Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 2
Nel caso in cui il datore di lavoro faccia seguire al licenziamento ingiustificato di un dirigente un altro valido atto di recesso, la legittimità di quest'ultimo non esclude il diritto dello stesso dirigente a percepire l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva per il caso di recesso ingiustificato.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo del lavoratore di comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia o il suo prolungamento, l'esito della visita di controllo sostituisce la prognosi del certificato medico iniziale, fino a quando non sia a sua volta sostituita da un altro giudizio tecnico (ferma restando la possibilità dell'interessato di contestare l'esattezza delle valutazioni tecniche dei sanitari), sicché, a partire dal momento in cui, secondo l'esito della visita di controllo, è possibile la ripresa del servizio, il lavoratore che continui la propria assenza, senza alcuna comunicazione, incorre nella violazione del predetto obbligo, non potendo la protrazione dell'assenza ritenersi giustificata dalla certificazione originariamente inviata al datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7478 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO CC, elettivamente domiciliato in Roma, via Sant'alberto Magno n. 9, presso l'avv. Gaetano Severini, che, unitamente all'avv. Toti S. Musumeci, lo difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RAI TRADE S.p.A. - (già Nuova Eri), in persona del presidente del consiglio di amministrazione Roberto Di Russo, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 39, presso l'avv. Claudio D'Angelantonio, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 4234 in data 9 novembre 2000 (R.G. 2293/98);
sentiti, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2002:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. D'Angelantonio; il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino ha confermato, rigettando l'appello di CC AC, la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto delle numerose pretese avanzate nei confronti della Nuova Eri S.p.A., datrice di lavoro dell'AC, fatta eccezione per i corrispettivi riconosciutigli a titolo di ferie non godute. In ordine alle differenze retributive rivendicate per il periodo 1986-1995 per essere stato nominato direttore amministrativo, il Tribunale ha accertato che, malgrado l'avvenuta nomina a "dirigente responsabile della direzione amministrativa", non era intervenuto mutamento alcuno dei compiti svolti in precedenza e neppure in seguito le mansioni della qualifica furono espletate dall'AC, anzi le parti erano state d'accordo nel considerare improduttiva di effetti la nomina in questione, cosicché doveva ritenersi legittimo il rifiuto opposto dalla società alla richiesta di assegnazione delle mansioni dirigenziali formulata dal lavoratore soltanto nel 1993.
All'AC, che prestava la sua opera in periodo di preavviso a seguito di recesso del 10.10.1993, recesso giustificato dalla società con la soppressione del posto, era stato poi intimato licenziamento in tronco in data 1.12.1994, con contestazione di inadempimenti che il Tribunale ha ritenuto comprovati e connotati da gravità; di conseguenza ha respinto la pretesa all'indennità supplementare, osservando che non rilevava che gli inadempimenti fossero stati posti in essere durante il periodo di preavviso lavorato, essendo rimasto il primo licenziamento completamente assorbito nel secondo.
Il Tribunale ha altresì ritenuto infondate le domande di pagamento del trattamento di fine rapporto relativo ad un periodo di lavoro prestato alle dipendenze di altra società, avendo accertato che gli era già stato corrisposto, e alla corresponsione di rimborsi spese, per non essere stati tempestivamente presentati i documentì giustificativi.
La cassazione della sentenza è domandata da CC AC con ricorso per cinque motivi, al quale resiste con controricorso la SpA Rai DE (già Nuova Eri), ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione, domanda la cassazione della decisione di infondatezza della pretesa relativa alle differenze retributive, rivendicate sulla base dell'avvenuto inquadramento quale dirigente responsabile della direzione amministrativa.
1.1. Si deduce che il Tribunale non aveva considerato che gli era stata attribuita la "responsabilità" della struttura, e ciò era sufficiente, alla stregua degli accordi aziendali 10 aprile 1986 e 17 settembre 1990, ai fini dell'attribuzione del relativo livello retributivo, collegato appunto all'assunzione di responsabilità e indipendentemente dal fatto che le mansioni fossero svolte da altri;
tanto più che solo a distanza di anni la responsabilità in questione era stata formalmente conferita ad altro soggetto.
1.2. Si sostiene che, in ogni caso, vi era stato effettivo svolgimento delle mansioni, come comprovato da deposizioni testimoniali e documenti trascurati o non adeguatamente valutati dal Tribunale.
