Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9641 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA CALINA IN NOME DEL COLONIALIAN LA CORTE SU DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 22035/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.25984 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 30/04/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZ A sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IG EL, RN EL, elettivamente 2002 domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio 1839 dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentati e -1- difesi dagli avvocati ISIDE STORACE, RITA LASAGNA, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 526/01 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 20/06/01 R.G.N. 197/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha, previa riunione dei procedimenti, rigettato gli appelli proposti dall'INPS avverso le sentenze con le quali il Tribunale di Savona aveva riconosciuto il diritto di EL TA e di EL ER alla rivalutazione dei contributi previdenziali, ex art. 13 legge n. 257 del 1992, per i periodi, come da essi rispettivamente specificati, in cui erano stati esposti al rischio amianto per le lavorazioni svolte alle dipendenze della O.M.S.A.V. s.r.l. (già ITALSIDER s.p.a.). Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, ha affermato che il beneficio previdenziale di cui all'art. 13, ottavo comma, della citata legge, è da attribuire a tutti coloro che nel corso dell'attività lavorativa siano stati esposti all'amianto per oltre dieci anni, senza che sia necessario ai fini della esposizione al rischio in questione il superamento della soglia di concentrazione delle fibre di amianto nell'ambiente lavorativo di cui all'art. 24 del decreto legislativo 5 agosto 1991 n. 277, essendo tale normativa fissata a fini di prevenzione e con diverso ambito operativo. Ha inoltre osservato il giudice del gravame che l'esposizione all'amianto doveva comunque ritenersi accertata in base alla relazione CONTARP del 14 novembre 1996, secondo la quale, quando la lavorazione era operativa, era possibile l'esposizione al rischio di inalazione di fibre di amianto in misura maggiore di 0,1 fibre cc. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un motivo. I lavoratori resistono con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271 (in 3 relazione all'art.360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), sostiene che il beneficio di cui alla indicata disposizione – di carattere eccezionale, tanto che il legislatore ne aveva previsto la concessione a un numero limitato di lavoratori - interessa, proprio per tale sua natura e per le finalità che attraverso il suo riconoscimento la legge intendeva realizzare, non già tutti i lavoratori in qualche modo esposti all'amianto, ma solamente quelli che abbiano concretamente subito il rischio del verificarsi di una malattia professionale generata da tale sostanza nociva per la sua presenza nei luoghi di lavoro in concentrazione significativa (superiore cioè ai valori limite consentiti dal decreto legislativo n. 277/91 e successive modifiche). Aggiunge l'Istituto che la pronuncia della Corte costituzionale n.5/2000, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza qui impugnata, aveva chiarito, richiamando espressamente il decreto legislativo appena citato, come il concetto di esposizione ultradecennale implichi, necessariamente, quello di rischio morbigeno. Nel caso di specie, prosegue l'INPS, non è stata provata detta misura di esposizione, e la relazione CONTARP dell'AI, cui in proposito la sentenza impugnata si era riportata, non dimostra il superamento della soglia di rischio do 0,1 fibre/cc., data la sua genericità e la mancanza di riferimento ai lavoratori che avevano agito in giudizio. Il ricorso è fondato. La Corte ha già chiarito in numerose decisioni, a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n.4913 (seguita da Cass. 28 giugno 2001 n.8859, 27 febbraio 2002 n.2926 e da altre on massimate), che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.1, comma 1, decreto legge 5 giugno 1993 n.169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno. capace cioè di comprometterne la salute, a causa della presenza, nei 4 luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare. La Corte non ignora, altresì, che in dottrina sono state mosse critiche alla ricostruzione in questi termini della nozione di “esposizione all'amianto”, sostenendosi che una simile lettura dell'art.13, comma 8, finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal d.P.R. 20 marzo 1956 n.618, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943 n.455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che "comunque" espongono all'azione di fibre di amianto (vedi, oggi, la tabella 8 allegata al d.P.R. n.1124/1965 e la voce 56 della tabella 4 allegata allo stesso decreto) e alla cui stregua, dunque, l'incremento contributivo dovrebbe riconoscersi a tutti i lavoratori inseriti in realtà aziendali nelle quali si verifichi una qualche dispersione di tale sostanza. Sennonché le critiche suddette non considerano che è la stessa legge n.257/92 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore a una determinata “soglia", prevedendo con specifica disposizione (art.3, come sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 n.128) - che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel decreto legislativo n.277/91 - il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi “respirabili” nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dei benefici da attribuire ai lavoratori “esposti”, la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un potenziale pericolo per la salute. 5 Inserito e letto in tale contesto, l'art.13, comma 8, della stessa legge non può essere interpretato altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle lavorazioni specificate nel d.P.R. n.1124/65 (artt. 1 e 3) e nelle relative tabelle (ovvero, secondo la più costante giurisprudenza di questa Corte, lo svolgimento di attività qualificate dal cosiddetto “rischio ambientale") e il superamento della “soglia” di rischio espressamente individuata dal legislatore, senza che ciò ne determini un contrasto con le regole del sistema assicurativo gestito dall'AI ( le quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n.179/88, consentono di ritenere la esposizione a rischio nonostante la mancata tabellazione della lavorazione e in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto), rispondendo tali regole alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa all'attribuzione del beneficio previdenziale di cui si discute di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia ― professionale. Del resto, se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata la necessità, per i lavoratori semplicemente esposti, di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6. È da rilevare, infine, che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2000, ha respinto la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 8, legge n.257/92 - sollevata da alcuni giudici sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non 6 proprio in base ad una interpretazione della norma che ne esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purché protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo n.277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di potenzialità morbigene. L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere - probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art.13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il rinvio al decreto legislativo n.277/91) nell'art.3 della legge n. 257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio “qualificato” per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. All'accertamento giudiziale in questione non è di ostacolo il contenuto delle dichiarazioni che in punto di durata e di intensità di esposizione del lavoratore all'amianto, l'AI e il datore di lavoro sono chiamati a rilasciare nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, AI, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n.304 del 13.12.1995). 7 L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, né assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 拥 25 febbraio 2002 n.2677) in motivazione). Alla stregua degli enunciati principi, la sentenza impugnata deve ritenersi non conforme a diritto, avendo la stessa accolto la domanda dell'attuale resistente sul presupposto, giuridicamente errato, della sufficienza della sola ultradecennalità della esposizione all'amianto ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al beneficio nella specie rivendicato. In accoglimento del ricorso deve, quindi, disporsene la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di merito, per l'accertamento relativo alla sussistenza (o non), nel caso concreto, dell'ulteriore requisito necessario all'attribuzione del chiesto beneficio, vale a dire una "esposizione" del lavoratore all'amianto superiore alla soglia di rischio come sopra individuata. Al giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Torino, è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. q.m.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche perlespese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente P le Лишній rselle handle شمن