Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/1999, n. 8493
CASS
Sentenza 6 agosto 1999

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Il licenziamento disciplinare intimato senza il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art.7 legge n. 300 del 1970 non è nullo bensì annullabile, dovendosi parificare, quanto alla tutela, il vizio formale del mancato rispetto delle garanzie procedimentali al vizio sostanziale dell'assenza di giusta causa o giustificato motivo; ne consegue che il suddetto licenziamento è idoneo a produrre l'interruzione del rapporto di lavoro e che pertanto tale rapporto può essere ripristinato solo in virtù di un preventivo accordo delle parti - eventualmente desumibile anche da fatti concludenti e senza necessità di forme solenni ex art. 1350 cod. civ. per la proposta e la relativa adesione, - dovendosi in ogni caso escludere ogni possibile volontà ripristinatoria unilateralmente manifestata dal datore di lavoro, ossia una "revoca" unilaterale del licenziamento. (Nella specie, il datore di lavoro, intimato il licenziamento disciplinare senza preventiva contestazione degli addebiti, aveva successivamente "revocato" tale licenziamento e poi intimato un nuovo licenziamento - questa volta previa contestazione degli addebiti - a causa della mancata ripresa del lavoro da parte dei lavoratori precedentemente licenziati. In attuazione del principio che precede, S. C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la "revoca" unilaterale non era idonea ad impedire "ex tunc" la sia pur illegittima cessazione del rapporto, e che, non risultando ricostituito il rapporto, i lavoratori avevano validamente impugnato l'unico licenziamento efficace nei loro confronti, ossia il primo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/1999, n. 8493
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8493
    Data del deposito : 6 agosto 1999

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