CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11942 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AN OM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di PAOLA RD che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 8 giugno 2021 confermava la sentenza emessa in data 9 luglio 2020 all' esito di giudizio abbreviato con la quale il G.U.P. del Tribunale di Alessandria aveva ritenuto CH ME CC responsabile dei reati di cui ai capi 1) (art. 424 primo e secondo comma c.p.), 2) (art. 56, 629 comma 2 in relazione all' art. 628 comma 3 n. 1 c.p.) e 3) (art. 628 comma 3 n. 1 c.p.) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa. I giudici territoriali, attraverso una conforme lettura dei dati probatori valorizzati dai giudici di primo grado e ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni delle persone offese 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11942 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 05/10/2022 RE ER e CA ER oggetto di ampi riscontri, ritenevano accertata la responsabilità dell'imputato per i reati di incendio doloso dell'autovettura di proprietà della ER (capo 1) , tentata estorsione (capo 2) e rapina di un cellulare e di un mazzo di chiavi in danno di RE ER (capo 3). 2. L' imputato propone a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento al capo 1); vizio di motivazione e travisamento probatorio, erronea valutazione delle dichiarazioni delle persone offese. Sostiene la difesa: l'assenza di prova della dolosità dell'incendio; la mancata prova della presenza del CC sul luogo dell'evento, tenuto conto dell'assenza di genuinità delle dichiarazioni delle pp.00. e dell'omessa verifica dell'attendibilità del narrato dei dichiaranti. Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, la difesa deduce violazione legge penale con riferimento ai capi 2) e 3); vizio di motivazione per mancata specificazione delle prove dei reati;
travisamento del fatto e della prova ed erronea valutazione delle versioni delle persone offese;
violazione dell'art. 530 c.p.p. La difesa avanza dubbi sull'attendibilità del ER in quanto assuntore di cocaina, sostenendo che potrebbe aver attribuito all'imputato i fatti delittuosi per risolvere questioni pregresse e ottenerne la punizione;
rileva che la corte territoriale nell'esprimere il proprio convincimento di colpevolezza non si era espressa in termini di certezza, ma di probabilità e compatibilità, sicchè in presenza di un dubbio si imponeva l'assoluzione del CC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni appresso specificate. 2. Le censure formulate con il primo motivo sono manifestamente infondate. La corte territoriale ha spiegato, in modo del tutto convincente, le ragioni per le quali l'incendio di cui al capo 1) non poteva ritenersi accidentale, non essendoci emergenze in tal senso ed anzi essendo stati acquisiti plurimi elementi di segno contrario idonei a comprovare la responsabilità dell' imputato fra cui le immagini di videosorveglianza (con il concorde ed attendibile riconoscimento dell' imputato da parte di RE ER e CA ER) nonché il contenuto inequivoco dei richiamati messaggi aventi ad oggetto l' incendio de quo, sottolineando, poi, l'esistenza di un movente da parte del CC rappresentato dall'intenzione intimidatoria e di rappresaglia contro il suo debitore inadempiente ER. La difesa contesta, in modo del tutto generico, la valutazione di attendibilità delle pp.00. Orbene in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione 2 della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4 - , Sentenza n. 10153 del 11/02/2020 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 278609) Va, invero, evidenziato che il ricorrente non ha formulato deduzioni puntuali in ordine alle ragioni per le quali i dichiaranti ER e ER non sarebbero attendibili e in ordine alle illogicità e inadeguatezze motivazionali, non confrontandosi con le ampie argomentazioni dei giudici di merito i quali, nel ricostruire le vicende in esame hanno, pure, chiarito come le dichiarazioni delle predette vittime avevano trovato ampi riscontri, mentre le affermazione del CC e del coimputato UI erano risultate intrinsecamente contraddittorie e confliggenti con i dati di fatto emersi (ad esempio sulla circostanza che ER fosse uno spacciatore, versione che anche la difesa non ha più riproposto). 