Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
In tema di reato di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, previsto dall'art. 641,comma secondo, cod.pen., deve avvenire "prima della condanna" e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o secondo grado e fino a che non sia stato deciso il ricorso per cassazione, a differenza del risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art.62, comma sesto cod.pen.che deve avvenire "prima del giudizio".
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- 1. Insolvenza fraudolenta: il pagamento integrale prima della "condanna definitiva" estingue il reato (Cass. Pen. n. 34817/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 ottobre 2025
La massima In tema di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), l'adempimento integrale dell'obbligazione estingue il reato se avviene prima della condanna definitiva, e non necessariamente prima della sentenza di primo o secondo grado. La causa estintiva opera anche se il pagamento è effettuato dopo la condanna in appello, purché prima della decisione della Cassazione. Il versamento deve essere effettivo e totale, poiché la fattispecie tutela esclusivamente il patrimonio della vittima, che, una volta integralmente soddisfatta, non conserva più interesse alla punizione del colpevole. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 16/10/2025, (ud. 16/10/2025, dep. 27/10/2025), n.34817 …
Leggi di più… - 2. Insolvenza fraudolenta: l'adempimento integrale estingue il reato se disposto prima della condannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023
La massima In tema di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, di cui all' art. 641, comma 2, c.p. , deve essere disposto e ricevuto prima della condanna definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione, diversamente dal risarcimento del danno, idoneo ad integrare l'attenuante di cui all' art. 62, n. 6, c.p. , che deve intervenire prima del giudizio. La sentenza Cassazione penale , sez. II , 10/05/2023 , n. 21097 RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 1 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2016, n. 23017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23017 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
23 0 1 7/ 1 6 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 31 marzo 2016 - dott.ssa Matilde Cammino Presidente Sentenza n.: 807 - dott.ssa Mirella Cervadoro Consigliere Reg. gen. n.: 43414/2015 - dott. Stefano Filippini Consigliere - dott. Giovanni Ariolli Consigliere Consigliere relatore - dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 36/2015 emessa in data 9 gennaio 2015 dalla Corte d'appello di Salerno. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Or- si, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
sentito, per la parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a., l'avv. Antonio Barbieri in sostituzione dell'avv. Agostino Imposimato, il quale concluso deposi- tando conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO AL CA è stato condannato con sentenza del Tribunale di Salerno del 1° giugno 2012, confermata dalla locale Corte d'appello in data 9 gennaio 2015, per il delitto di insolvenza fraudolenta ai danni di Autostrade per l'Italia s.p.a., costi- tuitasi parte civile, così diversamente qualificato (già dal giudice di primo grado) il fatto originariamente contestatogli come truffa continuata. Avverso tale condanna il CA ricorre deducendo: - l'intervenuta estinzione del reato per intervenuto pagamento del debito, ai sensi dell'art. 641, comma 2, cod. pen.; - il vizio di motivazione della sentenza d'appello, per avere la corte fatto rife- rimento per relationem alla sentenza di primo grado, senza alcun apporto cri- tico alla luce delle censure dedotte con l'impugnazione; 1 l'assenza dell'elemento soggettivo, testimoniato dall'avvenuto spontaneo 1- pagamento dell'unico bollettino recapitatogli da Autostrade per l'Italia s.p.a.; la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con parti- colare riferimento alla scelta della pena detentiva in alternativa a quella pecu- niaria;
- l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al quarto e quinto motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, previa con- ferma delle statuizioni civili.
2. In tema di insolvenza fraudolenta, a differenza di quanto previsto dall'art. 62 n. 6 cod. pen. secondo cui il risarcimento del danno idoneo ad inte- grare la circostanza attenuante comune ivi disciplinata deve avvenire "prima del giudizio" - l'art. 641 cpv. cod. pen. stabilisce che l'adempimento dell'obbligazio- ne estingue il reato se avvenuto "prima della condanna", sicché il tempo utile per provvedervi e determinare in tal guisa l'effetto estintivo si protrae fino al mo- mento in cui la sentenza passa in giudicato;
secondo la terminologia del codice, infatti, si ha "condanna" soltanto quando questa sia contenuta in una sentenza divenuta definitiva, per cui l'adempimento in questione può attuarsi efficacemen- te anche dopo decisione di primo o secondo grado e fino a che, pendente il ricor- so per cassazione, la Corte suprema non abbia ancora deciso in ordine al ricorso medesimo (Sez. 2, n. 2318 del 13/12/1996 - dep. 11/03/1997, P.M. in proc. Fu- siello, Rv. 207310). Premesso, quindi, che il pagamento effettuato dall'imputato è tempestivo, deve rilevarsi che lo stesso non è integrale ed esaustivo. Giova ricordare, infatti, che la speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 641, comma 2, cod. pen. presuppone l'integrale adempimento dell'obbli- gazione (Sez. 2, n. 4463 del 01/02/1984 dep. 12/05/1984, DELAINI, Rv. - 164178). Nella specie, i giudici di merito hanno rilevato che il CA ha effettuato il pagamento dell'importo di euro 770,15 portato da un bollettino recapitatogli da Autostrade per l'Italia s.p.a. Sennonché tale importo, attesa l'esistenza di pre- gressi debiti relativi a numerosi pedaggi autostradali relativi a transiti effettuati sempre con il medesimo veicolo, il superiore importo è stato imputato a parziale pagamento dei debiti più antichi, residuando un debito di circa milleduecento eu- ro, comprensivo dell'importo di euro 543,00 del quale si discute in questo pro- cesso. Il CA non ha fornito elementi atti a superare tale accertamento, alla lu- ce del quale risulta che l'obbligazione assunta non risulta affatto adepiuta. 2 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiun- tamente, dato che l'unico elemento difensivo dedotto dall'imputato con l'atto d'appello è costituito dall'assenza dell'elemento psicologico. A confutazione di ta- le argomento, la corte d'appello ha osservato che il dolo si ricava dalla specifica modalità di esecuzione del reato e della sua frequente reiterazione, che - specie ove si consideri che il CA fa l'autotrasportatore di professione rende del tutto inverosimile la giustificazione, ogni volta invocata, di aver dimenticato il soldi a casa. Tale motivazione, congrua e immune da vizi logici, si sottrae alle censure proposte dal ricorrente, che si risolvono in una prospettazione alternati- va in punto di fatto, inammissibile in sede di legittimità.
4. Risulta invece fondata la doglianza relativa al difetto di motivazione in ordine alla specie e alla misura della pena. Con l'atto d'appello il CA lamenta di essere stato condannato alla pena detentiva sospesa, piuttosto che alla pena pecuniaria. Tale motivo d'appello, tut- tavia, viene totalmente omesso dalla corte territoriale, che omette di motivare sul punto. La totale assenza di motivazione implica l'accoglimento della censura di legittimità formulata dal ricorrente.
5. Il parziale accoglimento del ricorso determina la rilevanza della prescri- zione del reato intervenuta, tenendo conto delle sospensioni, in data 16 gennaio 2015, ossia successivamente alla decisione di secondo grado.
6. Il delitto è quindi estinto per intervenuta prescrizione e la sentenza im- pugnata deve essere annullata senza rinvio. Vanno però confermate le statuizioni civili, atteso che a presenta decisione non intacca l'accertamento della responsa- bilità civile. Conseguentemente, l'imputato deve essere condannato al pagamen- to delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della parte civi- le.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere reato estinto per pre- scrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a., spese che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2016. Il Consigliere est. Il Presidente (Cosimo D'Anigoer(gosing (Matilde Cammino) Ullemo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 31 MAG. 2016 3 IL CANCELLIERECancellier Claudia Pianeth O N I E Z