Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2005, n. 24290
CASS
Sentenza 30 marzo 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il sostituto (nella specie: per un periodo di cinque mesi) del "medico competente" preposto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, se non risponde dell'obbligo di effettuare gli accertamenti preventivi e periodici previsti dell'art. 16 D.Lgs. n. 626 del 1994 - che incombono, data la necessità di un'organizzazione in fabbrica, al titolare dell'incarico -, risponde tuttavia dell'obbligo di disporre gli accertamenti sanitari necessari una volta che vi sia la richiesta del lavoratore (consistente anche nella denunzia di una sintomatologia), affinché anche fuori dai controlli periodici le visite e gli accertamenti medici opportuni vengano effettuati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2005, n. 24290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24290
    Data del deposito : 30 marzo 2005

    Testo completo