Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 13
CASS
Sentenza 30 giugno 1999

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La nullità derivante dall'omessa citazione del terzo proprietario del bene sequestrato per l'udienza di riesame del provvedimento impositivo della misura impugnato dall'indagato, non rientra tra quelle generali previste dall'art. 178 c.p.p. e neppure tra quelle a regime intermedio di cui all'art. 180 c.p.p.; il proprietario della cosa sequestrata non è infatti ne' parte ne' persona offesa dal reato, sicché l'invalidità che concerne l'omissione nei suoi confronti dell'avviso di udienza deve collocarsi fra le nullità relative (art. 181 c.p.p.), che possono essere eccepite solo da chi vi ha interesse, e tra gli interessati non può annoverarsi l'indagato.

L'esercizio dell'attività di taxi-acque nella laguna di Venezia in mancanza della licenza comunale prescritta dalla l.r. Veneto 3 dicembre 1993, n. 63 e dal regolamento del Comune di Venezia 23 dicembre 1994, n. 239, integra il reato di cui all'art. 1231 cod. nav. (Nell'occasione la Corte ha precisato: che la l.r. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, legittimamente dispone anche in materia di sicurezza della navigazione, in quanto tale materia è stata trasferita alla Regione con il d.p.r. n. 616 del 1977 e tenuta ferma nella competenza anche legislativa dell'ente locale dal combinato disposto degli artt.1, comma 4, e 104, lett. t), D.L.G. 31 marzo 1998, n. 112, il quale riconosce le funzioni statali in tema di disciplina della sicurezza della navigazione interna solo per quanto già non attribuito alle regioni; che non è applicabile nella specie l'art. 9 l. 689/81, in quanto l'art. 43 della legge regionale predetta, nel prevedere le sanzioni per il conducente del natante trasgressore, esclude l'applicazione della sanzione amministrativa ove il fatto costituisca reato, e ciò a prescindere dalla prevalenza della sanzione penale che il terzo comma dell'art. 9 citato riconosce nel caso che la sanzione amministrativa sia contemplata da legge regionale; che l'obbligo della licenza vale anche per i conducenti dei natanti che pratichino la navigazione promiscua e percorrano i canali lagunari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 13
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13
    Data del deposito : 30 giugno 1999

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