Sentenza 6 agosto 1999
Massime • 1
Il licenziamento disciplinare intimato senza il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art.7 legge n. 300 del 1970 non è nullo bensì annullabile, dovendosi parificare, quanto alla tutela, il vizio formale del mancato rispetto delle garanzie procedimentali al vizio sostanziale dell'assenza di giusta causa o giustificato motivo; ne consegue che il suddetto licenziamento è idoneo a produrre l'interruzione del rapporto di lavoro e che pertanto tale rapporto può essere ripristinato solo in virtù di un preventivo accordo delle parti - eventualmente desumibile anche da fatti concludenti e senza necessità di forme solenni ex art. 1350 cod. civ. per la proposta e la relativa adesione, - dovendosi in ogni caso escludere ogni possibile volontà ripristinatoria unilateralmente manifestata dal datore di lavoro, ossia una "revoca" unilaterale del licenziamento. (Nella specie, il datore di lavoro, intimato il licenziamento disciplinare senza preventiva contestazione degli addebiti, aveva successivamente "revocato" tale licenziamento e poi intimato un nuovo licenziamento - questa volta previa contestazione degli addebiti - a causa della mancata ripresa del lavoro da parte dei lavoratori precedentemente licenziati. In attuazione del principio che precede, S. C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la "revoca" unilaterale non era idonea ad impedire "ex tunc" la sia pur illegittima cessazione del rapporto, e che, non risultando ricostituito il rapporto, i lavoratori avevano validamente impugnato l'unico licenziamento efficace nei loro confronti, ossia il primo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/1999, n. 8493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8493 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO Presidente
Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
Dott. Federico ROSELLI Consigliere
Dott. Pasquale PICONE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C A R R I S I G I A N N A
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia, con il quale elett.te domicilia in Roma, via della Stazione di Monte Mario, n. 09, presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RO NR - INTENZA Pietrina - RO GI - PR MA IT NE SI - EZ SC e NE IE rapp.te e difese dall'avv. Claudio Consales, con il quale elett.te domiciliano in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 11, presso lo studio dell'avv. Luisa Totino, giusta procura a margine del controricorso,
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 00479/96 del 26.04/28.06.1996, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzazella;
Udito l'avv. Giuseppe Magaraggia, per IS NA, e Claudio Consales per RO NR, Intenza Pietrina, RO GI, ET MA IT, NE SI, PE SC e ON IE;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 0076/94 il Pretore di Brindisi, sede distaccata di San Pietro Vernotico, riuniti tutti i procedimenti pendenti tra le parti, accoglieva le domande proposte con separati ricorsi da NR RO, Pietrina Intenza, GI RO, MA IT ET, SI NE, SC PE e IE ON di impugnativa del licenziamento in tronco loro intimato dalla datrice di lavoro, titolare di sartoria, NA IS, in data 02 novembre 1991, con tutte le conseguenze di legge, e rigettava la domanda proposta dalla IS contro le ricorrenti sopra indicate, diretta alla declaratoria della legittimità del licenziamento ad esse intimato nella successiva data del 14 novembre 1991, previa revoca del precedente licenziamento, e al ristoro dei danni indicati in lire 75 milioni.
Il Tribunale di Brindisi rigettava l'appello proposto dalla IS avverso la sentenza pretorile;
spese del grado a carico della IS appellante.