3. Anche le censure formulate con il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono manifestamente infondate. La difesa avanza dubbi sull'attendibilità del ER in quanto assuntore di cocaina, sostenendo che lo stesso potrebbe aver attribuito all'imputato i fatti delittuosi per risolvere questioni pregresse e ottenerne la punizione, non tenendo conto che il tema dell'attendibilità del narrato del predetto ha costituito oggetto di ampia disamina da parte della corte territoriale, per come sopra chiarito. La tesi secondo cui la corte di merito, nell'esprimere il proprio convincimento di colpevolezza non si sarebbe espressa in termini di certezza, ma di mera probabilità e compatibilità, con la conseguenza che, in presenza del dubbio, si imponeva una assoluzione del CC non coglie in alcun modo nel segno. Trattasi di censure ancora una volta generiche che non tengono conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Va del resto considerato che la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Orbene la difesa finisce per contrappore al ragionamento del giudici di merito in modo certamente inammissibile una diversa lettura dei fatti rispetto alla ricostruzione fattane dai 3 giudici di merito con doppia conforme e cerca di rilevare profili di incertezza che la corte territoriale ha motivatamente escluso. Risulta, invero, meramente tautologia la affermazione secondo cui i giudici di appello non si sarebbero espressi in termini di certezza quanto alla responsabilità dell' imputato per i reati di cui ai capi 2) e 3) laddove la terminologia utilizzata è perfettamente coerente in relazione ad un ragionamento basato su elementi indiziari, comunque valutati nel rispetto del dettato di cui all' art. 192 comma 2 c.p.p. La difesa non ha del resto chiarito per quali ragioni il ragionamento dei giudici di merito sussisterebbe viziato un travisamento della prova quanto al tema delle celle telefoniche ed alla analisi dei tabulati, tesi solo genericamente prospettata e che, peraltro, non tiene conto che la responsabilità dell'imputato quanto ai reati di cui ai capi 2) e 3) è stata basata su una molteplicità di dati istruttori (vedi ff. 5-7; 15-16). Osserva, infine, il Collegio che di puro merito si appalesano le contestazioni circa insussistenza da un punto di vista oggettivo e/o soggettivo dei reati di rapina ed estorsione contestati, apparendo evidente il tentativo di una mera rilettura degli accadimenti. Orbene rileva conclusivamente la Corte che le censure formulate dal ricorrente oltre che generiche - nella misura in cui non si confrontano con tutti gli elementi probatori posti a fondamento della affermazione della loro responsabilità - sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2022 -3EPOSITATO IN CANCELLEKA
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di PAOLA RD che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 8 giugno 2021 confermava la sentenza emessa in data 9 luglio 2020 all' esito di giudizio abbreviato con la quale il G.U.P. del Tribunale di Alessandria aveva ritenuto CH ME CC responsabile dei reati di cui ai capi 1) (art. 424 primo e secondo comma c.p.), 2) (art. 56, 629 comma 2 in relazione all' art. 628 comma 3 n. 1 c.p.) e 3) (art. 628 comma 3 n. 1 c.p.) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa. I giudici territoriali, attraverso una conforme lettura dei dati probatori valorizzati dai giudici di primo grado e ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni delle persone offese 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11942 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 05/10/2022 RE ER e CA ER oggetto di ampi riscontri, ritenevano accertata la responsabilità dell'imputato per i reati di incendio doloso dell'autovettura di proprietà della ER (capo 1) , tentata estorsione (capo 2) e rapina di un cellulare e di un mazzo di chiavi in danno di RE ER (capo 3). 2. L' imputato propone a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento al capo 1); vizio di motivazione e travisamento probatorio, erronea valutazione delle dichiarazioni delle persone offese. Sostiene la difesa: l'assenza di prova della dolosità dell'incendio; la mancata prova della presenza del CC sul luogo dell'evento, tenuto conto dell'assenza di genuinità delle dichiarazioni delle pp.00. e dell'omessa verifica dell'attendibilità del narrato dei dichiaranti. Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, la difesa deduce violazione legge penale con riferimento ai capi 2) e 3); vizio di motivazione per mancata specificazione delle prove dei reati;
travisamento del fatto e della prova ed erronea valutazione delle versioni delle persone offese;
violazione dell'art. 530 c.p.p. La difesa avanza dubbi sull'attendibilità del ER in quanto assuntore di cocaina, sostenendo che potrebbe aver attribuito all'imputato i fatti delittuosi per risolvere questioni pregresse e ottenerne la punizione;
