CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20133 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON BE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/02/2026 del TRIB. LIBERTA' di AN Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'avv. Giovanni Sisto Vecchio che si è riportato ai motivi di ricorso, e relativa integrazione, illustrandoli, e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di AN, con ordinanza emessa il 19 febbraio 2026, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento del precedente provvedimento da parte della Prima Sezione di questa Corte, ha – nuovamente - rigettato l'appello proposto nell'interesse di BE ON avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 27 luglio 2024, con la quale veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione con altra misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale di Penale Sent. Sez. 5 Num. 20133 Anno 2026 Presidente: EN RO Relatore: SS EN Data Udienza: 15/05/2026 2 AN, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 629 e 512-bis cod. pen., questi ultimi due aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione BE ON, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell’art. 111, comma 2, Cost. e dell’art. 6, par. 1, CEDU, poiché l’ordinanza ricorsa è stata emessa da un giudice non imparziale. L'ordinanza impugnata, in particolare, è stata adottata da tre magistrati che si erano tutti pronunciati sul medesimo oggetto della domanda cautelare - la sussistenza della gravità indiziaria nei confronti della ricorrente - e che avevano sempre restituito un giudizio confermativo dell'accusa. Indi si insta per l’annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata si chiede sollevarsi incidente di costituzionalità relativamente all’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità dei giudici del riesame che abbiano emesso un’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., laddove, come nel caso di specie, oggetto del loro giudizio sia la rivalutazione della gravità indiziaria. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione degli artt. 325, 606 e 627 cod. proc. pen. lamentando che il giudice del rinvio non si è uniformato alle questioni di diritto decise dalla Cassazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione di cui al capo 48) della rubrica d'imputazione. La difesa dell'imputata aveva chiesto una rivisitazione del quadro indiziario in ragione della decisione cautelare emessa in favore del coindagato ON PE RM e delle dichiarazioni sopravvenute del collaboratore di giustizia RI TO. Il Tribunale del riesame di AN, nell'ordinanza impugnata, ha respinto il gravame difensivo evidenziando i seguenti aspetti: a) in primo luogo, che la decisione cautelare che è stata resa su ricorso del coimputato ON non ha effetto estensivo poiché, "lungi dall'escludere la configurabilità oggettiva della fattispecie estorsiva, la decisione dà conto della inidoneità della lettura alternativa del dato captativo offerta dal giudice del riesame nonché della inadeguatezza del percorso motivazionale addotto con riferimento alle ulteriori risultanze investigative in termini tali da cogliere i contorni della vicenda estorsiva e il coinvolgimento dell'indagato"; b) in secondo luogo, quanto alle dichiarazioni di IN TO, che le stesse sono state parzialmente prodotte dalla difesa, poiché si è omesso di segnalare come, durante l'esame del P.M., lo stesso collaboratore di giustizia aveva escluso che (soltanto) fino al 2016 non vi fossero state pretese estorsive nei confronti della struttura (mentre la contestazione estorsiva si attesta all'anno 2018) e che aveva appreso dagli atti processuali che, successivamente, ''ON e BA avevano 3 successivamente preteso una tangente annuale". Tali argomentazioni appaiono del tutto illogiche. Quanto alla decisione di annullamento della Corte di Cassazione sulla posizione di ON PE RM, ciò che emerge è un certo deficit di attenzione dei giudici territoriali, poiché appare indubbio che le motivazioni di quella sentenza vanno a escludere la sussistenza del reato (la Corte regolatrice, infatti, aveva censurato la decisione del Tribunale del riesame di AN segnalando come la stessa "non fornisse alcun indizio grave di una condotta estorsiva, mancando del tutto l'indicazione degli elementi a supporto della pretesa, delle modalità con cui la richiesta sarebbe stata avanzata e dell'assenza di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale "). Ad ogni modo, laddove si ritenesse che le cose non siano nei termini descritti dalla difesa, i giudici del riesame avevano un preciso onere motivazionale - qui completamente disatteso – e cioè di spiegare sulla base di quale logica ricostruttiva ON BE avrebbe commesso la condotta estorsiva e il fratello invece non le avrebbe commesse. A tal riguardo, nessun ausilio può offrire la ricostruzione investigativa condivisa dai provvedimenti che hanno segnato il giudicato cautelare contro l'imputata, atteso che in quella sede (come nel capo d'imputazione) la sua posizione è assolutamente inscindibile da quella del fratello coimputato. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IN TO, il ragionamento dei giudici territoriali palesa delle incongruenze tali da porre seri interrogativi in merito all'esistenza stessa di una logica all'interno dello stesso. Si segnala, in particolare, come i giudici territoriali abbiano reso una motivazione totalmente illogica, atteso che a) omettono di considerare - nonostante fosse stato specificato dalla difesa - che il sig. IN TO, stando al capo d'imputazione, sia concorrente nel reato. Dunque, seguendo la ricostruzione investigativa, certamente lo stesso avrebbe potuto riferire sulla condotta in contestazione;
b) valorizzano un dato inutilizzabile, poiché il collaboratore di giustizia ha affermato di aver appreso di una pretesa estorsiva compiuta nel 2018 dagli atti giudiziari;
ma soprattutto, trascurano la circostanza che il sig. IN non menzioni mai, con riferimento a tale vicenda, ON BE, poiché fa il nome di ON PE RM (soggetto per cui è stata esclusa la gravità indiziaria) e di BA FR. Ne consegue che la decisione ricorsa appare del tutto prima di tenuta logica e che solo apparentemente la stessa dichiara di adeguarsi al dictum della sentenza rescindente, poiché nella sostanza si pone come del tutto elusiva rispetto a quanto alla stessa era stato richiesto. 4 2.3.Col terzo motivo deduce violazione degli artt, 325, 606 e 627 c-p.p, per non essersi il giudice del rinvio uniformato alle questioni di diritto decise dalla Cassazione in ordine alla sussistenza del reato di partecipazione mafiosa di cui al capo 1) della rubrica d'imputazione. Con riferimento all'accusa di partecipazione mafiosa, la difesa di ON BE aveva domandato, nell'atto d'appello indirizzato al Tribunale del riesame di AN, una rivalutazione del compendio indiziario avuto riguardo alla decisione cautelare sul fratello coimputato e alle dichiarazioni, anche quelle sopravvenute, del collaboratore di giustizia IT PE. I giudici territoriali, in sede di rinvio, hanno negativamente riscontrato le argomentazioni difensive evidenziando: a) l'erroneità della prospettazione difensiva laddove si legava la contestazione associativa elevata a ON BE con l'accusa di partecipazione mafiosa (qualificata) che viene fatta al fratello, ON PE RM. Questo perché, a parere del Tribunale, la decisione cautelare favorevole emessa sulla posizione individuale del presunto capo cosca non può determinare automaticamente la caducazione della condotta associativa dei partecipi;
