Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2002, n. 12575
CASS
Sentenza 8 marzo 2002

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In tema di prova dichiarativa, la norma di cui all'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63 obbliga il pubblico ministero a rinnovare secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen. l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie ai fini della loro utilizzabilità probatoria, di guisa che si configura irrilevante, sempre che il procedimento penda nella fase delle indagini stesse, la circostanza che siano già scaduti i termini di durata delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili ai fini della applicazione di una misura coercitiva le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, rinnovate dal pubblico ministero, secondo la disciplina transitoria, nella fase delle indagini preliminari nonostante la scadenza del termine massimo fissato per queste ultime).

In tema di collaboratori di giustizia, la nuova disciplina prevista dall'art.16 quater del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 (convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82), come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, che stabilisce, a pena di inutilizzabilità, precisi limiti temporali per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalle persone che hanno manifestato la volontà di collaborare, è applicabile, giusta la norma transitoria di cui all'art. 25 della legge da ultimo richiamata, alle sole collaborazioni prestate dopo la sua entrata in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2002, n. 12575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12575
    Data del deposito : 8 marzo 2002

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