Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2020, n. 5229
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Sentenza 28 ottobre 2020

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In tema di ricusazione, qualora la parte opti per il preventivo invito all'astensione rivolto al giudice e questi riservi sul punto la decisione, il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorre comunque dal momento in cui la parte stessa è venuta a conoscenza della causa d'incompatibilità, indipendentemente dalla sopravvenuta decisione di rigetto dell'invito assunta dal giudice a scioglimento della riserva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2020, n. 5229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5229
    Data del deposito : 28 ottobre 2020

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