Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 2
La nullità derivante dall'omessa citazione del terzo proprietario del bene sequestrato per l'udienza di riesame del provvedimento impositivo della misura impugnato dall'indagato, non rientra tra quelle generali previste dall'art. 178 c.p.p. e neppure tra quelle a regime intermedio di cui all'art. 180 c.p.p.; il proprietario della cosa sequestrata non è infatti ne' parte ne' persona offesa dal reato, sicché l'invalidità che concerne l'omissione nei suoi confronti dell'avviso di udienza deve collocarsi fra le nullità relative (art. 181 c.p.p.), che possono essere eccepite solo da chi vi ha interesse, e tra gli interessati non può annoverarsi l'indagato.
L'esercizio dell'attività di taxi-acque nella laguna di Venezia in mancanza della licenza comunale prescritta dalla l.r. Veneto 3 dicembre 1993, n. 63 e dal regolamento del Comune di Venezia 23 dicembre 1994, n. 239, integra il reato di cui all'art. 1231 cod. nav. (Nell'occasione la Corte ha precisato: che la l.r. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, legittimamente dispone anche in materia di sicurezza della navigazione, in quanto tale materia è stata trasferita alla Regione con il d.p.r. n. 616 del 1977 e tenuta ferma nella competenza anche legislativa dell'ente locale dal combinato disposto degli artt.1, comma 4, e 104, lett. t), D.L.G. 31 marzo 1998, n. 112, il quale riconosce le funzioni statali in tema di disciplina della sicurezza della navigazione interna solo per quanto già non attribuito alle regioni; che non è applicabile nella specie l'art. 9 l. 689/81, in quanto l'art. 43 della legge regionale predetta, nel prevedere le sanzioni per il conducente del natante trasgressore, esclude l'applicazione della sanzione amministrativa ove il fatto costituisca reato, e ciò a prescindere dalla prevalenza della sanzione penale che il terzo comma dell'art. 9 citato riconosce nel caso che la sanzione amministrativa sia contemplata da legge regionale; che l'obbligo della licenza vale anche per i conducenti dei natanti che pratichino la navigazione promiscua e percorrano i canali lagunari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: n. 41659/98
Dott. Franco BILE Primo Presidente Aggiunto
1. Dott. Giuseppe CONSOLI Componente
2. Dott. Brunello DELLA PENNA "
3. Dott. Pasquale LACANNA "
4. Dott. Raffaele RAIMONDI (Rel.) "
5. Dott. Mauro Domenico LOSAPIO "
6. Dott. Carlo DAPELO "
7. Dott. Giovanni SILVESTRI "
8. Dott. Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT BE nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza emessa il 18.9.1998 al Tribunale della Libertà di Venezia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Raffaele RAIMONDI;
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Gabriele Silingardi del Foro di Modena;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ordinanza del 21 agosto 1998, il G.I.P. presso la Pretura di Venezia dispose la revoca del sequestro preventivo dell'imbarcazione targata VE 7737, denominata Melania, di proprietà della Motoscafi S. Giorgio s.r.l., sequestro disposto nell'indagine a carico di TT BE quale indagato per il reato di cui all'art. 1231 cod. nav., avendo il TT condotto il natante nell'ambito della laguna di Venezia senza avere ottenuto la prescritta licenza comunale.
Il GIP motivava il suo provvedimento di revoca del sequestro preventivo, richiamando il principio di specialità sancito dall'art. 9, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la norma sanzionatoria penale prevale su quella sanzionatoria amministrativa, sempreché la norma penale non preveda un reato sussidiario, quale la contravvenzione prevista dall'art. 1231 cond. nav. cit. Il quale, sotto la titolazione "inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione", stabilisce che è punito con sanzione penale, se il fatto non costituisce, appunto, un più grave reato, "chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione".
Avverso tale provvedimento di revoca del sequestro, ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. propose appello il P.M. richiamando la recente sentenza di queste Sezioni Unite Penali 24 giugno 1998, n. 8485, P.M. in prov. Fabris - d'ora innanzi più semplicemente sentenza Fabris - per la quale il regime autorizzativo di cui alla normativa regionale veneta riguardava anche la sicurezza della navigazione, con la conseguente violazione dell'art. 1231 codice nav. nel caso, quale quello in esame, di esercizio di un taxi lagunare nelle acque interne a scopo di lucro da parte di chi fosse sprovvisto, come il TT, della prescritta licenza comunale.
Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza del 18 settembre 1998, annullò l'ordinanza del GIP di revoca del sequestro dell'imbarcazione e ne dispose a sua volta il sequestro preventivo.