rileva che la corte territoriale nell'esprimere il proprio convincimento di colpevolezza non si era espressa in termini di certezza, ma di probabilità e compatibilità, sicchè in presenza di un dubbio si imponeva l'assoluzione del CC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni appresso specificate. 2. Le censure formulate con il primo motivo sono manifestamente infondate. La corte territoriale ha spiegato, in modo del tutto convincente, le ragioni per le quali l'incendio di cui al capo 1) non poteva ritenersi accidentale, non essendoci emergenze in tal senso ed anzi essendo stati acquisiti plurimi elementi di segno contrario idonei a comprovare la responsabilità dell' imputato fra cui le immagini di videosorveglianza (con il concorde ed attendibile riconoscimento dell' imputato da parte di RE ER e CA ER) nonché il contenuto inequivoco dei richiamati messaggi aventi ad oggetto l' incendio de quo, sottolineando, poi, l'esistenza di un movente da parte del CC rappresentato dall'intenzione intimidatoria e di rappresaglia contro il suo debitore inadempiente ER. La difesa contesta, in modo del tutto generico, la valutazione di attendibilità delle pp.00. Orbene in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione 2 della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4 - , Sentenza n. 10153 del 11/02/2020 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 278609) Va, invero, evidenziato che il ricorrente non ha formulato deduzioni puntuali in ordine alle ragioni per le quali i dichiaranti ER e ER non sarebbero attendibili e in ordine alle illogicità e inadeguatezze motivazionali, non confrontandosi con le ampie argomentazioni dei giudici di merito i quali, nel ricostruire le vicende in esame hanno, pure, chiarito come le dichiarazioni delle predette vittime avevano trovato ampi riscontri, mentre le affermazione del CC e del coimputato UI erano risultate intrinsecamente contraddittorie e confliggenti con i dati di fatto emersi (ad esempio sulla circostanza che ER fosse uno spacciatore, versione che anche la difesa non ha più riproposto). 3. Anche le censure formulate con il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono manifestamente infondate. La difesa avanza dubbi sull'attendibilità del ER in quanto assuntore di cocaina, sostenendo che lo stesso potrebbe aver attribuito all'imputato i fatti delittuosi per risolvere questioni pregresse e ottenerne la punizione, non tenendo conto che il tema dell'attendibilità del narrato del predetto ha costituito oggetto di ampia disamina da parte della corte territoriale, per come sopra chiarito. La tesi secondo cui la corte di merito, nell'esprimere il proprio convincimento di colpevolezza non si sarebbe espressa in termini di certezza, ma di mera probabilità e compatibilità, con la conseguenza che, in presenza del dubbio, si imponeva una assoluzione del CC non coglie in alcun modo nel segno. Trattasi di censure ancora una volta generiche che non tengono conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). Va del resto considerato che la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Orbene la difesa finisce per contrappore al ragionamento del giudici di merito in modo certamente inammissibile una diversa lettura dei fatti rispetto alla ricostruzione fattane dai 3 giudici di merito con doppia conforme e cerca di rilevare profili di incertezza che la corte territoriale ha motivatamente escluso. Risulta, invero, meramente tautologia la affermazione secondo cui i giudici di appello non si sarebbero espressi in termini di certezza quanto alla responsabilità dell' imputato per i reati di cui ai capi 2) e 3) laddove la terminologia utilizzata è perfettamente coerente in relazione ad un ragionamento basato su elementi indiziari, comunque valutati nel rispetto del dettato di cui all' art. 192 comma 2 c.p.p. La difesa non ha del resto chiarito per quali ragioni il ragionamento dei giudici di merito sussisterebbe viziato un travisamento della prova quanto al tema delle celle telefoniche ed alla analisi dei tabulati, tesi solo genericamente prospettata e che, peraltro, non tiene conto che la responsabilità dell'imputato quanto ai reati di cui ai capi 2) e 3) è stata basata su una molteplicità di dati istruttori (vedi ff. 5-7; 15-16). Osserva, infine, il Collegio che di puro merito si appalesano le contestazioni circa insussistenza da un punto di vista oggettivo e/o soggettivo dei reati di rapina ed estorsione contestati, apparendo evidente il tentativo di una mera rilettura degli accadimenti. Orbene rileva conclusivamente la Corte che le censure formulate dal ricorrente oltre che generiche - nella misura in cui non si confrontano con tutti gli elementi probatori posti a fondamento della affermazione della loro responsabilità - sono tutte manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2022 -3EPOSITATO IN CANCELLEKA