Sentenza 8 marzo 2002
Massime • 2
In tema di prova dichiarativa, la norma di cui all'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 obbliga il pubblico ministero a rinnovare secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen. l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie ai fini della loro utilizzabilità probatoria, di guisa che si configura irrilevante, sempre che il procedimento penda nella fase delle indagini stesse, la circostanza che siano già scaduti i termini di durata delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili ai fini della applicazione di una misura coercitiva le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, rinnovate dal pubblico ministero, secondo la disciplina transitoria, nella fase delle indagini preliminari nonostante la scadenza del termine massimo fissato per queste ultime).
In tema di collaboratori di giustizia, la nuova disciplina prevista dall'art.16 quater del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 (convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82), come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, che stabilisce, a pena di inutilizzabilità, precisi limiti temporali per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalle persone che hanno manifestato la volontà di collaborare, è applicabile, giusta la norma transitoria di cui all'art. 25 della legge da ultimo richiamata, alle sole collaborazioni prestate dopo la sua entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2002, n. 12575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12575 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 08/03/2002
1. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 991
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 038194/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IO N. IL 07/12/1956
avverso ORDINANZA del 01/08/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. HINNA DANESI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. M. Manna, (?) il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
Osserva in fatto e in diritto:
1. - Il tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza dell'1.8.2001, confermava il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere emesso dal locale g.i.p. (come reiterazione del precedente titolo del 28.5.2001, annullato a causa dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, non rinnovate dal p.m. secondo lo schema della disciplina transitoria stabilita nell'art. 26.2 l. n. 63 del 2001) nei confronti di AN MA indagato in qualità di concorrente morale negli omicidi di AN GI, BA UC e NO FR eseguiti da uomini dei clan mafiosi Perna-AN e PI-Sena, alleati e operanti nel Cosentino per vendicare l'uccisione di alcuni congiunti di OF FR, componente di spicco del gruppo Perna. Il tribunale valorizzava come gravi indizi di colpevolezza le convergenti e attendibili dichiarazioni auto ed etero accusatorie di numerosi collaboratori di giustizia (PI, RT, VI IN e VI FR, Tedesco, OF) circa la causale, la formazione "corale" della deliberazione omicidiaria, la dinamica esecutiva dei crimini e, in particolare, in merito alla specifica posizione di mandante del AN, riscontrate altresì da ulteriori dichiarazioni di testimoni e dagli accertamenti tecnici e investigativi.
Il difensore dell'indagato ha riproposto mediante ricorso per cassazione le analoghe eccezioni in rito già sollevate e disattese dal tribunale del riesame consistenti: a) nella mancata trasmissione delle memorie difensive già prodotte nel corso del precedente giudizio di riesame;
b) nella violazione del principio del ne bis in idem cautelare per essere tuttora pendente il giudizio di legittimità in ordine al primo provvedimento liberatorio, impugnato dal p.m.; c) nell'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite in violazione sia delle prescrizioni temporali fissate dall'art. 16 - quater, commi 1 - 4 -9, l. n. 45 del 2001, sia del termine massimo di durata delle indagini preliminari;
d) nell'incompetenza del g.i.p. distrettuale perché il procedimento per l'omicidio BA era iniziato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 367 del 1991. li ricorrente ha censurato altresì il difetto di riscontri individualizzanti alle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, che accuserebbero il AN solo in ragione della posizione apicale rivestita all'interno dell'associazione mafiosa, e la mancanza di motivazione in merito alle esigenze cautelari.
2. - Le censure in rito sollevate dal ricorrente sono destituite di ogni fondamento e non meritano accoglimento per il seguente ordine di ragioni.
- Le memorie difensive prodotte nel precedente giudizio di riesame (il cui contenuto, peraltro, non viene menzionato, sì da non poter affatto desumere la presenza in esse di concreti elementi a favore dell'indagato) non erano nella materiale disponibilità del pubblico ministero, il quale non era pertanto in condizione di trasmetterle al tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 309.5 c.p.p., mentre la difesa avrebbe potuto agevolmente rinnovare il deposito di tale produzione documentale nel corso del secondo giudizio di riesame ed offrire così al giudice ulteriori elementi di valutazione. - Quanto alla dedotta violazione del principio del bis in idem cautelare, l'affermazione del difensore circa la persistente pendenza di un giudizio di legittimità in ordine al primo provvedimento liberatorio, che sarebbe stato impugnato dal p.m., si palesa contraddittoria rispetto all'assunto di un'asserita, ma inconsistente, preclusione endoprocessuale nascente in forza del precedente "giudicato cautelare".
- L'art. 26, comma 2^, l. n. 63 del 2001 obbliga il p.m., se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, a rinnovare l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197 - bis c.p.p. come modificati dalla medesima legge, ai fini della loro utilizzabilità probatoria, di guisa che, a fronte di detta disciplina intertemporale che consente il recupero in via derogatoria ed eccezionale di elementi probatori altrimenti inutilizzabili, si configura affatto irrilevante la circostanza che siano già scaduti i termini di durata delle indagini preliminari, sempre che il procedimento penda ancora in questa fase.
- Il disposto dell'art. 16 - quater, commi 1^ -4^ - 9^, d.l. n. 8 del 1991 conv. in l. n. 82 del 1991, ins. dall'art. 14 l. n. 45 del 2001,
in tema di limiti all'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni eteroaccusatorie, non si applica alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge, riguardando la nuova disciplina solo le collaborazioni prestate dopo l'entrata in vigore della stessa, come si desume anche dalla disposizione transitoria dell'art. 25.1 l. n. 45 (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 1^. 22.1.2002 n. 50, Greco ed altri).
- Le indagini preliminari, a seguito dell'originario decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori dell'omicidio BA, erano state correttamente riaperte dal p.m. senza alcun provvedimento autorizzatorio del giudice secondo le regole stabilite dell'allora vigente art. 415 c.p.p., il quale non richiamava, in quanto applicabili, le altre disposizioni del medesimo titolo, fra le quali quella sulla limitata preclusione endoprocessuale ai fini della riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.. - Le indagini preliminari in ordine all'omicidio BA sono state riaperte dal p.m., il quale ha proceduto a nuova iscrizione nell'apposito registro delle notizie di reato con il nome degli indagati, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 367 del 1991 conv. in l. n. 8 del 1992; di talché, in ossequio alla norma transitoria dettata dall'art. 15.1 d.l. cit., per la quale la nuova disciplina s'applica ai procedimenti iniziati successivamente al 22.11.1991, data di entrata in vigore del medesimo decreto, le funzioni di g.i.p., trattandosi di delitto omicidiario di criminalità organizzata, sono state esercitate nel presente procedimento dal g.i.p. distrettuale (artt. 51. 3 - bis e 328 - bis c.p.p., aggiunti dagli artt. 3 e 12 d.l. 367/91). 3.- Risultano infine prive del requisito di specificità e sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori le censure del ricorrente, riguardanti tanto la valutazione di gravità del quadro indiziario quanto la persistenza delle esigenze cautelari, avendo il giudice di merito dato conto, con puntuale e adeguata motivazione - incensurabile in sede di controllo di legittimità, - delle ragioni per le quali, da un lato, il soggetto era attinto da gravi indizi di colpevolezza (costituiti dalle attendibili e riscontrate dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia PI, RT, VI IN, VI FR, OF FR, che hanno indicato il AN quale mandante, con il loro concorso, della condotta omicidiaria) e, dall'altro, la prognosi di pericolosità era presunta ex lege a norma dell'art. 275.3 c.p.p., trattandosi di omicidi di stampo mafioso. Il ricorso va pertanto rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94.1 - ter n. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2002