CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29889 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA TA UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sent-it-e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29889 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/04/2023 Il Procuratore generale, GI Orsi, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. ND TA GI ricorre avverso l'ordinanza del 12 settembre 2022 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale il condannato aveva chiesto la detrazione della pena di mesi due e giorni diciassette dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 30 marzo 2022 per la pena residua di mesi 6 e giorni 17 di reclusione e 8.000,0 euro di multa. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la misura cautelare della custodia in carcere oggetto di esame era stata eseguita fino al 2014 e che, quindi, era stata precedente alla commissione del reato per il quale doveva essere operata la determinazione della pena da eseguire. Pertanto, ai sensi dell'art. 657, comnna 4, cod. proc. pen. la richiesta doveva essere rigettata. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 657, 663 e 666 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato ex art. 416-bis cod. pen. oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 luglio 2014 era stato accertato come commesso dal 1990 con condotta perdurante e che, quindi, era precedente alla detenzione eseguita tra il 2002 e il 2006. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe omesso di considerare che l'ordine di esecuzione aveva riportato erroneamente la pena residua pari a mesi sei e giorni diciassette di reclusione (a fronte della pena sub 5 di soli mesi sei di reclusione) in forza di un probabile errore di calcolo a seguito del riconoscimento della liberazione anticipata concessa per il reato sub 2. Il ricorrente, infine, evidenzia di essere stato scarcerato per espiazione delle pene sub 1, 2, 3 e 4; pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza sub 5 avrebbe dovuto determinare l'emissione di un ordine di esecuzione di mesi sei di reclusione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Napoli non ha risposto in modo completo ed organico a tutte le richieste formulate dall'istante. Il giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare che il condannato aveva lamentato che non fosse stato detratto il presofferto, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 luglio 2014 e che era stato valutato il periodo di liberazione anticipata come presofferto. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che, nel determinare la pena da eseguirsi ai sensi dell'articolo 663 codice di rito dall'ammontare della pena concretamente eseguibile, andavano detratti il periodo di pena espiato e quello sofferto in custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo, senza tuttavia misurarsi con tutte le doglianze svolte nell'istanza dal condannato per il ritenuto eccesso di pena scontata, generato dalla rideternninazione della pena per il reato di quell'articolo 73 T.U. stup., a seguito della riduzione da anni quattro di reclusione ad anni tre mesi 5 giorni 10 di reclusione, in virtù della sentenza numero 40 del 2019 della Corte costituzionale. Con memoria alla Corte di appello del 9.9.22, l'attuale ricorrente aveva insistito nella richiesta di detrazione di mesi 2 e giorni 22 dal provvedimento di cumulo e nella sospensione dell'ordine di esecuzione emesso erroneamente, chiedendo di procedere allo scorporo della pena erroneamente calcolata. Il ricorrente lamenta, quindi, che, a fronte di una pena da espiarsi per il reato sub 5 di soli 6 mesi, sarebbe stato commesso un errore nel conteggio della liberazione anticipata concessa per il reato sub 2 contenuto nel cumulo del 2017, sicché, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza sub 5, l'ufficio esecuzione avrebbe dovuto emettere un ordine di esecuzione di soli 6 mesi, mentre la Procura aveva aggiunto 17 giorni per tale errato ricalcolo, allungando una pena che risultava già espiata per intero, con conseguente ordine di scarcerazione. Con l'originario incidente di esecuzione il ricorrente aveva, infatti, contestato la determinazione complessiva della pena residua da scontare, chiedendo al giudice di verificare concreto anche il momento di commissione del reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. Infine, aveva rimarcato che era stato già denunciato l'errato conteggio della liberazione anticipata in relazione alla pena di cui alla sentenza sub 2 e tale errore avrebbe generato poi degli effetti distorsivi sul cumulo. Su tali richieste, quindi, il giudice dell'esecuzione non ha dato risposta, con la conseguenza che sussiste il vizio denunciato del provvedimento impugnato. 3 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che dovrà pronunciarsi in modo organico e coerente su tutte le istanze formulate dal condannato nell'incidente di esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 05/04/2023
