Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T S 047 10/01 I G E R A D E T N E S E I NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Даровашето в SEZIONE SECONDA CIVILE Comperendo l'iffiew Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8773/00 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Cron. 10127 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rep. - Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Sergio DEL CORE -Rel. Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio Tribunale di BRESCIA, con ordinanza del 11/04/00, dal nella causa iscritta al n° 7917 vertente tra LEALI IMERIO;
ricorrente REGOLAMENTO COMPETENZA UFFICIO;
– non costituito in questa fase - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/01/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
2001 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 88 -1- Generale Dott. Guido RAIMONDI il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di competenza proposto dal Tribunale di BRESCIA. -2- Svolgimento del processo Nominata custode di un'autovettura sottoposta a sequestro penale, la RR ER LI & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, impugnò dinanzi alla Corte di appello di Brescia il decreto del 20 settembre 1999 con cui il Presidente di quel Tribunale aveva liquidato i compensi per la svolta attività di custodia. Con ordinanza depositata il 29 novenbre 1999, la corte adita, sul presupposto dell'applicabilità della legge 8 luglio 1980 n. 319 - relativa ai compensi per i periti, consulenti ed interpreti -, anche ai custodi di cose sequestrate, dichiarava la propria incompetenza indicando come competente il Tribunale della stessa città, cui apparteneva il giudice che aveva emesso il decreto impugnato. Successivamente adito in sede di riassunzione, il Tribunale di Brescia, con provvedimento (da qualificare ordinanza) depositato 1'11 aprile 2000, rilevando che alla fattispecie non è applicabile la citata legge n. 319, giacché il decreto di liquidazione di spese ed indennità al custode di beni sequestrati è soggetto al rimedio generale dell'incidente di esecuzione anche con riguardo al regime stabilito dal nuovo codice di procedura penale ai sensi dei suoi articoli 665 e 666, ha sollevato d'ufficio conflitto di competenza ai sensi degli articoli 45 e 47 c.p.c. La RR ER LI & C. s.n.c. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il regolamento di competenza proposto dal Tribunale di Brescia è inammissibile. Come rilevato dallo stesso giudice a quo, la disciplina di cui 2 all'art.11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, per il suo carattere di specialità, può essere applicata soltanto agli ausiliari del giudice specificamente elencati nella norma tra cui non figurano i custodi di cose sequestrate nel corso del procedimento penale (Cass., Sez. Un., 11 marzo 1996, n. 1952); sicché il provvedimento con il quale si procede alla liquidazione di spese ed indennità di custodia resta soggetto al rimedio generale dell'incidente di esecuzione anche con riguardo al regime stabilito dal nuovo codice di procedura penale (artt. 665 e 666). Pertanto, pur seguendo la (tutto sommato) corretta impostazione dell'ordinanza di rimessione, non si scorge il conflitto di competenza alla stregua dell'articolo 45 c.p.c. per la cui risoluzione il Tribunale ha investito questa Suprema Corte. Ai sensi dell'art. 665 c.p.p., per la procedura d'incidente d'esecuzione è infatti competente pur sempre il Tribunale di Brescia, cui appartiene il giudice (Presidente del Tribunale) che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 665 cit.), ed è noto che nell'ambito di uno stesso ufficio giudiziario non può mai porsi un problema di competenza. D'altra parte, in un'ottica più generale, è in proposito da segnalare, anche per completezza d'argomento, che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso ai soggetti indicati nella legge n. 319 del 1980 nominati in sede penale si deve proporre innanzi al tribunale o alla corte d'appello penale alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto, attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento e il processo penale dal quale deriva. E l'ordinanza emessa al termine del relativo procedimento è ricorribile per cassazione, in sede penale, 3 osservando i termini e le modalità fissate dal codice di procedura penale. Ne segue che qualora l'opposizione sia stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio (non la propria incompetenza ma) l'improponibilità della domanda (vedi Cass. sez. unite, 14 giugno 2000, n.434). Invero, appartengono alla competenza le sole questioni concernenti la identificazione, tra i vari organi investiti di giurisdizione in materia civile, di quello cui spetta la cognizione della controversia. Non è quindi configurabile giuridicamente una questione di competenza, allorché l'alternativa si ponga tra il giudice civile e quello penale, trattandosi di questione che, riflettendo la sussistenza di un limite all'azione, si risolve in una ragione di improponibilità della domanda. Pertanto, qualora come nella specie in sede civile sia dedotta in giudizio una fattispecie che doveva invece essere sottoposta al giudice penale sotto la forma dell'incidente di esecuzione, la questione esorbita dalla materia della competenza del giudice adito, il quale non può sollevare conflitto negativo virtuale di competenza, ove erroneamente indicato competente dal giudice penale, ma piuttosto dichiarare l'improponibilità della domanda stante il limite della propria potestas iudicandi (cfr. Cass. 6 febbraio 1971, n. 316).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. alfapietra Dott. Sergio Del Core Aupо дня ве IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE CI