Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 1986
CASS
Sentenza 12 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, il fatto che la notifica sia mancata per circostanza non imputabile all'impugnante non impedisce la decadenza dall'impugnazione, che opera indipendentemente dalla condizione, oggettiva o soggettiva, da cui sia dipeso l'inutile decorso del tempo.

Per la notificazione degli atti al procuratore costituito, a differenza di quanto si verifica nel caso di notificazione presso un domiciliatario eletto in via autonoma ex art. 141 cod. proc. civ., il dato di riferimento personale prevale su quello topografico sicché è determinante non tanto il luogo (originario) nel quale il procuratore esercitava la professione al momento del conferimento della procura, quanto il luogo (attuale) nel quale la professione è esercitata al momento in cui la notifica deve essere eseguita, luogo che compete al notificante di individuare non avendo il procuratore costituito, ancorché domiciliatario della parte assistita, alcun onere di comunicarne eventuali variazioni alla controparte, a differenza di quanto disposto dall'art. 141 cod. proc. civ. in ipotesi di espressa elezione di domicilio presso "un ufficio o una persona".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 1986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1986
    Data del deposito : 12 febbraio 2002

    Testo completo