Osservava il Tribunale: dalla istruttoria è risultato che in data 02 novembre 1991 le lavoratrici appellate avevano abbandonato il posto di lavoro senza rendere la dovuta prestazione a seguito di mancato accordo sulla richiesta datoriale, già altre volte avanzata, di prestazione del lavoro anche nella giornata di riposo settimanale;
nella stessa data la IS aveva spedito le lettere di licenziamento disciplinare in tronco per rifiuto della prestazione e per aver impedito, serrando il laboratorio, l'ingresso delle maestranze disponibili a rendere la prestazione lavorativa in giorno di riposo;
il 04 novembre 1991 le lavoratrici avevano impugnato il licenziamento, e il 5 successivo la IS, previa revoca della precedente determinazione, aveva contestato il comportamento scorretto del 02 novembre alle lavoratrici, invitandole a riprendere servizio il 6 novembre successivo;
in tale ultima data le dette lavoratrici, portatesi nel laboratorio, a seguito di mancato accordo sulla iniziale richiesta della IS, avevano abbandonato il posto di lavoro senza neanche dare inizio alla prestazione;
nello stesso giorno la IS ha contestato l'ingiustificato abbandono del posto di lavoro e il grave danno ad essa derivato, e aveva invitato le lavoratrici a giustificare il loro comportamento;
il 14 novembre 1991 la IS aveva intimato alle dette operaie il licenziamento per giusta causa per abbandono del posto di lavoro nel giorno 6 novembre;
il licenziamento del 02 novembre 1991 aveva determinato l'interruzione del rapporto dal momento dell'avvenuta conoscenza da parte delle destinatarie;
era priva di efficacia la dichiarazione unilaterale di revoca eventualmente intervenuta in un momento successivo, sempre che non si era contemporaneamente offerta la possibilità di ripresa del lavoro, ne' la retribuzione e quant'altro dovuto per i giorni di inattività, e non la revoca stessa non era stata accettata dalle lavoratrici interessate;
la lettera 05 novembre 1991 non era idonea ad impedire ex tunc la sia pur illegittima cessazione del rapporto;
non risultava, pertanto, costituito alcun rapporto di lavoro per il periodo successivo al 02 novembre, sicché le originarie ricorrenti avevano validamente impugnato l'unico licenziamento efficace nei loro confronti, illegittimo per mancato espletamento della procedura disciplinare di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza IS NA demandando a due motivi di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata.
Le lavoratrici, originarie ricorrenti, si sono costituite con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso IS NA denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n.604 del 1966, 2118 e 2119 c.c., in relazione alla legge n. 108 del 1990, e 112 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.: il licenziamento intimato in violazione della procedura disciplinare è nullo e può essere rinnovato a seguito delle prescritte formalità, e tale rinnovazione è possibile anche senza la reintegrazione nel posto di lavoro e anche in pendenza del giudizio di impugnativa del primo licenziamento;
nella specie, con la revoca del licenziamento nullo, il rapporto di lavoro non aveva subito interruzioni, donde l'invito della IS alle operaie di riprendere il lavoro;
il giudice di appello ha omesso ogni pronunzia sulla eccepita decadenza dalla impugnativa di licenziamento del 14 novembre 1991 e sulla richiesta declaratoria di legittimità di quest'ultimo, incorrendo nella violazione delle norme di legge sopra indicate e nel vizio di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso IS NA denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 2118 e 1324 c.c., e contemporanea omessa e insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.: il licenziamento, e quindi la revoca di esso, è soggetto ex art. 1324 c.c., salva diversa disposizione di legge, alle regole dettate per i contratti, ma non anche, in quanto atti rientranti nello esercizio dei diritti potestativi, a quelle di cui agli artt.1326 e segg. c.c.; entrambe le manifestazioni di volontà, pertanto,
non possono essere condizionate posto che le conseguenze giuridiche sono proprie del rapporto di lavoro subordinato (e cioè rispettivamente la cessazione del rapporto e il proseguimento di esso); il rapporto di lavoro, pertanto, non è cessato il 02 novembre a seguito del licenziamento, peraltro dichiarato nullo, talché erano da esaminare le domande tutte della IS.
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi alla medesima problematica circa le conseguenze giuridiche dell'accertata (e, anche in questa sede ammessa da parte della ricorrente) illegittimità del licenziamento del 02 novembre 1991, e della valenza o meno del secondo licenziamento del 14 novembre 1991, sono infondati.
