in via alternativa all'ipotesi di una responsabilità disgiunta) una situazione di inscindibilità o dipendenza (cfr., ex plurimis, Cass.22 maggio 1998, n. 5106; Id., 29 gennaio 1998, n. 902; Id., 27
gennaio 1998, n. 785; Id., 6 agosto 1997, n. 7223; Id., 12 giugno 1997, n. 5275), in ragione della quale debba ritenersi che il suddetto giudicato estenda necessariamente i propri effetti preclusivi ad un ambito soggettivo che includa tutti i titolari della situazione stessa.
La stessa censura è, tuttavia, infondata.
Per disposizione generale, dettata dall'art. 386 cod. proc. civ., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, vale a dire, secondo l'ormai costante interpretazione della norma (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 10 marzo 1998, n. 2643; Id., 18 dicembre 1997, n. 12830; Id., 25 settembre 1997, n. 9429; Id., 14 febbraio 1997, n. 1398), non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione (ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che l'istante dà all'interesse di cui domanda la tutela), bensì secondo il "petiturm sostanziale", nel senso che, ai fini del riparto della giurisdizione, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia.
Alla stregua di questo criterio e delle circostanze più ampiamente riferite in parte narrativa, è agevole riconoscere che la domanda introduttiva del giudizio comporta la cognizione in ordine al rapporto disciplinato dal citato art. 3 della legge n. 303 del 1974, secondo cui l'I.N.A.D.E.L. è tenuto ad erogare al personale contemplato dall'art. 1 della stessa legge (vale a dire agli assicurati che, già dipendenti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., e di altri istituti, essendo in servizio presso unità ospedaliere originariamente gestite da questi ultimi e poi costituite in enti ospedalieri, sono e transitati alle dipendenze, degli enti stessi, ai sensi dell'art. 59 della 1. 12 febbraio 1968 n. 132, e successivamente delle U.S.L.) il trattamento di buonuscita secondo il proprio ordinamento oppure, ove esso sia più favorevole e gli interessati ne abbiano fatto richiesta, il trattamento dell'ente di provenienza.
In altre parole, il petitum sostanziale, inteso nei termini sopra riferiti, si compendia nel diritto dell'assicurato di percepire dall'ente assicuratore il più favorevole fra i due trattamenti di buonuscita posti a raffronto, quelli, cioè, rispettivamente liquidabili o secondo le norme I.N.A.D.E.L. o secondo le norme I.N.A.I.L.: diritto in ordine al quale la giurisdizione non può che essere attribuita al giudice ordinario, atteso che esso si inserisce nel contesto di un rapporto previdenziale corrente col primo dei detti istituti ed avente autonomia rispetto al rapporto di pubblico impiego, che ne costituisce un mero presupposto (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 8 agosto 1995, n. 8682; Id., 25 novembre 1993, n. 11644; Id., 16 giugno 1993, n. 6700; Id., 4 gennaio 1993, n. 7). Ed, in effetti, secondo questa stessa prospettiva, il riconoscimento della giurisdizione ordinaria è stato specificamente ribadito con riguardo alle situazioni riconducibili alla sopra richiamata normativa, allorché si è precisato che ha la natura previdenziale dell'indennità premio di servizio, seppur calcolato con criteri diversi, e come questa è erogato dall'I.N.A.D.E.L., il trattamento di fine rapporto spettante, ai sensi della l. 14 giugno 1974 n. 303, al personale dell'INPS, dell'I.N.A.I.L., della Croce Rossa Italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria passato alle dipendenze degli enti ospedalieri, che abbia optato (ex art. 3, comma 2, legge citata) per il trattamento spettante a pari grado esistente presso gli istituti di provenienza (Cass. 25 marzo 1994, n. 2939). L'esaminato motivo deve, pertanto, essere rigettato, dichiarandosi, per l'effetto, la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e disponendosi l'invio degli atti alla Sezione Lavoro per il prosieguo della trattazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Rimette gli atti alla Sezione lavoro per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999