Sentenza 1 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9544 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
REPUB0 9 544 / 0 2 IN NOME EL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE enore neurish pitolusiome Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2974/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente -Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 25607 - Rel. Consigliere Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 1935 Consigliere Dott. Michele LO PIANO Ud.15/01/02 Consigliere Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 155 sul ricorso proposto da: TIZIANA, MACCHI || 1 LUG 2002... ZANZOTTERA RITA VED MACCHI, MACCHI IL CANCELLIERE domiciliati in MARIO, MACCHI EDOARDO, elettivamente ROMA PLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLA, ALBERTO GALLI, difesi dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BR IA, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DI VILLA CARPEGNA 42, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PETRUCCI, difesa dall'avvocato TOMMASO RIBAUDO, 2002 giusta delega in atti;
46 - controricorrente nonchè
contro
IND TESSILE DELTOM SRL IN LIQ;
intimata avverso la sentenza n. 3529/97 LL Corte d'Appello di MILANO, emessa 1'08/10/96 e depositata il 19/12/97 (R.G. 3711/92); udita la relazione LL causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del I motivo ed il rigetto del II motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel novembre 1982 la snc Officina Meccanica Eredi di IE HI, proprietaria, nelle persone dei soci OT TA ved. HI, HI RI, HI OA e HI AN, di un complesso immobiliare in Ossona, comune anche a OT IA, cedettero in locazione alla srl Industria Tessile TO (con capitale appartenente per intero a BA OM ed a sua moglie CA AD) una parte di detto complesso e, più particolarmente, un capannone ad uso industriale con adiacente porticato e sovrastanti uffici e servizi. Nel dicembre 1982, in previsione LL fusione delle 2 due società, la OT e i HI vendettero alla TO, con atto per notar AL, una quota pari ai 72/270 dell'intero complesso immobiliare, verso la promessa di ottenere dalla TO il 50% del suo capitale. Insorti contrasti tra i due gruppi societari, la TO, con scrittura privata, promise di rivendere ai HI-OT una parte del complesso pari ai 54/270 (dei 72/270 acquistati con l'atto AL) e, subordinatamente alla cessazione о al trasferimento LL propria attività, una ulteriore quota pari a residui 18/270, verso la rinunzia dei HI-OT all'acquisto del 50% del capitale sociale TO. La comproprietaria OT IA chiese la divisione giudiziale del complesso e nel giudizio intervenne la CA, dichiarando di avere acquistato dalla TO, con atto per notar GU del 4.2.1985, i 50/270 del complesso. Nello stesso giudizio il consulente tecnico di ufficio osservò che i 72/270 del complesso immobiliare (già venduti dai OT-HI alla TO con l'atto AL) corrispondevano ad una porzione di gran lunga superiore a quella locata alla TO. La OT e i HI convennero la TO dinanzi al Tribunale di Milano per sentir dichiarare + simulata la vendita per notar AL e per ottenere la "retrocessione" LL quota venduta. Convennero poi, in 3 distinto giudizio, la TO e la CA per sentir per notar GU. dichiarare simulata la vendita con sentenza del Riuniti i. giudizi il Tribunale, rigettò entrambe le 2.6.1988, trascorsa in giudicato, domande. La TO, lamentando che parte LL porzione da essa acquistata con l'atto AL era stata abusivamente occupata dalla Officing Meccaniche convenne l'Officina, i HI e la OT dinanzi al Tribunale di Milano per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. I convenuti resistettero alla domanda ed, in via riconvenzionale, riproposero le domande di simulazione degli atti AL e GU. In subordine, sostenendo di aver stipulato il contratto a rogito AL con l'erronea convinzione che la quota di 72/270, oggetto LL vendita, corrispondesse per estensione alla porzione immobiliare precedentemente locata alla TO, chiesero l'annullamento dell'atto AL per errore essenziale sull'oggetto del contratto ed, inoltre, la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto GU e la "retrocessione" in loro favore dell'intera quota venduta alla TO o, quanto meno, nel caso di rigetto LL domanda di simulazione dell'atto GU, la retrocessione LL quota rimasta in proprietà LL chiesero che, previa TO. In ulteriore subordine 4 declaratoria di simulazione assoluta dell'atto GU, si facesse luogo ad esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod.civ., del contratto preliminare con cui la TO si era obbligata a rivendere loro parte LL quota acquistata con l'atto AL. Nel giudizio intervenne la CA e aderì alle difese LL TO. Con sentenza del 2.3.1992 il Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale di annullamento per errore dell'atto AL e dichiarò inammissibile, per preclusione da giudicato, le altre domande riconvenzionali. In accoglimento LL