Va preliminarmente precisato che l'ultima (ma ormai consolidata) giurisprudenza in tema di licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza della garanzie procedimentali, riconnette alla violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), in luogo della nullità del provvedimento, la illegittimità di esso sul presupposto che le mancanze contestate al lavoratore, ove non fatte valere attraverso l'applicazione delle citate garanzie, ed ancorché reali ed effettive, ed anche integranti la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, non valgono ad escludere l'operatività della tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 citata, realizzandosi in tal modo una sorta di parallelismo delle tutele attraverso la piena parificazione tra vizio sostanziale (assenza di giusta causa o giustificato motivo) e vizio formale (violazione delle garanzie procedimentali) (Cass. S.U. 18.05.1994, n. 4844, e confermativamente da ultimo Cass. 07 luglio 1997, n. 6133, 03 aprile 1998, n. 3449, Cass. 20 aprile 1998, n. 4014). Consegue a tale ricostruzione ermeneutica - dalla Corte Costituzionale peraltro ritenuta coerente con le proprie decisioni e con i precetti costituzionali - da un lato, la mera annullabilità del licenziamento intimato in violazione delle garanzie procedimentali, rimanendo conseguentemente esclusa la radicale nullità e quindi la sua inidoneità a produrre la interruzione del rapporto di lavoro, dall'altro, e quale ulteriore e diretto effetto, che il licenziamento annullabile può essere dichiarato illegittimo dal giudice, omai venuto ad esistenza, ma in tal caso solo in virtù di un preventivo accordo delle parti (desumibile anche da fatti concludenti e senza la necessità di forme solenni ex art. 1350 c.c. sia per la proposta che per la corrispondente adesione - vedi Cass.n. 6837 del 1993), e con esclusione quindi di ogni possibile volontà
ripristinatoria unilateralmente manifestata dal datore di lavoro (più semplicemente "revoca" unilaterale del licenziamento). Orbene, la sentenza impugnata ha accertato in fatto (e quindi con valutazioni incensurabili in questa sede) che nella specie il rapporto di lavoro non era proseguito dopo il primo licenziamento, affermando, peraltro specificamente, che le lavoratrici non avevano neanche ripreso il lavoro il 6 novembre a seguito dell'invito della datrice di lavoro, e lo stesso ricorso informa entrambe le censure alla radicale nullità del licenziamento del 2 novembre 1991 e, in rapporto ad essa, argomenta sulla efficacia giuridica della revoca unilaterale, attraverso la quale la IS avrebbe conseguito "la prosecuzione del rapporto di lavoro", avrebbe "appunto invitato le ricorrenti a lavorare e, al loro rifiuto, (avrebbe, n.r.) reiterato il licenziamento in data 14.11.1991", così confermando, anche in punto di fatto, il convincimento del Tribunale circa la insussistenza di una prosecuzione e/o di una rinnovazione del rapporto di lavoro. Ed allora, assolutamente corretta, così modificata ove occorra la motivazione, appare la statuizione impugnata nella conclusiva affermazione che, per effetto della definitiva cessazione del rapporto con il licenziamento del 02 novembre 1991, "le dipendenti, con i proposti ricorsi giudiziali, hanno impugnato l'unico atto di licenziamento che avesse concreta efficacia nei loro confronti, etc.", non potendosi ricondurre il secondo licenziamento del 14 novembre successivo ad un proseguito o rinnovato rapporto di lavoro, mancando in tal senso l'adesione, espressa o tacita, delle lavoratrici, già estromesse con il licenziamento illegittimo dal 2 novembre.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte l'intera costruzione giuridica introdotta con le censure in esame, dirette alla configurazione di un ripristinato rapporto di lavoro e quindi alla piena valenza del secondo licenziamento del 14 novembre 1991, nei confronti del quale si sarebbe verificata la decadenza ex lege n. 604 del 1966 per omessa impugnativa nel termine prescritto, deve essere disattesa;
resta così assorbita ogni altra questione proposta.
Il ricorso, pertanto, va rigettato e, sussistendone i giusti motivi (vedi una certa iniziale oscillazione della giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento disciplinare intimato senza le garanzie procedimentali di cui all'art. 7 S.L.), le spese del giudizio di cassazione vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La C O R T E rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1999