b) l'irrilevanza delle dichiarazioni di IT PE, poiché le stesse si arresterebbero fino all'anno 2012 e, dunque, sarebbero relative "ad un periodo antecedente all'odierna contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Anche sotto questo profilo, tuttavia, s'impongono delle critiche al provvedimento ricorso. Quanto alla decisione cautelare favorevole al fratello coimputato, appare evidente che i giudici territoriali abbiano solo apparentemente preso in carico il provvedimento rescindente di questa Corte. In effetti, a fronte di una precisa richiesta difensiva - con cui si chiedeva di rivalutare il quadro cautelare considerando il venir meno di un presupposto fondante la ricostruzione investigativa (la qualità di capo cosca di ON PE RM) - il provvedimento impugnato si è limitato a restituire una motivazione del tutto astratta. In altri termini, i giudici territoriali avevano un preciso onere probatorio - pure questo completamente disatteso - e cioè dimostrare che ON BE si possa ritenere partecipe del sodalizio mafioso a prescindere dall'appartenenza allo stesso del fratello coimputato. Non meno gravi, poi, le considerazioni a proposito della valutazione riservata alle dichiarazioni (sopravvenute) del collaboratore di giustizia IT PE. Il Tribunale del riesame, nel momento in cui ha ritenuto temporalmente eccentriche dalla contestazione di reato le dichiarazioni del collaboratore IT PE (che si fermano all'anno 2012), ha dimostrato di trascurare persino il capo d'imputazione. Nel caso in esame, infatti, si è in presenza di una contestazione 5 associativa che non reca alcuna indicazione del momento iniziale della condotta, sicché le argomentazioni dei giudici territoriali appaiono l'ennesimo fuor d'opera. 3. Risultano depositati, nel rispetto del termine di rito, “motivi nuovi”, coi quali si illustra ulteriormente il primo motivo di ricorso. Si evidenzia che esso discende dal doveroso confronto con un orientamento giurisprudenziale che non consente la possibilità di chiedere la ricusazione del giudice cautelare ancorché lo stesso abbia partecipato al precedente giudizio annullato dalla Corte di cassazione ovvero abbia adottato un precedente provvedimento giurisdizionale in ordine al medesimo oggetto della domanda cautelare. Orientamento non condiviso dalla difesa della ricorrente che rileva come erroneamente la Corte di legittimità abbia poi esteso al giudizio cautelare personale quanto affermato della Corte Costituzionale nella sentenza n. 91 del 2023, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma l, e 623, comma l, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità, a partecipare al giudizio di rinvio, del giudice che abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento ovvero di rigetto della richiesta di riesame reale (art.324 cod. proc. pen.) annullata dalla Corte di cassazione. Sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale si è stratificata una giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto valenza generale (dunque anche per le misure personali) a un principio di diritto che, tuttavia, era stato affermato dalla Corte costituzionale avuto specifico riguardo a quelle che sono le peculiarità del giudizio cautelare reale (cfr., Cass. Pen., Sez. III, sentenza 07.02.2025, n. 8322) tenuto conto del tipo di sufficienza indiziaria richiesta ai fini della misura cautelare reale. Posto che l'incompatibilità del giudice è rinvenibile nell'ordinamento anche al di fuori del processo vero e proprio e avuto riguardo alla circostanza che anche le decisioni cautelari possono costituire attività pregiudicante, si pone il problema di stabilire se un procedimento cautelare possa essere ritenuto una sede pregiudicata ed è proprio su questo aspetto che si ritiene auspicabile un revirement giurisprudenziale. A tal riguardo non appare condivisibile la ricorrente affermazione giurisprudenziale secondo cui, trattandosi di decisioni concernenti un procedimento incidentale, le stesse non assumono valore pregiudicante rispetto ad un'altra decisione cautelare (quand'anche i relativi provvedimenti abbiano il medesimo oggetto) in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza. 6 Rispetto a tale conclusione la difesa dissente evidenziando che la decisione cautelare è suscettibile di produrre degli effetti all'interno del procedimento tali da pregiudicare le decisioni successive nella stessa materia. All'esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale, infatti, si è affermata l'esistenza del c.d. giudicato cautelare, inteso come una preclusione endoprocessuale che, sebbene di portata più contenuta rispetto alla cosa giudicata (poiché riguarda solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte), non consente la riproposizione della medesima questione, di fatto o di diritto, già decisa in precedenza, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 11.07.2025, n. 28157). Per il resto, se è vero che, secondo l'interpretazione tradizionale della Corte costituzionale, la "sede pregiudicata" nella partecipazione al "giudizio" deve individuarsi in ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito, è doveroso ribadire come gli stessi giudici delle leggi abbiano (nella sentenza n. 93 del 2024) riconosciuto la necessità di prevedere una situazione d'incompatibilità anche con riferimento a un giudizio (quello sull'opposizione a una richiesta di archiviazione) che non ha natura processuale ed è inidoneo a portare a una delibazione di merito sull'innocenza o sulla colpevolezza dell'accusato. Da ciò consegue, ad avviso della difesa, la necessità di non escludere l'istituto dell'incompatibilità del giudice - posto a presidio della garanzia di terzietà e indipendenza dello stesso - dalla materia cautelare. 4. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato, pur dovendosi dare atto dell’inammissibilità della censura di cui al primo motivo. 2. Col primo motivo di ricorso, come integrato con le considerazioni di cui al successivo atto riportate in sintesi nel ritenuto in fatto, la difesa assume che nel caso di specie ricorre la causa di incompatibilità dei giudici che hanno emesso il provvedimento impugnato, per essersi già espressi sulla res iudicanda. Trattasi di questione, a monte, inammissibile perché l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina 7 la nullità del provvedimento da questi adottato, ma costituisce unicamente motivo di astensione o di ricusazione che dev'essere fatto valere a norma degli artt. 37 e ss. cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 39509 del 28/10/2025 Rv. 289032 - 01 che ha ribadito tale principio anche con riferimento al caso in cui il procedimento sia trattato con rito cartolare, atteso che la parte, cui è comunicata la fissazione dell'udienza, ha la possibilità di chiedere la celebrazione in presenza e di conoscere la composizione dell'organo giudicante). Osserva al riguardo il Collegio che, in ogni caso, la deduzione involgente l’incompatibilità del giudice nei termini indicati – di là del fatto che essa non risulta refluita in un atto formale di ricusazione essendo stata oggetto di segnalazione solo col ricorso in scrutinio – è manifestamente infondata. Se è vero, infatti, che la Corte costituzionale nella stessa sentenza n. 212 del 2025 (citata nella memoria difensiva), afferma che è stato superato il precedente orientamento «in base al quale il merito dell’accusa e le cautele appartenevano ad àmbiti distinti per oggetto e funzione, con la conseguenza che le pronunce sulla libertà personale, comprese quelle assunte in sede di riesame o di appello de libertate, non si riteneva comportassero valutazioni idonee a tradursi in un giudizio che interferisse con quello sul merito della res iudicanda, tale da compromettere (o far apparire compromessa) l’imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell’imputato (sentenze n. 124 del 1992 e n. 502 del 1991; ordinanza n. 516 del 1991), e che quindi anche le decisioni relative all’applicazione delle misure cautelari sono, in linea di principio, idonee a costituire “attività pregiudicante”, in quanto presuppongono sempre un giudizio prognostico su detta responsabilità; è altrettanto vero che la medesima Corte Costituzionale evidenzia in merito alla “sede pregiudicata” che l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. la collega alla partecipazione al “giudizio” (sentenza n. 74 del 2024), dovendosi per tale intendere «ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito» (sentenze n. 212 del 2025 e n. 209 del 2024). A tale nozione vanno ricondotti – precisa il Giudice delle leggi - il giudizio dibattimentale, quello abbreviato (sentenza n. 401 del 1991), l’applicazione della pena su richiesta delle parti (ordinanza n. 151 del 2004), l’udienza preliminare (così, sentenze n. 212 del 2025 n. 93 del 2024, n. 16 del 2022, n. 400 del 2008, n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001; ordinanze n. 20 del 2004 e n. 367 del 2002). Sulla scorta di tali premesse è agevole osservare che la fattispecie qui in esame non ricade nei casi di “incompatibilità costituzionalmente necessaria”. Invero, anzitutto non ricorre una “sede pregiudicata” intesa come partecipazione a un “giudizio”. 