Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 279
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

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In applicazione del criterio del "petitum sostanziale" - che, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione ordinaria oppure quella amministrativa, dà rilievo decisivo non già alle richieste e alle deduzioni avanzate formalmente dalle parti, ma alla vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia - deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda diretta a conseguire la concreta attuazione dell'art. 3 della legge n. 303 del 1974, secondo cui l'INADEL (a cui è subentrato l'INPDAP) è tenuto ad erogare al personale contemplato dall'art. 1 della medesima legge (dipendenti già dell'INPS, dell'INAIL o altri istituti passati alle dipendenze di enti ospedalieri e poi delle Unità sanitarie locali a seguito dello scorporo di unità ospedaliere dagli stessi istituti) il trattamento di buonuscita secondo il proprio ordinamento oppure secondo il trattamento dell'ente di provenienza, se più favorevole. (Nella specie, era stato convenuto in giudizio anche l'INAIL, che era stato condannato in solido al pagamento del conguaglio richiesto dall'ex dipendente, e, a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti dell'INPDAP, continuavano ad essere "sub iudice" proprio le domande relative all'INAIL, anche sotto il profilo dei suoi rapporti con l'altro ente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 279
    Data del deposito : 28 aprile 1999

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