domanda principale, condannò i convenuti al risarcimento dei danni in favore LL attrice. L'Officina Meccanica, i HI e la OT hanno proposto appello, insistendo in tutte le domande proposte in primo grado (ad eccezione di quella intesa alla declaratoria di simulazione dell'atto AL) e chiedendo, inoltre, per la prima volta la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento LL promittente venditrice TO e la condanna di quest'ultima alla restituzione del prezzo di L. 18.000.000, anticipatamente pagato dai promissari acquirenti, ed al risarcimento dei danni. Con sentenza del 19.12.1997 la Corte di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando: 1) che la domanda di simulazione dell'atto GU era inammissibile per preclusione da giudicato;
2) che la domanda di annullamento per errore dell'atto AL era priva di fondamento, non essendo configurabile un errore sull'oggetto del contratto in una vendita di quota indivisa. Ricorrono la OT e i HI con due motivi. La CA resiste con controricorso. L'intimata TO in liquidazione non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2909 cod. civ., 100 e 112 cod. proc. civ. Corte di merito abbia omesso di Lamentano che la pronunziare sulla loro domanda di risoluzione del contratto preliminare TO-OT, HI per inadempimento LL promittente-venditrice TO, da loro legittimamente proposta, ai sensi dell'art. 1453 co. II cod.civ. per la prima volta nel giudizio di appello. La doglianza è fondata, perché su questa domanda, riprodotta anche nell'epigrafe LL sentenza impugnata, la Corte territoriale ha effettivamente omesso di pronunziare, incorrendo in tal modo nella denunziata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Con lo stesso motivo i ricorrenti lamentano che, in violazione dell'art. 2909 cod.civ., la Corte di merito abbia confermato la pronunzia con cui il Tribunale 6 aveva dichiarato inammissibile, perché preclusa da giudicato, la loro domanda intesa alla declaratoria di simulazione assoluta dell'atto di compravendita TO- CA per notar GU. Sostengono che nel precedente giudizio, in cui essi avevano proposto la stessa domanda, il Tribunale aveva emesso una pronunzia di rigetto (trascorsa in giudicato) non già perché aveva ritenuto insussistenti gli estremi LL simulazione, ma soltanto perché aveva escluso l'interesse dei HI e LL OT a proporre quella domanda, onde -a loro avviso- essa avrebbe potuto essere riproposta (nonostante il giudicato) in un diverso giudizio nel quale i HI e la OT avessero dimostrato (come gli odierni ricorrenti affermano di aver dimostrato nel presente giudizio) di avere, sotto un diverso profilo, interesse a denunziare la simulazione. La censura è priva di fondamento. L'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione (Cass. 22.9.1970 n. 1680; Cass. 13.4.1987 n. 3670) e, quindi, la pronunzia che 10 escluda in relazione ad una determinata domanda giudiziale, se non è impugnata, trascorre in giudicato, con conseguente preclusione riproponibilità LL responsabilità LL stessa domanda da parte dei soggetti il cui interesse ad agire sia stato (come nella specie) escluso. Non merita, quindi, censura la 7 pronunzia con cui la Corte di merito si è uniformata a questo principio. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1100 e 1103 cod.civ. Lamentano che la Corte territoriale, confermando la pronunzia con cui il Tribunale aveva rigettato la loro domanda di annullamento per errore dell'atto Guadalla, abbia fondato la sua decisione sull'erroneo presupposto che ва quota indivisa da loro venduta con quell'atto non fosse, neppure astrattamente, riferibile ad una ben determinata porzione immobiliare, ed, in particolare, alla porzione locata alla TO. La doglianza non ha fondamento, giacchè i ricorrenti non chiariscono sulla base di quali concreti elementi di fatto la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che essi, nel Vandera venere una quota indivisa del loro complesso immobiliare, avessero erroneamente supposto che tale quota corrispondesse, anche soltanto per estensione, alla posizione da loro precedentemente locata alla società acquirente. La impugnata sentenza va, dunque cassata limitatamente al punto investito dalla censura accolta, con rinvio ad altra sezione LL Corte d'Appello di Milano, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del 8 giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo. Cassa la impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione LL Corte d'Appello di Milano. Roma, 15.1.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Fiducia Дайки 1 C llo E ie R E A ria G R a E M C a N s A tt.s 109T 129,11 C o IL D G 456T Depositata in Cancelleria TOT. 160,10 Oggi,1.7.02 30,00 IL CANCELLIERE C1 8065 Dott.ssa Maria Aiello троло CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 Si attesta la registrazione versate € 13010 serie 4 al n. 1834 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 80/5/2002) J 2002) 9