8 Il ricorrente sovrappone la “attività pregiudicante” — che, come detto, può essere anche collegata all’assunzione di una decisione cautelare — con la “sede pregiudicata” la quale, invece, deve riguardare un giudizio, cioè un “processo” (non un procedimento) che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito (non meramente processuale). Nella specie la “sede pregiudicata” è sempre un procedimento cautelare che, però, per la sua natura incidentale non presenta i caratteri del “giudizio” come inteso dalla Corte costituzionale. Questa distinzione si rinviene anche nella sentenza n. 212 del 2025 (richiamata e citata in memoria a sostegno dei motivi di ricorso) quando afferma che: «i princìpi elaborati in materia di incompatibilità devono trovare applicazione anche nel rapporto tra adozione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito dell’imputazione»; così da tracciare un’incompatibilità verso un “giudizio” e non tra un provvedimento cautelare e l’altro. Tale è anche il convincimento di questa Corte. Così Sez. 6, n. 38796 del 28/10/2025, [...], in motivazione, ha affermato che la decisione cautelare può essere causa di incompatibilità rispetto al giudizio di responsabilità, mentre invece, nella fase cautelare, i precedenti provvedimenti non sono mai causa di incompatibilità del giudice che ha preso parte alle relative decisioni, poiché si tratta di decisioni concernenti un procedimento incidentale. Ergo la decisione in tema cautelare non può assumere valore pregiudicante rispetto ad altra decisione cautelare, quand'anche i relativi provvedimenti abbiano il medesimo oggetto, in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 46935 del 11/07/2023, Nerini, Rv. 285409 – 01; nonché Sez. 4, Sentenza n. 16717 del 14/04/2021, Rv. 281039 - 01). Da ultimo nei termini suindicati, qui pienamente condivisi, Sez. 5, Sentenza n. 7360 del 10/02/2026, Rv. 289451 – 01, che ha, tra l’altro, affermato che in tema di misure cautelari personali, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell'istanza, emettendo, a carico dell'indagato, un'ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (in 9 motivazione, questa Corte ha evidenziato che la decisione in materia cautelare, non afferendo all'innocenza o alla colpevolezza, non può essere "pregiudicata" da altra decisione cautelare, quand'anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del "giudizio", e che l'attività che si vorrebbe "pregiudicante" risulta svolta nella medesima fase processuale). 3. il secondo e terzo motivo coi quali si insiste sull'omessa considerazione degli elementi di novità rappresentati dall'esclusione di gravità indiziaria nei confronti dei coindagati, in particolare del fratello della ricorrente, in ordine ai medesimi reati per cui si procede in questa sede, sono entrambi fondati. Essi, fondatamente, lamentano che il Tribunale non avrebbe fornito risposte esaurienti rispetto al tema dedotto tradendo il dictum contenuto nella sentenza di annullamento. Occorre partire dalla sentenza di annullamento della Prima sezione di questa Corte per verificare se il Tribunale del riesame sia innanzitutto incorso nella violazione di legge dedotta in ricorso in relazione all’art. 627 cod. proc. pen. Il primo provvedimento censurato da questa Corte aveva rilevato l'esistenza del giudicato cautelare sfavorevole e l'impossibilità di rivalutare elementi posti a fondamento della misura, già oggetto di decisione cautelare del Tribunale del riesame. Aveva, quindi, ritenuto che la decisione favorevole al coindagato e fratello della ricorrente, RM ON, non aveva inciso sulla posizione della medesima e che non vi fossero elementi per una rimeditazione delle esigenze cautelari, tuttora persistenti. La Prima Sezione di questa Corte, nella sentenza di annullamento, osservava che il Tribunale del riesame impropriamente aveva affermato che nei confronti dell'indagata si fosse formato un giudicato cautelare confermativo dei delitti a lei ascritti (partecipazione associativa, estorsione e intestazione fittizia, aggravate, queste ultime, dall'aggravante mafiosa), compreso il delitto associativo, e che in relazione allo stesso non risulta incidere la pronuncia nei confronti del coindagato, non essendo estensibile l'effetto di una pronuncia favorevole nei confronti di un coindagato, quando derivante da motivi personali. La Prima Sezione premetteva che, con l'appello e con successiva memoria difensiva integrativa (che faceva anche leva sulle dichiarazioni del collaboratori di giustizia e, in ordine all'intestazione fittizia sugli appelli cautelari in favore dei suddetti coindagati), in effetti, risultava essere stata invocata una rivalutazione del quadro indiziario a carico dell'indagata a fronte di sopravvenienze probatorie rispetto alla formazione del giudicato cautelare, quali, oltre all'annullamento senza rinvio della Corte di cassazione dell’ordinanza custodiale emessa nei confronti del fratello coindagato, le ordinanze di accoglimento 10 degli appelli cautelari nei confronti di RI e UN, coindagati della ON in relazione all'intestazione fittizia di cui era esclusa la gravità indiziaria (fattispecie quest’ultima oramai venuta meno anche per la ricorrente per essere stata nelle more revocata la misura cautelare limitatamente ad essa). Se senza dubbio andava ritenuta la tardività di tali ultimi rilievi relativi alle posizioni dei coindagati dell'intestazione fittizia, nonché di quelli attinenti alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, svolti solo con la memoria difensiva e non in ricorso - si proseguiva nella sentenza di annullamento - l’evenienza processuale costituita dalla pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione nei confronti del fratello coindagato aveva certamente carattere di novità temporale rispetto al giudicato cautelare che si era formato nei confronti della ricorrente in data 19 giugno 2024 (a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Corte di cassazione), perché temporalmente successiva. Tanto premesso, nel caso in esame, però, il Tribunale del riesame – proseguiva questa Corte nel provvedimento di annullamento - dopo avere sottolineato, ripercorrendo la pronuncia in ultimo indicata, che la Suprema Corte è precisa nel ritenere non estensibile l'effetto di una pronuncia favorevole nei confronti di un coindagato, quando derivante da motivi personali, a fronte di un appello che, in linea con la richiesta di revoca e/o sostituzione di misura cautelare, chiedeva di valutare l'erosione della gravità indiziaria a carico della ON in ordine ai tre reati a lei ascritti a seguito della pronuncia irrevocabile in sede cautelare nei confronti del fratello, si limitava ad affermare la non incidenza di detta pronuncia, senza in alcun modo spiegarla e senza specificare se la stessa dipendesse da ragioni relative al solo ON e quali sarebbero state dette ragioni. Indi, concludeva la Prima sezione di questa Corte che tale lacuna motivazionale imponesse l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di AN, osservando, da un lato, che in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 - 01); e, dall’altro, che non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l'estensione degli effetti 11 favorevoli dell'impugnazione, prevista dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887: fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell'annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito). A fronte di tale dictum si sarebbe imposto un approfondito vaglio da parte del Tribunale del riesame circa l’effettiva portata del provvedimento emesso nei confronti del coindagato, ON PE RM, fratello della ricorrente, beneficiario dell’annullamento senza rinvio della misura restrittiva da parte di questa Corte, che avrebbe dovuto comportare innanzitutto la chiara esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione di annullamento al fine di far comprendere i motivi per i quali – di là della possibilità di una estensione tout court del decisum alla coindagata – quella decisione non presentasse aspetti suscettibili di riverberarsi anche sulla posizione della ON. Avrebbe dovuto indicare con chiarezza, innanzitutto, se i motivi che avevano condotto all’annullamento dell’ordinanza nei confronti del fratello della ricorrente fossero esclusivamente personali o solo in parte tali. Nel provvedimento impugnato si rinviene invece solo un breve accenno al fatto, estrapolato, che «[i]n ordine all'estorsione contestata al capo 48), la censura diretta alla valutazione della prima intercettazione è fondata: il ricorrente ha documentato, allegando la trascrizione del dialogo eseguita dalla Polizia Giudiziaria, il travisamento del dato probatorio, che lo rende neutro (poiché nella frase utilizzata e ritenuta dimostrativa della consegna delle somme estorte - "mille me li porta il vecchio" - la particella pronominale non è presente nella trascrizione;
il che rende l'espressione non direttamente riferibile ad una consegna in favore del ricorrente), fermo restando che anche la lettura del dialogo proposta dal Tribunale non fornisce alcun indizio grave di una condotta estorsiva, mancando del tutto l'indicazione degli elementi a supporto della pretesa, delle modalità con cui la richiesta sarebbe stata avanzata e dell'assenza di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, essendo venuta meno la dimostrazione che in quella situazione il ricorrente fosse il "riscossore e destinatario delle spartizioni dei proventi estorsivi". [...] Inoltre, la versione ricostruttiva secondo la quale la struttura turistica "Green Garden", un tempo amministrata da familiari del ON, poi sottoposta a sequestro di prevenzione e a confisca con l'amministrazione affidata a terzi (tra cui il "vecchio", che il Tribunale identifica in Rapisarda), fosse sottoposta a estorsione da parte del 12 ON, che reclamava una parte degli utili ritenuti comunque a lui spettanti, è affidata ad argomenti tratti verosimilmente da altri atti di indagine (come dimostra un richiamo a pag. 8 - "opportunamente descritti in una annotazione di polizia giudiziaria che si allega alla presente" - che testimonia la riproduzione di atti non specificati e di cui non si conosce l'esatto contenuto) senza però che sia fornita una adeguata motivazione utile per comprendere sia la genesi dell'ipotizzata condotta estorsiva, sia il ruolo svolto dal ricorrente. In definitiva, il quadro indiziario risulta del tutto carente e il Tribunale del riesame non ha colmato le lacune segnalate con la sentenza di annullamento». Sulla base di tale passaggio argomentativo, il Tribunale del riesame ha concluso che «[d]i contro, al di là del segnalato travisamento del dato intercettivo - che, qualora oggetto di specifica devoluzione da parte della difesa, spiegherebbe indubbiamente effetti favorevoli anche sulla posizione in scrutinio poiché trattasi di conversazione intercorsa proprio tra i fratelli coimputati -, è del tutto evidente che le criticità ravvisate nella ricostruzione della condotta delittuosa di ON PE RM, in quanto aventi ad oggetto profili meramente formali o comunque attinenti alla interpretazione alternativa del dialogo fornita dal Tribunale in quella sede, non possano estendersi tout court alla posizione di ON BE, per la quale il giudice del riesame ha operato una valutazione puntuale del compendio probatorio». Sulla base di tale presupposto il Tribunale del riesame passa poi direttamente ad indicare le emergenze a carico della ON – frammentariamente riportate in note - giungendo ad affermare che «la partecipazione dell'odierna appellante alla dinamica estorsiva è stata ricostruita sulla scorta del dato intercettivo dal quale emergeva il suo ruolo, "che si inserisce pienamente nella filiera estorsiva nella misura in cui comunica direttamente con le persone offese, tenendo i contatti-con i gestori siciliani del Green Garden e cercando di capire il momento in cui sarebbero tornati in Calabria, ma essendo altresì incaricata di comunicare con il di lei padre, contattandolo sulla utenza di ER ON per informarlo di tutti gli sviluppi” e che risulta "a conoscenza delle logiche spartitorie connesse all'esazione del pizzo” nonché “consapevole del luogo in cui è conservata la tangente, allorquando la stessa dovrà essere recuperata dal ON RM per consegnarla al BA (cosi, ordinanza T.d.L. del 18/1/2024)». Tanto premesso il Tribunale del riesame, ribadendo anche il riferimento involgente il ruolo del ON, ha concluso – ancora una volta – limitandosi ad osservare che «[t]rattasi, all'evidenza, di argomenti che hanno ottenuto l’avallo della Suprema Corte e che non possono dirsi superati dalle carenze formali che 13 davano luogo all'annullamento della decisione emessa a carico del coimputato»; in tal modo dando preminenza nuovamente al giudicato cautelare, trascurando per di più di precisare la ragione per la quale ha ritenuto tuttora valido il passaggio argomentativo sopra riportato riflettente il contributo del ON (riguardo alla consegna della tangente al BA), indicato come un tassello della complessiva ricostruzione della vicenda estorsiva. In definitiva si ritiene che giustamente il ricorso lamenti che i giudici di merito, nella loro motivazione, hanno reso una ricostruzione dai tratti incomprensibili, poiché, sebbene non mettano, nella sostanza, in discussione la mancanza di elementi ai fini della partecipazione del ON PE RM all’estorsione e la estraneità dello stesso all'associazione mafiosa di cui si occupa il presente procedimento, non spiegano perché la posizione dell'odierna ricorrente deve ritenersi del tutto slegata da quella del fratello, e finiscono col conferire, per altro verso, alla stessa un ruolo sotto certi aspetti inedito rispetto all’imputazione e, secondo quanto precisa la difesa, alla stessa impostazione accusatoria fatta propria nel provvedimento su cui si è formato il precedente giudicato cautelare. La difesa ha in particolare stigmatizzato il fatto che il provvedimento impugnato trascuri persino la circostanza che il capo d'imputazione (“BONAVITA BE, quale partecipe, collaborava con il fratello BONAVITA PE RM nelle attività sopra descritte, assicurando le comunicazioni con il padre BONAVITA FR PE in relazione agli affari della cosca"; padre peraltro nelle more deceduto) - lega indissolubilmente la posizione dei fratelli ON, tratteggiando il ruolo della ricorrente come servente rispetto a quello di capo cosca dei fratello. Sicché, di là delle eventuali ragioni specificamente riguardanti la posizione del ON, che possono avere contribuito alla decisione di annullare la misura nei suoi confronti, comunque non adeguatamente esplicitate nel provvedimento impugnato, andava in ogni caso affrontato in maniera netta, chiara e precisa il tema delle possibili ripercussioni di quell’annullamento sulla posizione della ricorrente, che, a giudicare da quanto segnalato dalla difesa – che non trova una netta smentita da parte del Tribunale del riesame - ben potrebbero profilarsi, tenuto conto del legame di tipo sodale-familiare che sembra avere legato, nel caso di specie, i due congiunti, originariamente entrambi indicati come partecipi del medesimo gruppo associativo – per di più il ON col ruolo di capo. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale del Riesame di AN in diversa composizione. 14 Seguono per la cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di AN in diversa composizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EN SS RO EN