1.3. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sul piano concettuale, si può senz'altro condividere la tesi secondo cui la qualifica e le mansioni dirigenziali si caratterizzano precipuamente per l'assunzione delle responsabilità connesse all'incarico, a prescindere dalle modalità operative di espletamento dello stesso.
Ma è proprio l'assunzione di responsabilità che il giudice del merito ha accertato non esservi stata, avendo ritenuto che l'attribuzione delle funzioni di direttore amministrativo fosse stata soltanto "formale" e rimasta di fatto non attuata. Il suddetto accertamento si sottrae all'ambito del sindacato di legittimità poiché il Tribunale ha sufficientemente e logicamente motivato in ordine alla formazione del suo convincimento, sulla base delle deposizioni testimoniali e dei documenti richiamati. Ed in effetti, con il motivo di ricorso in esame, si muovono contestazioni non riconducibili alla previsione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., criticando il Tribunale per aver ritenuto maggiormente attendibili alcuni testimoni invece che altri, ovvero per avere escluso che i dati emergenti da taluni documenti (attività svolte dall'AC per l'individuazione delle società di certificazione dei bilanci, per la costituzione di un'associazione in partecipazione, per la redazione di un progetto di finanziamento) fossero tali da comprovare l'assunzione delle responsabilità di direttore amministrativo e lo svolgimento di compiti propri della funzione.
2. Il secondo motivo investe la statuizione relativa alla non spettanza dell'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato, con la formulazione di una pluralità di profili di censura.
2.1. Viene denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 2118 e 2110 c.c., in quanto il secondo licenziamento, pur a volerlo considerare, in ipotesi, giustificato, non avrebbe potuto porre nel nulla il primo, impedendo l'accertamento della mancanza, in relazione a tale recesso, di una giustificazione idonea ad escludere il diritto all'indennità supplementare.
2.2. Sotto un diverso profilo, è denunciata violazione degli art. 1362 ss c.c. e vizio della motivazione in relazione all'art. 19 c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali, per avere il
Tribunale affermato che il diritto all'indennità supplementare rappresenta un istituto preordinato a riparare il pregiudizio derivante dalla perdita del posto di lavoro, non a risarcire il danno alla professionalità arrecato dall'intimazione del recesso, per farne derivare la conseguenza che il diritto alla predetta indennità non era ancora sorto prima della scadenza del periodo di preavviso e la sua nascita era stata, di conseguenza, impedita, dall'intervento di un licenziamento giustificato.
2.3. Esaminate unitariamente le censure, in parte da considerare connesse per le ragioni che saranno esposte, la Corte giudica il motivo fondato.
Il recesso con preavviso è negozio unilaterale che modifica immediatamente, con la comunicazione, la sfera giuridica del lavoratore destinatario dell'atto di esercizio del diritto potestativo del datore di lavoro, ancorché l'effetto estintivo sia differito alla scadenza del periodo di preavviso. Non si tratta, quindi, di una fattispecie ancora in formazione, improduttiva di effetti fino alla scadenza del termine, ed infatti la giurisprudenza della Corte non ha dubitato che il dies a quo del termine decadenziale che il lavoratore ha l'onere di rispettare per l'impugnazione (art. 6 l. n. 604 del 1966), ove intenda contestare l'idoneità del negozio alla produzione degli effetti estintivi del rapporto di lavoro, decorre dalla comunicazione del recesso, non certo dalla scadenza del periodo di preavviso (cfr. Cass. 24 agosto 1991, n. 9116; 3 ottobre 1991, n. 10303).
2.4. Va altresì richiamato l'orientamento secondo il quale la struttura unilaterale del recesso non impedisce certamente, ai sensi dell'art. 1324 c.c., l'operatività della regola di cui all'art. 1372 dello stesso codice, con la conseguenza che, una volta divenuto efficace ai sensi dell'art. 1324, non è suscettibile di essere "revocato" dal suo autore, potendo solo intervenire un accordo solutorio tra le parti interessate (Cass. 18 novembre 1997, n. 11467;
6 agosto 1999, n. 8493; vedi anche C. cost. n. 291 del 1996).
