Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare personale, in tanto risultano necessari i riscontri individualizzanti alla chiamata in correità in quanto essi siano funzionali al giudizio di credibilità del chiamante, per consentire al giudice di superare gli eventuali errori, incongruenze, contraddizioni contenuti nelle sue dichiarazioni eteroaccusatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2003, n. 49212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49212 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg:
Dott. MORELLI Francesco - Presidente -
1. Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere -
2. Dott. CONZATTI Alessandro est. "
3. Dott. BESSON Michele "
4. Dott. PAGANO Filiberto "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Velletri;
avverso l'ordinanza 14/07/2003 ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Roma;
nei confronti di:
PA CE;
TI LO;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dr. Alessandro Conzatti;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Loreto D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Udito il difensore di PA CE, Avv. Alessandro Di Federici, del Foro di Roma, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 14.07.03 ex art. 309 c.p.p. il Tribunale di Roma annullava l'ordinanza 03.06.03 del G.I.P. del Tribunale di Velletri, che applicava la misura della custodia cautelare in carcere e ordinava la liberazione di PA CE e TI LO se non detenuti per altra causa.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per l'annullamento dell'ordinanza, deducendo il vizio della motivazione in relazione all'art. 273, comma 1 bis, c.p.p.. Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha anzitutto ricordato che le contestazioni mosse ai due indagati per concorso in delitto di rapina aggravata prendevano spunto dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie formulate da tale TI, che aveva affermato di aver partecipato a diverse rapine unitamente all'uno o all'altro degli indagati, ed ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero del tutto attendibili in quanto corredate da elementi oggettivi di riscontro, ma che tuttavia fossero insufficienti ai fini della cautela, perché prive dei c.d. riscontri individualizzanti.
Occorre premettere che mentre i presupposti della cautela personale trovano la loro definizione nell'art. 273, 1 comma, c.p.p., le regole di valutazione degli indizi e del loro "peso" nel giudizio prognostico di colpevolezza sono contenute, secondo l'interpretazione formatasi progressivamente prima dell'entrata in vigore del comma 1 bis, nelle norme generali di valutazione delle prove, ivi compresa la regola relativa alle dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità di cui all'art. 192, 3 e 4 comma c.p.p. Si è ritenuto che tale ultima regola fosse applicabile nel procedimento "de libertate" nei limiti di un riscontro oggettivo delle dichiarazioni del chiamante, e che non fosse necessaria, per la limitata cognizione riservata al giudice delle indagini preliminari, la verifica dell'esistenza di riscontri riferiti in modo specifico alla posizione soggettiva del chiamato (S.U. 11/ 95, C. ed altro;
C. Cost. sent. 314/96). Ne consegue che la norma introdotta con l'art. 11 della legge 01.03.01 n. 63, che ha inserito tra le condizioni generali di applicabilità delle misure alcune delle regole generali di valutazione della prova (oltre a quella in esame, gli artt. 195, comma 7, 203, 271, comma 1 c.p.p.), senza tuttavia richiamare né l'intero titolo terzo del codice di rito, né i primi commi dell'art. 192 stesso, da un lato non può essere intesa come volontà del legislatore di escludere dal procedimento cautelare tutti i canoni di interpretazione delle prove non richiamati espressamente, dall'altro, con il mero richiamo all'articolo di legge, nulla aggiunge all'interpretazione dell'art.192, 3 e 4 comma, c.p.p. che si è consolidata nella giurisprudenza precedente (Cass. 21088/02, Battaglia). Un opposto orientamento, che si è espresso in senso positivo sul superamento, a seguito della novella, dell'interpretazione consolidata ed ha ritenuto la necessità di un riscontro completamente individualizzante, e quindi di per sé sufficiente per un giudizio di gravità indiziaria nei confronti del chiamato (Cass. 43980/01, Calò), oppure "parzialmente individualizzante", da valutarsi nel complesso del quadro indiziario cautelare (Cass. 34534/01 Tremonte;
Cass. 3001/02, Comisso), può essere pertanto condiviso se collocato all'interno del giudizio di attendibilità stesso, nel limite in cui una tale ricerca risulti utile al giudicante per superare gli eventuali errori, incongruenze o contraddizioni contenute nelle dichiarazioni rese dal chiamante in correità (Cass. 5732/96, Clemente). Alla luce del principio di diritto così enunciato, osserva il Collegio che il Tribunale dà per accertata l'attendibilità soggettiva del chiamante in correità TI MA, divenuto collaboratore di giustizia, nulla aggiungendo alla motivazione sul punto contenuta nell'ordinanza cautelare (riprodotta ampiamente nel ricorso), che viene quindi implicitamente richiamata. Si tratta comunque di un aspetto della motivazione che non risulta impugnato dal Procuratore ricorrente.