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'avv. Giovanni Sisto Vecchio che si è riportato ai motivi di ricorso, e relativa integrazione, illustrandoli, e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di AN, con ordinanza emessa il 19 febbraio 2026, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento del precedente provvedimento da parte della Prima Sezione di questa Corte, ha – nuovamente - rigettato l'appello proposto nell'interesse di BE ON avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 27 luglio 2024, con la quale veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione con altra misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale di Penale Sent. Sez. 5 Num. 20133 Anno 2026 Presidente: EN RO Relatore: SS EN Data Udienza: 15/05/2026 2 AN, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 629 e 512-bis cod. pen., questi ultimi due aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione BE ON, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell’art. 111, comma 2, Cost. e dell’art. 6, par. 1, CEDU, poiché l’ordinanza ricorsa è stata emessa da un giudice non imparziale. L'ordinanza impugnata, in particolare, è stata adottata da tre magistrati che si erano tutti pronunciati sul medesimo oggetto della domanda cautelare - la sussistenza della gravità indiziaria nei confronti della ricorrente - e che avevano sempre restituito un giudizio confermativo dell'accusa. Indi si insta per l’annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata si chiede sollevarsi incidente di costituzionalità relativamente all’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità dei giudici del riesame che abbiano emesso un’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., laddove, come nel caso di specie, oggetto del loro giudizio sia la rivalutazione della gravità indiziaria. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione degli artt. 325, 606 e 627 cod. proc. pen. lamentando che il giudice del rinvio non si è uniformato alle questioni di diritto decise dalla Cassazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione di cui al capo 48) della rubrica d'imputazione. La difesa dell'imputata aveva chiesto una rivisitazione del quadro indiziario in ragione della decisione cautelare emessa in favore del coindagato ON PE RM e delle dichiarazioni sopravvenute del collaboratore di giustizia RI TO. Il Tribunale del riesame di AN, nell'ordinanza impugnata, ha respinto il gravame difensivo evidenziando i seguenti aspetti: a) in primo luogo, che la decisione cautelare che è stata resa su ricorso del coimputato ON non ha effetto estensivo poiché, "lungi dall'escludere la configurabilità oggettiva della fattispecie estorsiva, la decisione dà conto della inidoneità della lettura alternativa del dato captativo offerta dal giudice del riesame nonché della inadeguatezza del percorso motivazionale addotto con riferimento alle ulteriori risultanze investigative in termini tali da cogliere i contorni della vicenda estorsiva e il coinvolgimento dell'indagato"; b) in secondo luogo, quanto alle dichiarazioni di IN TO, che le stesse sono state parzialmente prodotte dalla difesa, poiché si è omesso di segnalare come, durante l'esame del P.M., lo stesso collaboratore di giustizia aveva escluso che (soltanto) fino al 2016 non vi fossero state pretese estorsive nei confronti della struttura (mentre la contestazione estorsiva si attesta all'anno 2018) e che aveva appreso dagli atti processuali che, successivamente, ''ON e BA avevano 3 successivamente preteso una tangente annuale". Tali argomentazioni appaiono del tutto illogiche. Quanto alla decisione di annullamento della Corte di Cassazione sulla posizione di ON PE RM, ciò che emerge è un certo deficit di attenzione dei giudici territoriali, poiché appare indubbio che le motivazioni di quella sentenza vanno a escludere la sussistenza del reato (la Corte regolatrice, infatti, aveva censurato la decisione del Tribunale del riesame di AN segnalando come la stessa "non fornisse alcun indizio grave di una condotta estorsiva, mancando del tutto l'indicazione degli elementi a supporto della pretesa, delle modalità con cui la richiesta sarebbe stata avanzata e dell'assenza di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale "). Ad ogni modo, laddove si ritenesse che le cose non siano nei termini descritti dalla difesa, i giudici del riesame avevano un preciso onere motivazionale - qui completamente disatteso – e cioè di spiegare sulla base di quale logica ricostruttiva ON BE avrebbe commesso la condotta estorsiva e il fratello invece non le avrebbe commesse. A tal riguardo, nessun ausilio può offrire la ricostruzione investigativa condivisa dai provvedimenti che hanno segnato il giudicato cautelare contro l'imputata, atteso che in quella sede (come nel capo d'imputazione) la sua posizione è assolutamente inscindibile da quella del fratello coimputato. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IN TO, il ragionamento dei giudici territoriali palesa delle incongruenze tali da porre seri interrogativi in merito all'esistenza stessa di una logica all'interno dello stesso. Si segnala, in particolare, come i giudici territoriali abbiano reso una motivazione totalmente illogica, atteso che a) omettono di considerare - nonostante fosse stato specificato dalla difesa - che il sig. IN TO, stando al capo d'imputazione, sia concorrente nel reato. Dunque, seguendo la ricostruzione investigativa, certamente lo stesso avrebbe potuto riferire sulla condotta in contestazione;
b) valorizzano un dato inutilizzabile, poiché il collaboratore di giustizia ha affermato di aver appreso di una pretesa estorsiva compiuta nel 2018 dagli atti giudiziari;
ma soprattutto, trascurano la circostanza che il sig. IN non menzioni mai, con riferimento a tale vicenda, ON BE, poiché fa il nome di ON PE RM (soggetto per cui è stata esclusa la gravità indiziaria) e di BA FR. Ne consegue che la decisione ricorsa appare del tutto prima di tenuta logica e che solo apparentemente la stessa dichiara di adeguarsi al dictum della sentenza rescindente, poiché nella sostanza si pone come del tutto elusiva rispetto a quanto alla stessa era stato richiesto. 4 2.3.Col terzo motivo deduce violazione degli artt, 325, 606 e 627 c-p.p, per non essersi il giudice del rinvio uniformato alle questioni di diritto decise dalla Cassazione in ordine alla sussistenza del reato di partecipazione mafiosa di cui al capo 1) della rubrica d'imputazione. Con riferimento all'accusa di partecipazione mafiosa, la difesa di ON BE aveva domandato, nell'atto d'appello indirizzato al Tribunale del riesame di AN, una rivalutazione del compendio indiziario avuto riguardo alla decisione cautelare sul fratello coimputato e alle dichiarazioni, anche quelle sopravvenute, del collaboratore di giustizia IT PE. I giudici territoriali, in sede di rinvio, hanno negativamente riscontrato le argomentazioni difensive evidenziando: a) l'erroneità della prospettazione difensiva laddove si legava la contestazione associativa elevata a ON BE con l'accusa di partecipazione mafiosa (qualificata) che viene fatta al fratello, ON PE RM. Questo perché, a parere del Tribunale, la decisione cautelare favorevole emessa sulla posizione individuale del presunto capo cosca non può determinare automaticamente la caducazione della condotta associativa dei partecipi;
