Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTE DEL BBLICA ITALIANA "ESENTE DA LEGGE 3-5-1967 N. 317" IN NOME DE PROPOL ITAL NO0 409 1/0 1 LA CORTE SUPREM SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11691/98 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. 8779 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 20/12/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO: sanzioni amministrative SEN TENZA stradali sul ricorso proposto da: EL IN & C. s.n.c.. in persona del legale rappresentante TO BE, elettivamente 59,domiciliato in Roma, viale di Villa Pamphili presso l'avv. Antonio Salafia, che lo rappresenta € difende unitamente all'avv. Domenico Liveri del foro di Parma, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PREFETTURA di LA SPEZIA - intimata avverso la sentenza del Pretore di La Spezia n.88 del 6/2481 05.05/29.09.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 5.5/29.9.97 il Pretore di La Spezia esponeva, in fatto, che il conducente di autoveicolo di proprietà della snc BE TO & C. incorreva nella infrazione di cui all'art. 61.12 c.d.s. (circolazione in violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione). L'infrazione veniva contestata immediatamente al conducente, che provvedeva contestualmente al pagamento della sanzione pecuniaria. Poiché alla infrazione conseguiva la sospensione temporanea della carta di circolazione del veicolo, la società proprietaria del mezzo chiedeva l'annullamento della sanzione accessoria alla Prefettura, che rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 196 c.d.s. Contro tale rigetto ricorreva al Pretore la società. Osserva la sentenza, in diritto, che il provvedimento di rigetto costituisce un mero chiarimento e non un provvedimento formale, tanto che, a rigore, l'opposizione sarebbe improponibile. Peraltro, risulta anche infondata, perché, avendo il trasgressore oblato, il p.v.c. non doveva essere notificato al proprietario del mezzo;
perché la natura di chiarimento escludeva che la Prefettura dovesse indicare a chi ed entro quale termine ricorrere;
perchè 2 برة l'esclusione della sanzione accessoria quando il mezzo non appartiene al trasgressore è previsione limitata all'ipotesi della confisca e non può estendersi alle altre sanzioni accessorie. Per evitare la sospensione, sarebbe stato necessario provare che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la volontà del proprietario, ma tale prova non era stata fornita. Contro tale sentenza ha proposto ricorso la snc, avanzando, con atto notificato il 17.6.98, quattro motivi di censura. La Prefettura intimata non si è costituita. Motivi della decisione Col primo motivo di censura si deduce la falsa applicazione degli artt. 6.12, 210 C.d.s. e dell'art. 6 1.s. 689/81; la violazione degli artt. 1 e 3 della 1.s. 689/81 e la contraddittorietà della motivazione. Sostiene la società che la sanzione principale e la sanzione accessoria sono applicabili esclusivamente all'autore della violazione e cioè, nel caso, al conducente del mezzo e quindi, non avendo la società, proprietaria del veicolo, concorso a compiere l'infrazione, la sanzione accessoria non poteva applicarsi automaticamente nei suoi confronti;
né era invocabile il principio della solidarietà, che opera limitatamente al pagamento della sanzione pecuniaria. Tanto deriva dalla interpretazione sistematica dell'art. 6 del codice della strada, nonché dal rilievo che una diversa interpretazione violerebbe il principio di legalità espresso dagli artt. 1 e 3 della 1.s. 689/81, violazione in cui è incorso il Pretore che, assumendo una presunzione di responsabilità del proprietario, ha ritenuto l'art.
6.12 applicabile ad una condotta in esso non contemplata. برق La censura è infondata. Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (Cass. 97/7666; S.U. 2633/89) dal complesso sistema degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada -che richiama, ove non derogata da norme specifiche, la disciplina dettata dalla 1.s. 689/81: art. 194 digs 285/92- discende che non è ammessa una distinzione tra infrazioni colpite dalla sola sanzione amministrativa pecuniaria ed infrazioni colpite anche da sanzioni accessorie non pecuniarie. Non solo tale distinzione non si rinviene nelle norme richiamate, ma la previsione -posta dall'art. 210 c.d.s.- dell'automatismo della sanzione accessoria (la sanzione accessoria non pecuniaria si applica di diritto, dispone la norma richiamata) senza alcuna eccezione per le sanzioni accessorie concernenti il veicolo (art.210.2 c.d.s.) conferma che il principio di solidarietà posto dall'art. 196 c.d.s non soffre eccezioni quando la sanzione accessoria cade su veicolo che non appartiene al conducente. Non risulta, del resto, che vi siano ragioni logiche o giuridiche per affermare la solidarietà per quanto attiene l'infrazione principale e per escluderla per le conseguenze non pecuniarie che ne derivano: l'interpretazione sistematica della disciplina impedisce di attribuire alla solidarietà quel riferimento alla sola prestazione pecuniaria che la sola interpretazione letterale potrebbe consentire. Col secondo motivo si deduce la omessa od insufficiente motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.s. e 14 1.s. 689/81. La mancata contestazione dell'addebito ha prodotto -assume il ricorrente- una grave limitazione alle possibilità di contraddittorio del proprietario nella fase di comminazione della sanzione, mentre, برة contrariamente a quanto assunto dal Pretore, la contestazione anche all'obbligato in solido è regolata dal codice della strada, tanto che alla mancata contestazione consegue l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione. La censura va accolta. L'omessa notifica del p.v.c. si risolve in un pregiudizio per la difesa della società che, se può impugnare l'ordinanza che determina la sanzione accessoria -anche per ragioni attinenti alla infrazione principale non ha però del fatto contravvenzionale quella adeguata e tempestiva conoscenza necessaria ad una efficace difesa. Del resto, una volta affermato che la solidarietà del proprietario si estende, in linea di massima, anche alle sanzioni non pecuniarie oggettive (concernenti, cioè, il veicolo e la sua circolazione) non v'è ragione di escludere, nei suoi confronti, l'applicazione dell'art. 201 C.d.s., mentre la sentenza impugnata che si è limitata ad affermare che l'omessa notificazione del s.p.v. "è perfettamente rispondente alla procedura”. In conseguenza, si devono considerare assorbiti il terzo motivo -che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.3 1.s. 241/90 e 217.4 C.d.s., rilevando che né l'asserito carattere informale né la portata di mero esoneravano il Prefetto dall'obbligo di pronunciarsi e di chiarimento motivare la propria decisione sul ricorso- ed il quarto motivo che assume, in subordine, il vizio della sentenza per violazione dell'art. 23.12 della 1.s 689/81, perché, ritenendo la ricorrente di aver provato la circolazione prohibente domino, il Pretore avrebbe dovuto dichiarare l'insufficienza della prova a carico. 5 برية La causa, poiché non occorrono ulteriori indagini di fatto, può essere decisa nel merito, revocando la sospensione della carta di circolazione, per le espresse ragioni illegittima. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, revoca la sospensione della carta di circolazione e condanna la Prefettura alle spese, che liquida il complessive lire 1.200.000 di cui lire 600.000 per onorari e lire 100.000 per spese, per il giudizio di merito ed in lire 2169.000 di cui lire 2.000.000 per onorari per il giudizio di legittimità. Roma, 20 dicembre 2000 Il Presidente Мотивоконт CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria 22 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Лита бамблеят E A N L O L I E Z D " A 7 R 9 1 T . 3 S T I . R G N A E ' 7 R L 6 L 9 A E 1 - D D 5 - I E 3 S T N N E E E G S S G E I E " A L Caf.