2.5. Da questi principi si è sostanzialmente discostata la sentenza impugnata. Certamente, poiché nel periodo di preavviso il rapporto di lavoro continua inalterato, con tutte le obbligazioni, i diritti e i poteri che lo connotano, il datore di lavoro non perde la facoltà di reagire alle anomalie di esecuzione della prestazione lavorativa mediante l'intimazione di licenziamento per giusta causa (che, infatti, per sua natura, non consente la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto).
Ma i principi generali sopra richiamati escludono - come erroneamente ritenuto dal Tribunale - che il secondo negozio di recesso possa in qualche modo "assorbire" il primo, eliminandone gli effetti già prodotti.
2.6. Tra questi effetti vi è certamente, ad esempio, la nascita nel patrimonio del lavoratore, nella sussistenza delle condizioni previste dalla legislazione limitativa dei licenziamenti, del diritto al risarcimento del danno subito per effetto del licenziamento e le vicende successive possono rilevare esclusivamente ai fini dell'ammissibilità della reintegrazione del posto di lavoro e del quantum risarcitorio (che potrebbe essere contenuto nel limite minimo delle cinque mensilità di cui all'art. 18 l. n. 300 del 1970).
2.7. Vi è ora da verificare l'estensibilità del descritto ordine concettuale al recesso con preavviso intimato al dirigente, nei cui confronti l'effetto estintivo del rapporto si produce per volontà del datore di lavoro, non sottoposta a limitazioni in relazione a tale effetto (c.d. ad nutum).
Nel caso di specie, veniva in considerazione il diritto ad un indennizzo pecuniario che la contrattazione collettiva del settore collega all'esercizio del potere di recedere senza una valida giustificazione.
La sentenza impugnata ha ritenuto che funzione dell'indennità sia quella di compensare il dirigente della perdita del posto di lavoro, perdita che si verifica alla scadenza del periodo di preavviso. Ne ha tratto la conclusione che il diritto di credito non fosse sorto con l'intimazione del recesso con preavviso, e la sua nascita fosse stata poi definitivamente impedita dal licenziamento in tronco.
2.8. Così decidendo, il Tribunale si è discostato dal principio di diritto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui, ove ad un licenziamento privo di giustificazione faccia seguito altro licenziamento giustificato, non per questo resta escluso il diritto del dirigente a ricevere l'indennità supplementare:
prevista dalla contrattazione collettiva per il caso di recesso ingiustificato (Cass. 9 giugno 1993, n. 6410). Ed in effetti ha privilegiato gli aspetti funzionali dell'indennizzo, del tutto privi di rilievo, mentre doveva aver riguardo soltanto ai profili strutturali di un credito indennitario che nasce in coincidenza con l'operatività della decisione del datore di lavoro di recedere da un rapporto di lavoro dirigenziale senza la sussistenza - o senza comprovarle - di valide giustificazioni della scelta. Altra questione, logicamente successiva, è se, alla stregua della disciplina negoziale dell'indennità, assumano rilevanza i profili funzionali, e quindi le vicende successive alla nascita del rapporto obbligatorio.
3. Il terzo motivo concerne la ritenuta sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto, da cui il Tribunale ha fatto derivare l'estinzione del rapporto stesso anticipata rispetto alla scadenza del periodo di preavviso.
Alla decisione il Tribunale è pervenuto perché l'AC si era reso irreperibile durante la malattia, si era sottratto ad una visita di controllo effettuata dopo che l'azienda era riuscita ad individuarne la dimora, non aveva ripreso servizio alla data indicata come di presumibile guarigione all'esito di visita di controllo.
3.1. Il ricorrente ritiene la sentenza affetta sul punto da vizi di violazione di legge e di motivazione in quanto: lo spostamento del domicilio era stato comunicato con raccomandata trasmessa il 17.9.1994; l'assenza alla visita di controllo non era contemplata dal contratto come illecito disciplinare;
non sussisteva alcun obbligo di comunicare al datore di lavoro che la prognosi del certificato medico era stata modificata dall'esito della visita di controllo;
una corretta applicazione dell'art. 2119 cod. civ. doveva comunque indurre ad escludere la configurabilità di una giusta causa di recesso, ritenuta dal Tribunale con valutazione contraria ai precetti della logica, poiché gli inadempimenti, anche ammesso che vi fossero stati, non erano di gravità tale da incrinare irrimediabilmente il rapporto fiduciario, ove inseriti nel contesto delle gravi patologie da cui era affetto il dipendente. insorte fin dal 1985.