2 - Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propose ricorso il difensore del TT articolando i seguenti motivi:
a) Nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, lett. c) c.p.p., in quanto, in violazione dell'art. 127, comma 1, c.p.p., come richiamato dagli artt. 322 bis e 310 c.p.p., disposizione sanzionata con la nullità dall'art. 127, comma 5, c.p.p., l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale per il riesame non era stato notificato al proprietario dell'imbarcazione sequestrata, la Motoscafi S. Giorgio s.r.l. Nè a questa società - si aggiunge - era stato notificato lo stesso provvedimento di sequestro preventivo rispetto al quale la società, come proprietaria dell'imbarcazione, era legittimata a proporre ricorso per cassazione.
b) Nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., ritenendosi violato l'art. 1231 cod. nav. nel senso che il reato da esso previsto era stato erroneamente imputato al TT per avere questi adibito l'imbarcazione al trasporto nelle acque interne senza essere in possesso della prescritta licenza comunale prevista dalla legge della Regione Veneto n.63/1993 e dalla deliberazione comunale di attuazione n. 239/1994. E ciò a causa dell'erronea interpretazione dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, comma 2: tale disposizione stabilisce, infatti, che nel concorso tra norma penale e norma speciale amministrativa, prevale la norma penale, semprechè, come appunto nel caso in esame, la norma penale non preveda un rato sussidiario. Come quello previsto da su citato art. 1231 cod. nav. perciò non applicabile. c) Nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., per avere ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 1231 cod. nav. con manifesta illogicità di motivazione sulla base dell'erroneo presupposto di fatto che si trattasse di navigazione interna, laddove trattavasi di navigazione promiscua. Circostanza, questa, su cui la difesa del ricorrente è ritornata e ha insistito con la memoria depositata il 19 febbraio 1999, con cui si richiamava la legge della Regione Veneto del 18 gennaio 1999, n. 3, appena entrata in vigore, che, nel fornire l'interpretazione autentica del 1° comma dell'art. 1 della legge regionale n. 63/93, aveva chiarito che questa si applicava limitatamente alle acque della navigazione interna, escludendo di conseguenza la navigazione promiscua, in cui, invece, doveva farsi rientrare la condotta del TT.
Il ricorso era assegnato alla terza sezione penale della Corte, che, a sua volta, ne ha disposto però la remissione alle Sezioni unite con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 26 febbraio 1999.
3 - Val la pena ricordare che la sentenza Fabris aveva evidenziato che sulla questione si contrapponevano due orientamenti interpretativi, quello secondo cui l'abusivismo dei tassisti lagunari configurava il reato di cui all'art. 1231 cod. nav., e quello, di segno opposto, decisamente minoritario e rappresentato anzi da un'unica sentenza, la sentenza Sez. III, 4 novembre 1997, Tesolato.
La decisione delle Sezioni Unite, dopo avere sottolineato che l'art. 1231 cod. nav. prevedeva un rato sussidiario e conteneva una norma penale in bianco, ne individuava l'interesse protetto nella sicurezza della navigazione, fornendone circostanziata nozione.
La sicurezza della navigazione era garantita, oltrechè dall'idoneità del mezzo, anche della capacità professionale di chi è proposto alla sua conduzione. Nel caso in esame, per la conduzione dei taxi acquei era richiesto un titolo, per così dire rafforzato, non essendo sufficiente il mero titolo professionale di conduttore di motoscafi, ma occorrendo il possesso di una specifica autorizzazione, la licenza comunale, rilasciata dal Comune di Venezia, previa iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti. Dell'iscrizione costituiscono requisiti indispensabili il possesso dei titoli professionali marittimi congiunti di motorista abilitato e di condurre al traffico locale e il superamento del relativo esame di idoneità all'esercizio del servizio. Il tutto giusta il regolamento comunale approvato con deliberazione consigliare n. 239 del 22-23/12/94, in attuazione della legge Regione Veneto n. 63/93. Tale licenza, nell'economia della sentenza Fabris, si giustifica anche e in particolare con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione interna, cui vien dedicata una lunga e accurata ricognizione della normativa costituzionale, statale e regionale, della Regione Veneto in particolare, fino alla già citata deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 239 del 22-23 dicembre 1994, che, col così approvato regolamento in attuazione della legge regionale n. 63/93, per la guida dei taxi lagunari aveva appunto richiesto l'apposita licenza comunale.
4 - quanto agli eventuali limiti derivanti per la legislazione regionale, in forza all'art. 117 della Costituzione, la sentenza Fabris ha ricordato la decisione n. 478 del 19/12/91 della Corte costituzionale, in riferimento alla precedente legge regione Venento n. 47/1980, sentenza, che sottolineava la peculiarità della navigazione interna della regione in questione e la coerenza del complessivo assetto del sistema pluralistico delle fonti normativa, tra le quali la delega conferita alle Regioni nello specifico settore della "sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna" dall'art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 616 del 1977, "pur persistendo l'attribuzione agli organi statali del diretto esercizio, nella materia dei trasporti, delle funzioni relative alla sicurezza della navigazione interna". Donde la conclusione, cui è pervenuta la sentenza Fabris, che le richiamate disposizioni, che per l'espletamento del servizio pubblico di linea di taxi acqueo nella laguna di Venezia prescrivono il rilascio dell'apposita licenza comunale attengono anche al profilo della sicurezza della navigazione. Con la conseguente possibilità di integrare la norma in bianco prevista dall'art. 1231 cod. nav. e conseguente punibilità dell'abusivo conducente del taxi acqueo.
5 - A fronte dell'ampia e approfondita disamina della materia condotta dalla sentenza Fabris, la difesa del TT prima e l'ordinanza di rimessione poi sollevano precise obbiezioni e perplessità.
Val la pena anticipare che la difesa del ricorrente contesta il carattere personale della licenza come connessa alle capacità di conduzione del natante e quindi anche alla sicurezza della navigazione, e ipotizza invece un rilascio della licenza alla società armatrice.
Tale prospettiva è manifestamente infondata non soltanto per le argomentazioni a proposito della licenza ricordate dalla sentenza Fabris, ma anche perché la già ,menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 478 del 19/12/91, aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 4, della legge regione veneto 8/5/80, n. 47 che escludeva il rinnovo dell'autorizzazione dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età del titolare di autorizzazione al trasporto con taxi acque nella laguna di Venezia. Nella motivazione si sottolineava tra l'altro che "la ragionevolezza della deroga (al diritto al rinnovo) rispetto ai principi fondamentali trova un indubbio referente nella peculiarità della navigazione interna della regione interessata, che solo il legislatore regionale, titolare della materia, è in grado di valutare con piena cognizione di causa e che, quindi, egli soltanto può adeguatamente apprezzare nello stabilire i requisiti di coloro che debbono esercitare l'attività nel proprio ambito territoriale". Sicché la decadenza per raggiunti limiti di età non era stata ritenuta discriminatoria e irragionevole in relazione alla ratio che si desume dal contesto in cui si colloca la disposizione in questione. in relazione cioè all'esigenza di assicurare l'idoneità psico-fisica, destinata ad attenuarsi con l'avanzare degli anni, in chi svolge l'attività di guida dei taxi acquei, da cui dipende la sicurezza dei trasporti e l'incolumità dei soggetti trasportati.
6 - la III sezione ha motivato la rimessione alle sezioni Unite con due distinti ordini di ragioni: quelle che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale sulle questioni già esaminate, ai sensi dell'art. 172, comma 2, disp. att. c.p.p.; e quelle che possono far insorgere altro contrasto giurisprudenziale su questioni non ancora esaminate.
Prima ancora, l'ordinanza di rimessione affrontava e respingeva come privo di fondamento il primo motivo addotto a sostegno del ricorso col quale, come sopra si è anticipato, si lamentava che non si era comunque informata e, perciò anche, non si era messa in condizione la società proprietaria dell'imbarcazione di partecipare all'udienza innanzi al Tribunale del riesame di Venezia, ne' di proporre ricorso per cassazione avverso la relativa ordinanza.
Orbene, bisogna convenire con l'ordinanza di rimessione che, dovendosi distinguere l'indagato, il TT, non avente titolo sul natante, dalla società proprietaria del natante, il primo non era legittimato a denunciare la nullità pure prevista come tale, ma non come nullità assoluta dall'art. 127, comma 5 c.p.p., per avervi interesse soltanto la seconda, esulando infatti tale nullità sia dalle nullità generali previste dall'art. 178 c.p.p. sia da quelle c.d. a regime intermedio previste dall'art. 180 c.p.p.. Il proprietario della cosa sequestrata non è ne' parte, nè
persona offesa dal reato, ma, se mai, soltanto persona offesa dal sequestro. La nullità che riguarda il proprietario della cosa sequestrata, in quanto tale, deve perciò collocarsi fra le nullità relative (art. 181 c.p.p.), che può essere eccepita soltanto da chi vi ha interesse (art. 182 c.p.p.). Non avendovi provveduto la società proprietaria del taxi acqueo, la relativa eccezione sollevata dalla difesa dell'indagato è in effetti priva di fondamento.
7 - Passando ad esaminare il primo ordine di ragioni poste a base dell'ordinanza di rimessione - che perle relative questioni riprende il secondo motivo a sostegno del ricorso - ebbene, con esse si sollevano due perplessità in ordine alla soluzione cui era pervenuta la sentenza Fabris.
Questa presupponeva che la legge della Regione Veneto n. 63 del 30/12/93 inerisse anche alla sicurezza della navigazione, sicché
la violazione della norma di cui all'art. 4 della stessa legge, che prescrive l'apposita autorizzazione comunale, per poter esercitare il servizio di taxi acqueo, integra il reato previsto dall'art. 1231 cod. nav.. Contro questa conclusione la prima forte perplessità della sezione rimettente nasce dalla considerazione che l'art. 104 lettera t) del D.lgs. 31/3/98 n. 112 espressamente mantiene allo Stato le funzioni relative alla sicurezza della navigazione interna. Sicché l'art. 4 or citato non poteva ritenersi dettato a presidio della sicurezza della navigazione. Con la conseguenza che la relativa violazione non poteva attivare la previsione di reato di cui all'art. 1231 cod. nav.. A tale perplessità se ne aggiunge una seconda, strettamente connessa alla prima, che cioè non importa l'attribuzione alla Regione della competenza amministrativa, ma rileva invece quella legislativa, in mancanza della quale la Regione non avrebbe potuto legiferare in una materia, quale appunto quella della sicurezza della navigazione;
ne' la sentenza Fabris indica il titolo dell'attribuzione di codesta competenza, da essa decisione presupposta.
8 - le due perplessità, ancorché articolate con dovizie di argomenti, non meritano accoglimento.
È ben vero che l'art. 104, lett. T, del D.Lgs n. 112/98 sopra cit. recita testualmente: "Sono mantenute allo Stato le funzioni relative. (...) T) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto;
alla sicurezza della navigazione interna". Ma è pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 112, con una norma di apertura, all'art. 1, comma 4, previene ogni incongruenza che potrebbe derivare da una normativa in tumultuosa evoluzione e quindi da una non perfetta tecnica legislativa, stabilendo: "In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzione e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". con ciò disattivando all'origine qualsiasi slabratura normativa del decreto che rappresentasse un ritorno al passato.
9 - Sicché il problema si sposta sul quesito se in passato la sicurezza della navigazione interna era stata già attribuita alle Regioni a statuto ordinario. Ai fini della risposta affermativa soccorre il D.P.R. n. 616/77, che, all'art. 86, intitolato "Funzioni delegate", delega appunto "alle Regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna" (comma 4). Competenza, questa, attribuita alle Regioni, non soltanto amministrativa, ma anche normativa, perché l'art. 7 (norme regionali di attuazione) stabilisce che "le Regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione". Competenza normativa dunque,
questa attribuita alle Regioni, che la Regione Veneto aveva esercitato con la legge n. 63/93, in tema di "trasporto non di linea in acque di navigazione interna", prima dunque che intervenisse il D.Lgs. n. 112/98. Per cui è indubitabile che la Regione Veneto con la sua legge potesse aver riguardo anche alla sicurezza dei servizi di trasporto su tali acque e ben potesse integrare con l'art. 4 la norma penale in bianco contenuta nell'art. 1231 cod. nav. prevedendo, inoltre, nel successivo art. 43, nell'esercizio discrezionale della competenza legislativa attribuitale, a carico del conducente del natante trasgressore, sia la sanzione penale, in questo caso appunto quella prevista dall'art. 1231 cod. nav. sia le sanzioni amministrativa, in tale articolo previste: "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative (...). In definitiva, la chiara dizione dell'art. 43 testè citato dimostra la preoccupazione del legislatore regionale per una materia così delicata, quale quella del trasporto in acque di navigazione interna, a causa dei molti interessi protetti, fra cui, in testa a tutti quello dell'incolumità dei viaggiatori e di quanti comunque possono essere coinvolti in un sinistro, riaffermando la punibilità del conducente del natante, che la sicurezza delle persone avesse messo in pericolo essendosi peritato nella guida senza essere provvisto dell'apposita licenza e dei titoli abilitativi che questa presuppone.
10 - Con ciò si risolve anche la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 9 della legge 24/11/1981 n. 689, che la sentenza Fabris non aveva esaminata perché estranea al dibattito che aveva nutrito il precedente contrasto giurisprudenziale. Questione proposta e risolta affermativamente sia dalla difesa del ricorrente nel secondo motivo di ricorso, sia dall'ordinanza di rimessione, sia, prima ancora, dall'ordinanza con cui il G.I.P. aveva disposto la revoca del sequestro. Nel senso che, disponendo l'art. 9 la prevalenza della disposizione penale su quella amministrativa sempreché la disposizione penale non prevedesse un rato sussidiario, ne derivava che, attesa appunto la natura di reato sussidiario della contravvenzione prevista dall'art. 1231 cod. nav., avrebbe dovuto applicarsi soltanto la sanzione amministrativa.
Applicabilità però della sanzioni amministrativa, che, a parte la dubbia costituzionalità dell'art. 9, comma 3 della legge n. 689, viene espressamente impedita ed esclusa dalla chiara dizione dell'art. 43 su citato e dalla natura speciale della norma regionale.
11 - Resta l'ultimo problema, con cui l'ordinanza di rimessione riprende il terzo motivo addotto a sostegno del ricorso. "L'asserita manifesta illogicità della motivazione sulla base dell'erroneo presupposto di fatto che si tratti di navigazione interna, mentre invece si tratta di navigazione promiscua". "Per cui - si sottolinea nella memoria difensiva del 16 febbraio 1998 - i presupposti dell'impugnato sequestro non sussistono (...) anche per il sopraggiunto motivo connesso all'interpretazione autentica della legge Regione Veneta n. 63/93, che ne delimita l'applicazione alla sola navigazione interna, non consentendone l'estensione" a quella promiscua.
Intanto, non si vede come si possa imputare all'ordinanza impugnata, una manifesta illogicità di motivazione in riferimento all'omesso accertamento dell'asserita navigazione promiscua, quando fino ad allora la navigazione interna dei taxi acquei e del TT in particolare non risulta mai essere stata messa in discussione. Ovvero imputarle come manifesta illogicità di motivazione l'omessa valutazione del motivo, pure espressamente dichiarato come sopraggiunto, indotto da una nuova legge regionale, la n. 3 del 18/1/99, che è dunque successiva all'ordinanza impugnata e che inoltre subordina la propria applicabilità alla stazza inferiore alle 10 tonnellate del natante, circostanza anch'essa, completamente fuori dal presente procedimento incidentale.
La richiamata legge regionale n. 3/99 inoltre non è pertinente perché non limita ma, al contrario, estende l'obbligo della licenza "nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli artt. 24 cod. nav. e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 28/6/1949 n. 361", anche ai "soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna (...)". Dove per navigazione promiscua s'intende quella delle navi addette alla navigazione marittima quando entrano in acque interne, e quella, viceversa, delle navi addette alla navigazione interna quando sfiorino in acque marittime. Il principio dettato dall'art. 24 cod. nav., che fornisce la detta nozione, è che le navi s'uniformino al regime delle acque praticate.
In sintonia con tale principio la nuova legge regionale n. 3/99 appare esigere l'obbligo della licenza anche per i conducenti dei natanti, con stazza inferiore alle 10 tonnellate, che pratichino i canali lagunari, venendo magari da fuori della laguna. In un parola l'obbligo della licenza per un tale genere di trasporto deriva dalle acque di navigazione interna praticate, a causa della maggiore capacità che si richiede ai conducenti. E non dalla normale attività di navigazione, marittima o interna, cui si sia addetti.
Previsione, dunque, questa, che, mentre per le acque di navigazione interna rafforza la necessità della licenza, estendendola anche a quanti esercitano l'attività di navigazione promiscua nei canali lagunari, non riguarda i conducenti dei taxi acquei, i quali, per definizione, ex art. 4 della legge Reg. Veneto n. 63/93, svolgono un servizio nelle acque di navigazione interna, e come tali, già erano assoggettati all'obbligo del preventivo rilascio della licenza. Senza che per essi dunque possa dirsi intervenuta alcuna novità normativa.
Si deve dunque concludere nel senso che integra il reato di cui all'art. 1231 cod. nav. la condotta di chi effettui, senza la preventiva licenza comunale, servizio di trasporto pubblico non di linea utilizzando a tal fine un natante (taxi acqueo).
P.Q.M.
letti gli artt. 615 ss. c.p.p.
la Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in camera di consiglio il 30 giugno 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 SETTEMBRE 1999