lette/sent-it-e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 29889 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/04/2023 Il Procuratore generale, GI Orsi, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. ND TA GI ricorre avverso l'ordinanza del 12 settembre 2022 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale il condannato aveva chiesto la detrazione della pena di mesi due e giorni diciassette dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 30 marzo 2022 per la pena residua di mesi 6 e giorni 17 di reclusione e 8.000,0 euro di multa. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la misura cautelare della custodia in carcere oggetto di esame era stata eseguita fino al 2014 e che, quindi, era stata precedente alla commissione del reato per il quale doveva essere operata la determinazione della pena da eseguire. Pertanto, ai sensi dell'art. 657, comnna 4, cod. proc. pen. la richiesta doveva essere rigettata. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 657, 663 e 666 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato ex art. 416-bis cod. pen. oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 luglio 2014 era stato accertato come commesso dal 1990 con condotta perdurante e che, quindi, era precedente alla detenzione eseguita tra il 2002 e il 2006. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe omesso di considerare che l'ordine di esecuzione aveva riportato erroneamente la pena residua pari a mesi sei e giorni diciassette di reclusione (a fronte della pena sub 5 di soli mesi sei di reclusione) in forza di un probabile errore di calcolo a seguito del riconoscimento della liberazione anticipata concessa per il reato sub 2. Il ricorrente, infine, evidenzia di essere stato scarcerato per espiazione delle pene sub 1, 2, 3 e 4; pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza sub 5 avrebbe dovuto determinare l'emissione di un ordine di esecuzione di mesi sei di reclusione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Napoli non ha risposto in modo completo ed organico a tutte le richieste formulate dall'istante. Il giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare che il condannato aveva lamentato che non fosse stato detratto il presofferto, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 luglio 2014 e che era stato valutato il periodo di liberazione anticipata come presofferto. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che, nel determinare la pena da eseguirsi ai sensi dell'articolo 663 codice di rito dall'ammontare della pena concretamente eseguibile, andavano detratti il periodo di pena espiato e quello sofferto in custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo, senza tuttavia misurarsi con tutte le doglianze svolte nell'istanza dal condannato per il ritenuto eccesso di pena scontata, generato dalla rideternninazione della pena per il reato di quell'articolo 73 T.U. stup., a seguito della riduzione da anni quattro di reclusione ad anni tre mesi 5 giorni 10 di reclusione, in virtù della sentenza numero 40 del 2019 della Corte costituzionale. Con memoria alla Corte di appello del 9.9.22, l'attuale ricorrente aveva insistito nella richiesta di detrazione di mesi 2 e giorni 22 dal provvedimento di cumulo e nella sospensione dell'ordine di esecuzione emesso erroneamente, chiedendo di procedere allo scorporo della pena erroneamente calcolata. Il ricorrente lamenta, quindi, che, a fronte di una pena da espiarsi per il reato sub 5 di soli 6 mesi, sarebbe stato commesso un errore nel conteggio della liberazione anticipata concessa per il reato sub 2 contenuto nel cumulo del 2017, sicché, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza sub 5, l'ufficio esecuzione avrebbe dovuto emettere un ordine di esecuzione di soli 6 mesi, mentre la Procura aveva aggiunto 17 giorni per tale errato ricalcolo, allungando una pena che risultava già espiata per intero, con conseguente ordine di scarcerazione. Con l'originario incidente di esecuzione il ricorrente aveva, infatti, contestato la determinazione complessiva della pena residua da scontare, chiedendo al giudice di verificare concreto anche il momento di commissione del reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. Infine, aveva rimarcato che era stato già denunciato l'errato conteggio della liberazione anticipata in relazione alla pena di cui alla sentenza sub 2 e tale errore avrebbe generato poi degli effetti distorsivi sul cumulo. Su tali richieste, quindi, il giudice dell'esecuzione non ha dato risposta, con la conseguenza che sussiste il vizio denunciato del provvedimento impugnato. 3 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che dovrà pronunciarsi in modo organico e coerente su tutte le istanze formulate dal condannato nell'incidente di esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 05/04/2023