3.2. Il motivo deve essere rigettato.
Non è contestato che l'AC, assente dal servizio per malattia dal 1 settembre 1994, cambiò domicilio prima che l'azienda ne avesse notizia;
l'assenza in occasione della visita di controllo del 22.9.1994 è stata ritenuta dal giudice di merito ingiustificata senza specifiche censure sul punto;
la modifica della prognosi iniziale, all'esito della visita di controllo, obbligava il dipendente a riprendere servizio in data 28.9.1994, ma ciò non avvenne e solo il 3.11.1994 venne inviato all'azienda un nuovo certificato medico. Il Tribunale ha ritenuto che soprattutto quest'ultimo comportamento, valutato unitamente a quelli tenuti in precedenza, fosse particolarmente grave sul piano della violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede, poiché, specialmente da un dirigente, il datore di lavoro deve attendersi di essere informato tempestivamente della causa dell'assenza dal servizio e della sua durata.
3.3. La suesposta motivazione non è affetta dai denunciati errori di diritto, poiché il Tribunale si è uniformato al principio secondo il quale l'esito della visita di controllo sostituisce la prognosi del certificato medico iniziale, fino a quando non sia a sua volta sostituita da un altro giudizio tecnico (ferma restando la possibilità degli interessati di contestare l'esattezza delle valutazioni tecniche dei salutari), sicché, a partire dal momento in cui, secondo l'esito della visita di controllo, è possibile riprendere servizio, la persistente assenza dal lavoro non può ritenersi giustificata nei confronti del datore di lavoro dalla certificazione originaria (Cass. 1^ febbraio 1999, n. 844, che ha corretto in questi termini la portata del precedente costituito da Cass. 1^ settembre 1987, n. 7167, secondo cui il lavoratore che ritiene di doversi adeguare alla prognosi del primo certificato medico non ha l'obbligo di comunicare l'indisponibilità a riprendere servizio secondo le risultanze della visita di controllo).
3.4. È altresì conforme alla logica giuridica - e sfugge pertanto al sindacato della Corte - l'aver ritenuto che il rifiuto di collaborazione con l'azienda, consistito in particolare nell'omissione di comunicazione circa le sue intenzioni ed il suo stato di salute per oltre un mese, fosse di gravità tale da giustificare il recesso immediato da rapporto di lavoro dirigenziale, caratterizzato dall'accentuazione dell'elemento fiduciario, da considerare irrimediabilmente compromesso dal comportamento del dipendente.
3.5. È appena il caso, poi, di aggiungere, che il recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale non ha natura disciplinare e non soggiace alle regole di cui all'art. 7 l. 300/1970 (cfr. Cass, sez. un. 29 maggio 1995, n. 6041), cosicché, conformemente al diritto, la sentenza impugnata ha ignorato il fatto che la contrattazione collettiva non attribuisse rilevanza disciplinare al comportamento in questione.
4. Il quarto motivo di ricorso domanda la cassazione della statuizione che ha negato il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto relativo al periodo di lavoro prestato alle dipendenze di altro datore di lavoro (Fonit Cetra).
Il Tribunale ha ritenuto che fosse comprovato l'avvenuto pagamento della somma richiesta, e ciò in base alla deposizione del testimone Cacurri, titolare dello studio che era stato incaricato del ricorso alla commissione tributaria per il rimborso della ritenuta fiscale operata su tale quota di t.f.r., della documentazione prodotta a seguito di ordinanza di esibizione del Pretore e dei documenti n. 1 e 2 prodotti dall'Eri.
4.1. Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio della motivazione poiché egli aveva provato che al pagamento era tenuta la nuova datrice di lavoro (cui l'importo era stato trasferito dalla Fonit Cetra), sulla quale, pertanto, incombeva l'onere di provare il fatto estintivo. Tale prova non poteva essere individuata nell'istanza di riliquidazione dell'imposta sul reddito, neppure sottoscritta dall'AC.
4.2. Il motivo deve essere rigettato.
Il Tribunale non ha certo messo in dubbio che dell'obbligazione fosse titolare l'appellata e, con insindacabile accertamento di fatto, ha ritenuto provato il fatto del pagamento.