b) l'irrilevanza delle dichiarazioni di IT PE, poiché le stesse si arresterebbero fino all'anno 2012 e, dunque, sarebbero relative "ad un periodo antecedente all'odierna contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Anche sotto questo profilo, tuttavia, s'impongono delle critiche al provvedimento ricorso. Quanto alla decisione cautelare favorevole al fratello coimputato, appare evidente che i giudici territoriali abbiano solo apparentemente preso in carico il provvedimento rescindente di questa Corte. In effetti, a fronte di una precisa richiesta difensiva - con cui si chiedeva di rivalutare il quadro cautelare considerando il venir meno di un presupposto fondante la ricostruzione investigativa (la qualità di capo cosca di ON PE RM) - il provvedimento impugnato si è limitato a restituire una motivazione del tutto astratta. In altri termini, i giudici territoriali avevano un preciso onere probatorio - pure questo completamente disatteso - e cioè dimostrare che ON BE si possa ritenere partecipe del sodalizio mafioso a prescindere dall'appartenenza allo stesso del fratello coimputato. Non meno gravi, poi, le considerazioni a proposito della valutazione riservata alle dichiarazioni (sopravvenute) del collaboratore di giustizia IT PE. Il Tribunale del riesame, nel momento in cui ha ritenuto temporalmente eccentriche dalla contestazione di reato le dichiarazioni del collaboratore IT PE (che si fermano all'anno 2012), ha dimostrato di trascurare persino il capo d'imputazione. Nel caso in esame, infatti, si è in presenza di una contestazione 5 associativa che non reca alcuna indicazione del momento iniziale della condotta, sicché le argomentazioni dei giudici territoriali appaiono l'ennesimo fuor d'opera. 3. Risultano depositati, nel rispetto del termine di rito, “motivi nuovi”, coi quali si illustra ulteriormente il primo motivo di ricorso. Si evidenzia che esso discende dal doveroso confronto con un orientamento giurisprudenziale che non consente la possibilità di chiedere la ricusazione del giudice cautelare ancorché lo stesso abbia partecipato al precedente giudizio annullato dalla Corte di cassazione ovvero abbia adottato un precedente provvedimento giurisdizionale in ordine al medesimo oggetto della domanda cautelare. Orientamento non condiviso dalla difesa della ricorrente che rileva come erroneamente la Corte di legittimità abbia poi esteso al giudizio cautelare personale quanto affermato della Corte Costituzionale nella sentenza n. 91 del 2023, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma l, e 623, comma l, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità, a partecipare al giudizio di rinvio, del giudice che abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento ovvero di rigetto della richiesta di riesame reale (art.324 cod. proc. pen.) annullata dalla Corte di cassazione. Sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale si è stratificata una giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto valenza generale (dunque anche per le misure personali) a un principio di diritto che, tuttavia, era stato affermato dalla Corte costituzionale avuto specifico riguardo a quelle che sono le peculiarità del giudizio cautelare reale (cfr., Cass. Pen., Sez. III, sentenza 07.02.2025, n. 8322) tenuto conto del tipo di sufficienza indiziaria richiesta ai fini della misura cautelare reale. Posto che l'incompatibilità del giudice è rinvenibile nell'ordinamento anche al di fuori del processo vero e proprio e avuto riguardo alla circostanza che anche le decisioni cautelari possono costituire attività pregiudicante, si pone il problema di stabilire se un procedimento cautelare possa essere ritenuto una sede pregiudicata ed è proprio su questo aspetto che si ritiene auspicabile un revirement giurisprudenziale. A tal riguardo non appare condivisibile la ricorrente affermazione giurisprudenziale secondo cui, trattandosi di decisioni concernenti un procedimento incidentale, le stesse non assumono valore pregiudicante rispetto ad un'altra decisione cautelare (quand'anche i relativi provvedimenti abbiano il medesimo oggetto) in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza. 6 Rispetto a tale conclusione la difesa dissente evidenziando che la decisione cautelare è suscettibile di produrre degli effetti all'interno del procedimento tali da pregiudicare le decisioni successive nella stessa materia. All'esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale, infatti, si è affermata l'esistenza del c.d. giudicato cautelare, inteso come una preclusione endoprocessuale che, sebbene di portata più contenuta rispetto alla cosa giudicata (poiché riguarda solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte), non consente la riproposizione della medesima questione, di fatto o di diritto, già decisa in precedenza, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 11.07.2025, n. 28157). Per il resto, se è vero che, secondo l'interpretazione tradizionale della Corte costituzionale, la "sede pregiudicata" nella partecipazione al "giudizio" deve individuarsi in ogni processo che in base a un esame delle prove pervenga a una decisione di merito, è doveroso ribadire come gli stessi giudici delle leggi abbiano (nella sentenza n. 93 del 2024) riconosciuto la necessità di prevedere una situazione d'incompatibilità anche con riferimento a un giudizio (quello sull'opposizione a una richiesta di archiviazione) che non ha natura processuale ed è inidoneo a portare a una delibazione di merito sull'innocenza o sulla colpevolezza dell'accusato. Da ciò consegue, ad avviso della difesa, la necessità di non escludere l'istituto dell'incompatibilità del giudice - posto a presidio della garanzia di terzietà e indipendenza dello stesso - dalla materia cautelare. 4. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato, pur dovendosi dare atto dell’inammissibilità della censura di cui al primo motivo. 2. Col primo motivo di ricorso, come integrato con le considerazioni di cui al successivo atto riportate in sintesi nel ritenuto in fatto, la difesa assume che nel caso di specie ricorre la causa di incompatibilità dei giudici che hanno emesso il provvedimento impugnato, per essersi già espressi sulla res iudicanda. Trattasi di questione, a monte, inammissibile perché l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina 7 la nullità del provvedimento da questi adottato, ma costituisce unicamente motivo di astensione o di ricusazione che dev'essere fatto valere a norma degli artt. 37 e ss. cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 39509 del 28/10/2025 Rv. 289032 - 01 che ha ribadito tale principio anche con riferimento al caso in cui il procedimento sia trattato con rito cartolare, atteso che la parte, cui è comunicata la fissazione dell'udienza, ha la possibilità di chiedere la celebrazione in presenza e di conoscere la composizione dell'organo giudicante). Osserva al riguardo il Collegio che, in ogni caso, la deduzione involgente l’incompatibilità del giudice nei termini indicati – di là del fatto che essa non risulta refluita in un atto formale di ricusazione essendo stata oggetto di segnalazione solo col ricorso in scrutinio – è manifestamente infondata. Se è vero, infatti, che la Corte costituzionale nella stessa sentenza n. 212 del 2025 (citata nella memoria difensiva), afferma che è stato superato il precedente orientamento «in base al quale il merito dell’accusa e le cautele appartenevano ad àmbiti distinti per oggetto e funzione, con la conseguenza che le pronunce sulla libertà personale, comprese quelle assunte in sede di riesame o di appello de libertate, non si riteneva comportassero valutazioni idonee a tradursi in un giudizio che interferisse con quello sul merito della res iudicanda, tale da compromettere (o far apparire compromessa) l’imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell’imputato (sentenze n. 124 del 1992 e n. 502 del 1991; ordinanza n. 516 del 1991), e che quindi anche le decisioni relative all’applicazione delle misure cautelari sono, in linea di principio, idonee a costituire “attività pregiudicante”, in quanto presuppongono sempre un giudizio prognostico su detta responsabilità; è altrettanto vero che la medesima Corte Costituzionale evidenzia in merito alla “sede pregiudicata” che l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. la collega alla partecipazione al “giudizio” (sentenza n. 74 del 2024), dovendosi per tale intendere «ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito» (sentenze n. 212 del 2025 e n. 209 del 2024). A tale nozione vanno ricondotti – precisa il Giudice delle leggi - il giudizio dibattimentale, quello abbreviato (sentenza n. 401 del 1991), l’applicazione della pena su richiesta delle parti (ordinanza n. 151 del 2004), l’udienza preliminare (così, sentenze n. 212 del 2025 n. 93 del 2024, n. 16 del 2022, n. 400 del 2008, n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001; ordinanze n. 20 del 2004 e n. 367 del 2002). Sulla scorta di tali premesse è agevole osservare che la fattispecie qui in esame non ricade nei casi di “incompatibilità costituzionalmente necessaria”. Invero, anzitutto non ricorre una “sede pregiudicata” intesa come partecipazione a un “giudizio”. 