Il Tribunale dà altresì atto dell'esistenza di un riscontro obbiettivo alle dichiarazioni del TI, in quanto i dati elencati nell'ordinanza genetica dimostravano che il medesimo era al corrente della dinamica dei fatti ed aveva partecipato agli stessi, secondo la previsione del terzo comma dell'art. 192 c.p.p. ("Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato... sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità").
Il Tribunale incorre invece in un duplice difetto di motivazione, anzitutto laddove omette di giustificare, in riferimento alla attendibilità oggettiva delle dichiarazioni del chiamante (Cass. 5732/96 cit.), l'esigenza di riscontri ulteriori individualizzanti,
in secondo luogo dove esclude la rilevanza a tal fine di alcuni elementi prospettati nell'ordinanza genetica, o non ne considera, senza motivare in merito, altri.
Quanto a quest'ultimo profilo, non solo non vengono valutate le dichiarazioni di testimoni relative ai dati somatici e ai reperti di vestiario ed armi in sequestro, ma si esclude che siano "individualizzanti" il "ritrovamento di due fucili a canne mozze in un canale, né quello del luogo dove era nascosto altro fucile a canne mozze o dell'arma usata per compiere le rapine", perché si trattava di fatti noti agli inquirenti e considerati "a suo tempo" privi di effettivo valore probatorio, e comunque di dati generici, obbiettivamente veri, ma che non coinvolgevano in alcun modo i due indagati al di là della mera chiamata in correità.
Tale ultimo argomento, che costituisce nella sostanza una motivazione solo apparente e che verosimilmente si riferisce ad una remota archiviazione in data 06.06.02 del procedimento a carico del TI e del PA (decreto citato in ricorso e su cui "infra"), decretata per l'insufficienza degli elementi di prova in relazione alla loro partecipazione alla rapina commessa il 02.07.01 (da tre persone travisate di cui una armata di fucile a canne mozze ed altra di spranga di ferro, in danno del bar "Tennis club Lavinio" s.r.l., per cui è in atto la misura nei confronti del PA: capi v) e z) dell'imputazione), non solo non specifica le ragioni di tale insufficienza indiziaria, non potendosi configurare alcun giudicato cautelare conseguente all'archiviazione, ma soprattutto non considera gli elementi acquisiti esaminati dal G.l.P. e riportati nel ricorso (la coincidenza di alcune deposizioni di testimoni a sommarie informazioni circa le armi utilizzate e gli indumenti indossati dai malviventi con quelli di cui alla rapina in data 21.07.01 nel corso della quale il TI e il PA vennero arrestati in flagranza di reato).
Osserva inoltre il Collegio che l'eccezione della difesa del PA, circa l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dalla P.G. e dal P.M. dopo l'archiviazione e in assenza del decreto motivato del G.I.P. di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), non risultando sollevata in sede di riesame, appare diretta a sollecitare un controllo "ex officio" tuttavia non dovuto nella specie, perché l'eccezione è prospettata solo in astratto, in violazione del generale onere di allegazione di cui all'art. 581 c.p.p. (salva la dimostrazione dell'impossibilità in concreto), e si imporrebbe quindi un'attività di natura istruttoria per individuare specifici atti e di valutazione di merito per stabilirne la rilevanza ai fini della misura, preclusa in sede di legittimità. In riferimento alla posizione dell'indagato TI, l'ordinanza di riesame assume, ma ancora una volta in via meramente assertiva, che le telefonate intervenute tra Di FA e TI, desunte dai tabulati telefonici, in quanto risalenti ad alcuni giorni prima della rapina loro contestata, non erano collegabili necessariamente "al fatto", trascurando che due, e non uno, sono gli episodi contestati al TI, in concorso con il TI e il Di FA (in data 24.02.96 in Genzano - capi h) i) -; in data 07.06.96, capi p) q) r), in Nettuno) e che le telefonate considerate, come si sottolinea in ricorso, sono comprese tra il 30.05.96 e il 02.07.96. L'ordinanza è quindi annullata per consentire una nuova motivazione che dovrà uniformarsi "in primis" al principio di diritto enunciato e quindi, se occorre, rivalutando il materiale indiziario ai fini del giudizio ex art. 273 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 DICEMBRE 2003.