Ai sensi dell'art. 2726 cod. civ., ben poteva il giudice ritenere ammissibile la prova per testi ed inoltre, nella fattispecie, ivi era anche un principio di prova per iscritto (la documentazione relativa al rimborso) che faceva apparire verosimile il fatto (art. 2724, n. 1 cod. civ.). La motivazione del Tribunale, poi, si fonda anche sui documenti prodotti dalla società (mod. 102 e 770/B), senza alcuna censura da parte del ricorrente e, in ogni caso, almeno una prova presuntiva era stata raggiunta.
5. Il quinto ed ultimo motivo investe il rigetto della domanda di rimborso di spese sostenute nell'esecuzione della prestazione lavorativa fuori sede (c.d. missioni).
Il Tribunale ha osservato che l'AC, autorizzato nel corso degli anni ad effettuare un certo numero di missioni, ricevendo i relativi anticipi, non aveva, al termine delle missioni stesse, compilato il foglio di viaggio con allegati i documenti di spesa, producendoli solo nel gennaio del 1995, in violazione delle disposizioni aziendali che prescrivevano il termine di 60 giorni, così precisando la previsione della contrattazione collettiva richiamante il parametro della "normalità" Il mancato rispetto di un termine ragionevole, ha concluso il Tribunale, aveva reso impossibile un effettivo controllo della documentazione giustificativa e il collegamento delle spese alle missioni autorizzate.
5.1. Questa statuizione è censurata per violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. c.c. in relazione alle disposizioni contrattuali sulla materia, dell'art. 191 cod. proc. civ., e per vizio di motivazione.
Si deduce che nessuna disposizione contrattuale contemplava termini di decadenza, ne' avrebbe potuto farlo, e, in particolare, il concetto di "normalità" del contratto collettivo andava riferito alla congruità delle spese;
che non erano state accolte le specifiche istanze istruttorie in tema di rimborso delle spese senza motivazione, e così pure la richiesta di disporre consulenza tecnica sui documenti prodotti.
5.2. Anche questo motivo non è suscettibile di trovare accoglimento.
La sentenza impugnata non contiene l'affermazione - che sarebbe stata da considerare giuridicamente erronea - che il termine di sessanta giorni per la consegna dei documenti giustificativi era stato stabilito dalle disposizioni aziendali a pena di decadenza dal diritto.
La ragione del rigetto della domanda è stata individuata, invece, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere della prova, nella circostanza, che l'AC non aveva fornito la prova del fatto costitutivo del credito.
Al riguardo, è affermazione logicamente plausibile che non era possibile, proprio per effetto del lungo tempo trascorso, collegare la documentazione prodotta a singole missioni autorizzate dal datore di lavoro.
In questa prospettiva, è del tutto coerente il rifiuto di ammissione di consulenza tecnica.
Quanto alle istanze istruttorie (in particolare, prova per testimoni) che il ricorrente riferisce di aver proposto in appello con la memoria del 15 febbraio 1996 al fine di dimostrare che vi era stato un controllo di regolarità di alcune spese, non si precisano le ragioni per le quali avrebbero dovute essere ammesse in grado di appello (art. 437 cod. proc. civ.) e, comunque, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, difettano gli elementi necessari per giudicare della decisività in relazione alla ritenuta impossibilità di collegare le spese a missioni autorizzate dal datore di lavoro.
6. Conclusivamente, la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri. In relazione al motivo accolto la sentenza va cassata con rinvio perché in altro giudizio, in applicazione del principio di diritto secondo cui, intimato un licenziamento con preavviso, il datore di lavoro ha certamente il potere di:
determinare l'estinzione anticipata del rapporto di lavoro per giusta causa, ma il;
secondo licenziamento non può eliminare gli effetti, diversi da quelli estintivi, già prodotti dal primo recesso nella sfera patrimoniale del lavoratore, si proceda ad accertare se, ai sensi delle disposizioni della contrattazione collettiva, fosse nato, per effetto del primo negozio di recesso, il credito all'indennità supplementare prevista per il caso di licenziamento non giustificato del dirigente ed alla sua eventuale liquidazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione (art. 385, comma terzo, cod. proc. civ).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003