8 Il ricorrente sovrappone la “attività pregiudicante” — che, come detto, può essere anche collegata all’assunzione di una decisione cautelare — con la “sede pregiudicata” la quale, invece, deve riguardare un giudizio, cioè un “processo” (non un procedimento) che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito (non meramente processuale). Nella specie la “sede pregiudicata” è sempre un procedimento cautelare che, però, per la sua natura incidentale non presenta i caratteri del “giudizio” come inteso dalla Corte costituzionale. Questa distinzione si rinviene anche nella sentenza n. 212 del 2025 (richiamata e citata in memoria a sostegno dei motivi di ricorso) quando afferma che: «i princìpi elaborati in materia di incompatibilità devono trovare applicazione anche nel rapporto tra adozione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito dell’imputazione»; così da tracciare un’incompatibilità verso un “giudizio” e non tra un provvedimento cautelare e l’altro. Tale è anche il convincimento di questa Corte. Così Sez. 6, n. 38796 del 28/10/2025, [...], in motivazione, ha affermato che la decisione cautelare può essere causa di incompatibilità rispetto al giudizio di responsabilità, mentre invece, nella fase cautelare, i precedenti provvedimenti non sono mai causa di incompatibilità del giudice che ha preso parte alle relative decisioni, poiché si tratta di decisioni concernenti un procedimento incidentale. Ergo la decisione in tema cautelare non può assumere valore pregiudicante rispetto ad altra decisione cautelare, quand'anche i relativi provvedimenti abbiano il medesimo oggetto, in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 46935 del 11/07/2023, Nerini, Rv. 285409 – 01; nonché Sez. 4, Sentenza n. 16717 del 14/04/2021, Rv. 281039 - 01). Da ultimo nei termini suindicati, qui pienamente condivisi, Sez. 5, Sentenza n. 7360 del 10/02/2026, Rv. 289451 – 01, che ha, tra l’altro, affermato che in tema di misure cautelari personali, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell'istanza, emettendo, a carico dell'indagato, un'ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (in 9 motivazione, questa Corte ha evidenziato che la decisione in materia cautelare, non afferendo all'innocenza o alla colpevolezza, non può essere "pregiudicata" da altra decisione cautelare, quand'anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del "giudizio", e che l'attività che si vorrebbe "pregiudicante" risulta svolta nella medesima fase processuale). 3. il secondo e terzo motivo coi quali si insiste sull'omessa considerazione degli elementi di novità rappresentati dall'esclusione di gravità indiziaria nei confronti dei coindagati, in particolare del fratello della ricorrente, in ordine ai medesimi reati per cui si procede in questa sede, sono entrambi fondati. Essi, fondatamente, lamentano che il Tribunale non avrebbe fornito risposte esaurienti rispetto al tema dedotto tradendo il dictum contenuto nella sentenza di annullamento. Occorre partire dalla sentenza di annullamento della Prima sezione di questa Corte per verificare se il Tribunale del riesame sia innanzitutto incorso nella violazione di legge dedotta in ricorso in relazione all’art. 627 cod. proc. pen. Il primo provvedimento censurato da questa Corte aveva rilevato l'esistenza del giudicato cautelare sfavorevole e l'impossibilità di rivalutare elementi posti a fondamento della misura, già oggetto di decisione cautelare del Tribunale del riesame. Aveva, quindi, ritenuto che la decisione favorevole al coindagato e fratello della ricorrente, RM ON, non aveva inciso sulla posizione della medesima e che non vi fossero elementi per una rimeditazione delle esigenze cautelari, tuttora persistenti. La Prima Sezione di questa Corte, nella sentenza di annullamento, osservava che il Tribunale del riesame impropriamente aveva affermato che nei confronti dell'indagata si fosse formato un giudicato cautelare confermativo dei delitti a lei ascritti (partecipazione associativa, estorsione e intestazione fittizia, aggravate, queste ultime, dall'aggravante mafiosa), compreso il delitto associativo, e che in relazione allo stesso non risulta incidere la pronuncia nei confronti del coindagato, non essendo estensibile l'effetto di una pronuncia favorevole nei confronti di un coindagato, quando derivante da motivi personali. La Prima Sezione premetteva che, con l'appello e con successiva memoria difensiva integrativa (che faceva anche leva sulle dichiarazioni del collaboratori di giustizia e, in ordine all'intestazione fittizia sugli appelli cautelari in favore dei suddetti coindagati), in effetti, risultava essere stata invocata una rivalutazione del quadro indiziario a carico dell'indagata a fronte di sopravvenienze probatorie rispetto alla formazione del giudicato cautelare, quali, oltre all'annullamento senza rinvio della Corte di cassazione dell’ordinanza custodiale emessa nei confronti del fratello coindagato, le ordinanze di accoglimento 10 degli appelli cautelari nei confronti di RI e UN, coindagati della ON in relazione all'intestazione fittizia di cui era esclusa la gravità indiziaria (fattispecie quest’ultima oramai venuta meno anche per la ricorrente per essere stata nelle more revocata la misura cautelare limitatamente ad essa). Se senza dubbio andava ritenuta la tardività di tali ultimi rilievi relativi alle posizioni dei coindagati dell'intestazione fittizia, nonché di quelli attinenti alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, svolti solo con la memoria difensiva e non in ricorso - si proseguiva nella sentenza di annullamento - l’evenienza processuale costituita dalla pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione nei confronti del fratello coindagato aveva certamente carattere di novità temporale rispetto al giudicato cautelare che si era formato nei confronti della ricorrente in data 19 giugno 2024 (a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Corte di cassazione), perché temporalmente successiva. Tanto premesso, nel caso in esame, però, il Tribunale del riesame – proseguiva questa Corte nel provvedimento di annullamento - dopo avere sottolineato, ripercorrendo la pronuncia in ultimo indicata, che la Suprema Corte è precisa nel ritenere non estensibile l'effetto di una pronuncia favorevole nei confronti di un coindagato, quando derivante da motivi personali, a fronte di un appello che, in linea con la richiesta di revoca e/o sostituzione di misura cautelare, chiedeva di valutare l'erosione della gravità indiziaria a carico della ON in ordine ai tre reati a lei ascritti a seguito della pronuncia irrevocabile in sede cautelare nei confronti del fratello, si limitava ad affermare la non incidenza di detta pronuncia, senza in alcun modo spiegarla e senza specificare se la stessa dipendesse da ragioni relative al solo ON e quali sarebbero state dette ragioni. Indi, concludeva la Prima sezione di questa Corte che tale lacuna motivazionale imponesse l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di AN, osservando, da un lato, che in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 - 01); e, dall’altro, che non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l'estensione degli effetti 11 favorevoli dell'impugnazione, prevista dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887: fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell'annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito). A fronte di tale dictum si sarebbe imposto un approfondito vaglio da parte del Tribunale del riesame circa l’effettiva portata del provvedimento emesso nei confronti del coindagato, ON PE RM, fratello della ricorrente, beneficiario dell’annullamento senza rinvio della misura restrittiva da parte di questa Corte, che avrebbe dovuto comportare innanzitutto la chiara esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione di annullamento al fine di far comprendere i motivi per i quali – di là della possibilità di una estensione tout court del decisum alla coindagata – quella decisione non presentasse aspetti suscettibili di riverberarsi anche sulla posizione della ON. Avrebbe dovuto indicare con chiarezza, innanzitutto, se i motivi che avevano condotto all’annullamento dell’ordinanza nei confronti del fratello della ricorrente fossero esclusivamente personali o solo in parte tali. Nel provvedimento impugnato si rinviene invece solo un breve accenno al fatto, estrapolato, che «[i]n ordine all'estorsione contestata al capo 48), la censura diretta alla valutazione della prima intercettazione è fondata: il ricorrente ha documentato, allegando la trascrizione del dialogo eseguita dalla Polizia Giudiziaria, il travisamento del dato probatorio, che lo rende neutro (poiché nella frase utilizzata e ritenuta dimostrativa della consegna delle somme estorte - "mille me li porta il vecchio" - la particella pronominale non è presente nella trascrizione;
il che rende l'espressione non direttamente riferibile ad una consegna in favore del ricorrente), fermo restando che anche la lettura del dialogo proposta dal Tribunale non fornisce alcun indizio grave di una condotta estorsiva, mancando del tutto l'indicazione degli elementi a supporto della pretesa, delle modalità con cui la richiesta sarebbe stata avanzata e dell'assenza di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, essendo venuta meno la dimostrazione che in quella situazione il ricorrente fosse il "riscossore e destinatario delle spartizioni dei proventi estorsivi". [...] Inoltre, la versione ricostruttiva secondo la quale la struttura turistica "Green Garden", un tempo amministrata da familiari del ON, poi sottoposta a sequestro di prevenzione e a confisca con l'amministrazione affidata a terzi (tra cui il "vecchio", che il Tribunale identifica in Rapisarda), fosse sottoposta a estorsione da parte del 12 ON, che reclamava una parte degli utili ritenuti comunque a lui spettanti, è affidata ad argomenti tratti verosimilmente da altri atti di indagine (come dimostra un richiamo a pag. 8 - "opportunamente descritti in una annotazione di polizia giudiziaria che si allega alla presente" - che testimonia la riproduzione di atti non specificati e di cui non si conosce l'esatto contenuto) senza però che sia fornita una adeguata motivazione utile per comprendere sia la genesi dell'ipotizzata condotta estorsiva, sia il ruolo svolto dal ricorrente. In definitiva, il quadro indiziario risulta del tutto carente e il Tribunale del riesame non ha colmato le lacune segnalate con la sentenza di annullamento». Sulla base di tale passaggio argomentativo, il Tribunale del riesame ha concluso che «[d]i contro, al di là del segnalato travisamento del dato intercettivo - che, qualora oggetto di specifica devoluzione da parte della difesa, spiegherebbe indubbiamente effetti favorevoli anche sulla posizione in scrutinio poiché trattasi di conversazione intercorsa proprio tra i fratelli coimputati -, è del tutto evidente che le criticità ravvisate nella ricostruzione della condotta delittuosa di ON PE RM, in quanto aventi ad oggetto profili meramente formali o comunque attinenti alla interpretazione alternativa del dialogo fornita dal Tribunale in quella sede, non possano estendersi tout court alla posizione di ON BE, per la quale il giudice del riesame ha operato una valutazione puntuale del compendio probatorio». Sulla base di tale presupposto il Tribunale del riesame passa poi direttamente ad indicare le emergenze a carico della ON – frammentariamente riportate in note - giungendo ad affermare che «la partecipazione dell'odierna appellante alla dinamica estorsiva è stata ricostruita sulla scorta del dato intercettivo dal quale emergeva il suo ruolo, "che si inserisce pienamente nella filiera estorsiva nella misura in cui comunica direttamente con le persone offese, tenendo i contatti-con i gestori siciliani del Green Garden e cercando di capire il momento in cui sarebbero tornati in Calabria, ma essendo altresì incaricata di comunicare con il di lei padre, contattandolo sulla utenza di ER ON per informarlo di tutti gli sviluppi” e che risulta "a conoscenza delle logiche spartitorie connesse all'esazione del pizzo” nonché “consapevole del luogo in cui è conservata la tangente, allorquando la stessa dovrà essere recuperata dal ON RM per consegnarla al BA (cosi, ordinanza T.d.L. del 18/1/2024)». Tanto premesso il Tribunale del riesame, ribadendo anche il riferimento involgente il ruolo del ON, ha concluso – ancora una volta – limitandosi ad osservare che «[t]rattasi, all'evidenza, di argomenti che hanno ottenuto l’avallo della Suprema Corte e che non possono dirsi superati dalle carenze formali che 13 davano luogo all'annullamento della decisione emessa a carico del coimputato»; in tal modo dando preminenza nuovamente al giudicato cautelare, trascurando per di più di precisare la ragione per la quale ha ritenuto tuttora valido il passaggio argomentativo sopra riportato riflettente il contributo del ON (riguardo alla consegna della tangente al BA), indicato come un tassello della complessiva ricostruzione della vicenda estorsiva. In definitiva si ritiene che giustamente il ricorso lamenti che i giudici di merito, nella loro motivazione, hanno reso una ricostruzione dai tratti incomprensibili, poiché, sebbene non mettano, nella sostanza, in discussione la mancanza di elementi ai fini della partecipazione del ON PE RM all’estorsione e la estraneità dello stesso all'associazione mafiosa di cui si occupa il presente procedimento, non spiegano perché la posizione dell'odierna ricorrente deve ritenersi del tutto slegata da quella del fratello, e finiscono col conferire, per altro verso, alla stessa un ruolo sotto certi aspetti inedito rispetto all’imputazione e, secondo quanto precisa la difesa, alla stessa impostazione accusatoria fatta propria nel provvedimento su cui si è formato il precedente giudicato cautelare. La difesa ha in particolare stigmatizzato il fatto che il provvedimento impugnato trascuri persino la circostanza che il capo d'imputazione (“BONAVITA BE, quale partecipe, collaborava con il fratello BONAVITA PE RM nelle attività sopra descritte, assicurando le comunicazioni con il padre BONAVITA FR PE in relazione agli affari della cosca"; padre peraltro nelle more deceduto) - lega indissolubilmente la posizione dei fratelli ON, tratteggiando il ruolo della ricorrente come servente rispetto a quello di capo cosca dei fratello. Sicché, di là delle eventuali ragioni specificamente riguardanti la posizione del ON, che possono avere contribuito alla decisione di annullare la misura nei suoi confronti, comunque non adeguatamente esplicitate nel provvedimento impugnato, andava in ogni caso affrontato in maniera netta, chiara e precisa il tema delle possibili ripercussioni di quell’annullamento sulla posizione della ricorrente, che, a giudicare da quanto segnalato dalla difesa – che non trova una netta smentita da parte del Tribunale del riesame - ben potrebbero profilarsi, tenuto conto del legame di tipo sodale-familiare che sembra avere legato, nel caso di specie, i due congiunti, originariamente entrambi indicati come partecipi del medesimo gruppo associativo – per di più il ON col ruolo di capo. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale del Riesame di AN in diversa composizione. 14 Seguono per la cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di AN in diversa composizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EN SS RO EN