Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 15 novembre 2001 da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore - e l'Agenzia delle Entrate - in persona del Direttore pro tempore - rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12.
- ricorrenti -
contro
IC GI - rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso dall'avv. Silvio Dattola, presso cui è domiciliato alla via dei Garibaldini, n. 129.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Calabria - sez. 6^ - n. 122 del 29 settembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'11 novembre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria accoglieva il 31 ottobre 1995 l'impugnazione proposta dal medico generico GI IC avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione delle finanze alla sua istanza di rimborso di parte delle ritenute operate dall'ENPAM sul trattamento ordinario di liquidazione percepito all'atto della cessazione del suo rapporto convenzionale con il S.S.N..
La decisione, appellata dalla locale Direzione regionale delle Entrate, era confermata il 29 settembre 2000 dalla Commissione Tributaria regionale della Calabria, la quale ribadiva che, essendo l'indennità di fine rapporto del medico convenzionato assimilabile a quella dei lavoratori dipendenti, la quota pagata dal contribuente per la costituzione del relativo fondo andava esclusa dall'imposizione.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ricorrevano per la cassazione della sentenza ed il IC resisteva con controricorso notificato il 18 dicembre 2001, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata, preliminarmente, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dall'intimato sull'assunto dell'avvenuta notifica dell'atto, con le formalità previste dall'art. 140, c.p.c., successivamente alla scadenza in data 13 novembre 2001 del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall'art. 327, 1^ co., c.p.c..
La Corte costituzionale ha affermato, infatti, pronunciandosi in tema di notificazioni all'estero ed a mezzo posta, che "gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che "le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso" ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata delle questioni sottoposte al suo esame quella desumibile dal "principio della sufficienza ... del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante" (cfr.: sent. 3 marzo 1994, n. 69; sent. 20 novembre 2002, n. 477). Ha aggiunto, poi, che questo principio, "per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione ... essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere ... dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario ... ) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo". ... "Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo dalla data di ricezione dell'atto" (cfr.: sent. 20 novembre 2002, n. 477). È imposta, dunque, dalla portata generale del principio affermato dal giudice delle leggi un'interpretazione anche della notificazione secondo le formalità previste dall'art. 140, c.p.c., che non pregiudichi il comportamento della parte diligente, la quale abbia affidato all'ufficiale giudiziario l'incarico di notificare un atto entro il tempo utile all'adempimento, e che, pur riaffermando il perfezionamento della notifica soltanto mediante l'esecuzione di un unico contesto temporale del deposito di copia dell'atto nella casa comunale, dell'affissione dell'avviso alla porta del destinatario e della comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.: Cass. civ., sez. 5^, sent. 30 maggio 2002, n. 7939), non sanzioni con la decadenza un soggetto per un ritardo a lui non imputabile.
Nella specie, dall'indagine di fatto consentita dalla natura processuale del vizio denunciato risulta che l'incarico della notifica del ricorso era stato conferito all'ufficiale giudiziario in data sicuramente anteriore alla scadenza del termine annuale (individuabile nel 14 novembre 2001 a seguito del computo dei 46 giorni di sospensione dei termini nel periodo feriale), in quanto quest'ultimo ha certificato il suo accesso negativo presso il domicilio del notificando alle ore 18 e 30' del 13 novembre 2001, e non può ascriversi ad inerzia dei ricorrenti l'essere stata l'operazione rinviata al successivo giorno 15 novembre 2001 per l'attestata chiusura della casa comunale.
Con l'unico motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, lett. c), 17, 18 e 49, 2^ co., d.p.r. n. 917/1986, lamentano l'erroneità dell'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la liquidazione del medico generico convenzionato con il S.S.N. andrebbe assimilata al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, atteso che l'opera da lui svolta sarebbe diversamente connotata sia sostanzialmente che fiscalmente come un lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.
Il motivo è fondato.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che ne' le disposizioni contenute nell'art. 12, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, ne' quelle introdotte con 1. 26 settembre 1985, n. 482/ 85 e con l'art. 17, d.p.r. 22 dicembre 1986, n, 917, escludono la non assoggettabilità
ad I.r.pe.f. delle indennità derivanti da rapporto di lavoro autonomo nella parte corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 15 gennaio 1999, n. 373; Cass. civ., sez. 5^, sent. 2 ottobre 2000, n. 12988;
Cass. civ., sez. 5^, sent. 10 giugno 2003, n. 9247; Cass. civ., sez. 5^, sent. 22 luglio 2003, n. 11362) e che l'assenza di una posizione subordinata e la presenza invece dei caratteri della collaborazione continuativa e coordinata fanno sì che il rapporto derivante dalle convenzioni stipulate dal S.S.N. con i medici generici, disciplinati dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833, e dagli accordi collettivi nazionali conclusi ai sensi dell'art. 48 di detta legge, esuli dall'ambito del pubblico impiego e dia luogo ad una prestazione d'opera professionale secondo la previsione dell'art. 2222, c.c. (cfr.: Cass. civ., sez. Lav., sent. 2 maggio 2001, n. 6147; Cass. civ., sez. un., sent. 6 giugno 1995, n. 6346; Cass. civ., sez. un., sent. 16 giugno 1993, n. 6702). Con specifico riferimento all'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM ai medici di medicina generale per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, è intervenuta anche la Corte costituzionale, la quale ha precisato che questa si differenzia dall'indennità di fine rapporto corrisposta alla cessazione del lavoro dipendente, poiché l'erogazione dei contributi stabiliti dagli accordi collettivi nazionali è diretta a coprire, oltre all'evento della cessazione del servizio, anche quelli dell'invalidità temporanea e permanente, e del trattamento a favore dei superstiti e può dar luogo, in alternativa all'indennità, ad una pensione.
Su tale rilievo ha negato, dunque, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, 1^ co., d.p.r. n. 917/86, per violazione degli art. 3 e 53 cost., nella parte in cui non prevede che l'imponibile, sul quale determinare l'I.r.pe.f. per le indennità di cui all'art. 16, 1^ co, lett. c), d.p.r. cit., fra le quali rientra l'indennità corrisposta dall'ente previdenziale ai medici di medicina generale, sia computato, al pari di quanto disposto nei riguardi dell'indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità, corrispondente al rapporto fra il contributo, posto a carico del percipiente, e la misura complessiva del contributo obbligatorio, versato all'ente previdenziale (cfr.: sent. 23 febbraio 1994, n. 50). Alla fondatezza del motivo di ricorso segue la Cassazione della sen- tenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va emessa, a norma dell'art. 384, 1^ co., c.p.c. pronuncia nel merito dì rigetto del ricorso originario del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004