Art. 2.
L' articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 , e' sostituito dal seguente:
"Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2 e 3, e' punito con la multa da lire trentamila a lire cinquecentomila, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio".
L' articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 , e' sostituito dal seguente:
"Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2 e 3, e' punito con la multa da lire trentamila a lire cinquecentomila, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio".