Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2016, n. 23017
CASS
Sentenza 31 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reato di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, previsto dall'art. 641,comma secondo, cod.pen., deve avvenire "prima della condanna" e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o secondo grado e fino a che non sia stato deciso il ricorso per cassazione, a differenza del risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art.62, comma sesto cod.pen.che deve avvenire "prima del giudizio".

Commentari2

  • 1Insolvenza fraudolenta: il pagamento integrale prima della "condanna definitiva" estingue il reato (Cass. Pen. n. 34817/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 ottobre 2025

    La massima In tema di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), l'adempimento integrale dell'obbligazione estingue il reato se avviene prima della condanna definitiva, e non necessariamente prima della sentenza di primo o secondo grado. La causa estintiva opera anche se il pagamento è effettuato dopo la condanna in appello, purché prima della decisione della Cassazione. Il versamento deve essere effettivo e totale, poiché la fattispecie tutela esclusivamente il patrimonio della vittima, che, una volta integralmente soddisfatta, non conserva più interesse alla punizione del colpevole. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 16/10/2025, (ud. 16/10/2025, dep. 27/10/2025), n.34817 …

     Leggi di più…

  • 2Insolvenza fraudolenta: l'adempimento integrale estingue il reato se disposto prima della condanna
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023

    La massima In tema di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, di cui all' art. 641, comma 2, c.p. , deve essere disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo ad integrare l'attenuante di cui all' art. 62, n. 6, c.p. , che deve intervenire prima del giudizio. La sentenza Cassazione penale , sez. II , 10/05/2023 , n. 21097 RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 1 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2016, n. 23017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23017
Data del deposito : 31 marzo 2016

Testo completo