Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 2
Ai fini della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, il fatto che la notifica sia mancata per circostanza non imputabile all'impugnante non impedisce la decadenza dall'impugnazione, che opera indipendentemente dalla condizione, oggettiva o soggettiva, da cui sia dipeso l'inutile decorso del tempo.
Per la notificazione degli atti al procuratore costituito, a differenza di quanto si verifica nel caso di notificazione presso un domiciliatario eletto in via autonoma ex art. 141 cod. proc. civ., il dato di riferimento personale prevale su quello topografico sicché è determinante non tanto il luogo (originario) nel quale il procuratore esercitava la professione al momento del conferimento della procura, quanto il luogo (attuale) nel quale la professione è esercitata al momento in cui la notifica deve essere eseguita, luogo che compete al notificante di individuare non avendo il procuratore costituito, ancorché domiciliatario della parte assistita, alcun onere di comunicarne eventuali variazioni alla controparte, a differenza di quanto disposto dall'art. 141 cod. proc. civ. in ipotesi di espressa elezione di domicilio presso "un ufficio o una persona".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IL LS, elett.te dom.ta in Roma, Via Antonio Mordini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Claudio Andreozzi, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ASSOCIAZIONE ANNI VERDI.
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 22994 del 31.12.1997 (R.G. n. 68229/95). Udita nella pubblica udienza del 29.10.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Claudio Andreozzi per la ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 31 dicembre 1997 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da LS IL avverso la pronuncia con la quale il Pretore del lavoro di Roma aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa IL contro l'Associazione Anni Verdi e diretto ad ottenere, previa dichiarazione della nullità o dell'illegittimità del licenziamento che le era stato intimato dalla medesima Associazione, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno pari alle retribuzioni nel frattempo maturate, con il versamento dei contributi previdenziali.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la IL in base ad un unico motivo.
L'Associazione intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla ammissibilità del ricorso per cassazione, che è rilevabile d'ufficio e che ha formato oggetto delle conclusioni del Procuratore Generale.
In punto di fatto va precisato che, essendo stata la sentenza del Tribunale di Roma, non notificata, depositata in cancelleria il 31 dicembre 1997, il 30 dicembre 1998 (pressoché alla scadenza dell'anno dalla pubblicazione), la IL ha tentato di notificare il ricorso per cassazione in Roma, Via Gualtiero Serafini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Berardi, al quale l'Associazione Anni Verdi aveva conferito la procura per il giudizio di appello. La notifica, peraltro, non è stata eseguita, avendo l'Ufficiale giudiziario attestato in base alle dichiarazioni rese dal portiere dello stabile di Via Gualtiero Serafini n. 8 che "l'Avv. Tommaso Berardi (domiciliatario) si è trasferito dal suddetto indirizzo e si ignora l'attuale domicilio". Dopo di che, come da richiesta, il ricorso è stato notificato il 31 dicembre 1998 (alla scadenza del suddetto termine annuale) "all'Avv. Tommaso Berardi procuratore dell'Associazione Anni Verdi presso la Canc. Corte Supr. Cassazione". Ciò posto, in linea di diritto va osservato che, quando l'art. 330, primo comma, c.p.c. - implicitamente richiamando gli artt. 82,
83, 125, 163, 414 e 416 c.p.c. (e 359 stesso codice, che per il giudizio di appello rinvia alle norme relative al giudizio di primo grado) - dispone che la notificazione dell'impugnazione può essere (anche) effettuata "presso il procuratore costituito" (il quale è, per legge, domiciliatario della parte che rappresenta a meno di espressa e diversa elezione di domicilio), fa riferimento per il procedimento notificatorio alle modalità previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c., i quali prevedono che la notificazione possa essere effettuata o mediante consegna della copia dell'atto a mani proprie del procuratore o, nel luogo dove lo stesso esercita la professione, alle persone abilitate a riceverla. Peraltro, a differenza di quanto è disposto dall'art. 141 c.p.c. in caso di espressa elezione di domicilio "presso una persona o un ufficio", per la notificazione al procuratore costituito è determinante non tanto il luogo (originario) nel quale lo stesso esercitava la professione al momento del conferimento della procura, quanto la persona stessa del professionista e, quindi, il luogo (attuale) nel quale la professione è esercitata al momento in cui la notifica deve essere eseguita, "atteso che il dato di riferimento personale prevale su quello topografico" (cfr. Cass. 10 settembre 1993 n. 9473 e Cass. 13 marzo 1998 n. 2740); con la conseguenza che la notificazione, in caso di trasferimento dello studio dal luogo nel quale era prima ubicato, deve essere effettuata nel luogo in cui lo stesso è stato trasferito.
In applicazione di questi principi, al contrario di quanto è a dirsi per il domicilio eletto in via autonoma ai sensi del suddetto art. 141 c.p.c., avvenuto il trasferimento dello studio del procuratore costituito, quest'ultimo non ha l'onere di comunicare alla controparte il mutamento di indirizzo. Infatti, come questa Corte ha più volte affermato, quando la parte conferisce la procura al proprio difensore e contestualmente elegge domicilio presso il relativo studio, tale elezione ha solo la funzione di indicare la sede dello studio medesimo, sicché, in caso di trasferimento, compete al notificante di svolgere appropriate ricerche allo scopo di individuare il nuovo luogo della notificazione (v. Cass. 26 giugno 1992 n. 7990, Cass. 10 settembre 1993 n. 9473, Cass. 13 marzo 1998 n. 2740 e Cass. 24 gennaio 2000 n. 743). Nel caso in esame non risulta che la ricorrente, una volta appreso che l'Avv. Tommaso Berardi non aveva più lo studio in Via Gualtiero Serafini in Roma, abbia eseguito un'apposita ricerca allo scopo di apprendere il luogo del trasferimento. La ricorrente, viceversa, come sopra è stato esposto, ha notificato il ricorso presso la cancelleria di questa Corte, vale a dire in un luogo, non indicato dal suddetto art. 330 c.p.c., che non aveva alcun collegamento con il destinatario. Di tal che, dovendo ritenersi che la notificazione non sia stata effettuata - giuridicamente inesistente dovendo considerarsi quella in concreto eseguita - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendo essere richiamato l'ulteriore principio di diritto secondo cui, ai fini della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, il fatto che la notificazione sia mancata per una circostanza non imputabile all'impugnante non impedisce la decadenza dall'impugnazione, che opera indipendentemente dalla situazione oggettiva o soggettiva in cui si è trovato il medesimo impugnante e dalla quale è dipeso l'inutile decorso del termine (Cass. 7 maggio 1998 n. 4641). Non avendo l'Associazione intimata svolto attività difensiva, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria 12 febbraio 2002