Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7478
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Sentenza 14 maggio 2003

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Nel caso in cui il datore di lavoro faccia seguire al licenziamento ingiustificato di un dirigente un altro valido atto di recesso, la legittimità di quest'ultimo non esclude il diritto dello stesso dirigente a percepire l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva per il caso di recesso ingiustificato.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo del lavoratore di comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia o il suo prolungamento, l'esito della visita di controllo sostituisce la prognosi del certificato medico iniziale, fino a quando non sia a sua volta sostituita da un altro giudizio tecnico (ferma restando la possibilità dell'interessato di contestare l'esattezza delle valutazioni tecniche dei sanitari), sicché, a partire dal momento in cui, secondo l'esito della visita di controllo, è possibile la ripresa del servizio, il lavoratore che continui la propria assenza, senza alcuna comunicazione, incorre nella violazione del predetto obbligo, non potendo la protrazione dell'assenza ritenersi giustificata dalla certificazione originariamente inviata al datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7478
    Data del deposito : 14 maggio 2003

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