Sentenza 27 novembre 2003
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto , a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo, non muniti, a tal fine, di procura speciale ad hoc ai sensi dell'art. 126 cod. proc. pen. ; a tal fine è infatti sufficiente la nomina avvenuta secondo le formalità previste dall'art. 101, comma primo cod. proc. pen. e 96, comma secondo cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2003, n. 49184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49184 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
1) Dott. Luigi Varola - Presidente -
2) Dott. Antonio Morgigni - Consigliere -
3) Dott. Antonio Esposito - Consigliere -
4) Dott. Maurizio Massera Rel. Est. - Consigliere -
5) Dott. Giuliano Casucci - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Decisa nell'udienza in Camera di Consiglio del 27.11.2003. Sul ricorso proposto dalla persona offesa OR IN nei confronti di:
ZO BE, nato a [...] il [...];
avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in data 31.1.2003. Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso.
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Massera. Viste le richieste del Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento.
Letta la memoria difensiva dell'indagato.
PREMESSO IN FATTO
Con decreto in data 31.1.2003 il G.I.P presso il Tribunale di Napoli disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di BE ZO, indagato per il delitto di danneggiamento.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la persona offesa IN OR, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione di legge perché il provvedimento è stato emesso de plano e con motivazione totalmente omessa;
2) abnormità del provvedimento, avulso dall'ordinamento processuale.
Successivamente l'indagato BE ZO ha depositato memoria difensiva per eccepire l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza.
OSSERVA IN DIDIRTO Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'indagato di inammissibilità del ricorso perché proposto dal difensore della persona offesa, difensore che egli assume non essere legittimato a ricorrere per cassazione in quanto sprovvisto di procura speciale.
L'eccezione è infondata per le seguenti ragioni: l'art. 410 c.p.p. concede alla persona offesa dal reato di opporsi alla richiesta di archiviazione;
l'art. 90 c.p.p. stabilisce che detta persona esercita i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge;
l'art. 101 c.p.p. prevede che la persona offesa, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, possa nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2;
una volta effettuata tale nomina non occorre, per esercitare il diritto di opporsi all'archiviazione, il conferimento di una ulteriore procura speciale ad hoc, perché l'art. 126 c.p.p. la richiede soltanto per il compimento di determinati atti espressamente indicati dalla legge, quali, ad esempio, la dichiarazione di ricusazione, la richiesta di rimessione, la revoca della costituzione di parte civile, ecc.; tale procura speciale non è invece richiesta per proporre l'opposizione all'archiviazione. Analoghe considerazioni valgono per il successivo ricorso per cassazione. Se, infatti, il difensore è legittimato in base alla procura originaria a proporre opposizione all'archiviazione, necessariamente sarà anche legittimato, in base alla medesima procura, a impugnare per cassazione la relativa decisione, non essendovi alcuna norma che specificamente richieda la procura speciale ad hoc.
Di recente è stato autorevolmente affermato (Cass. Sez. Un. n. 24 del 1999) che qualora il ricorso per cassazione sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore della persona offesa iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., l'impugnazione è ammissibile, potendo la nomina essere fatta con l'osservanza delle semplici formalità previste dall'art. 101, comma 1, in relazione all'art. 92, comma 2, c.p.p.. L'eccezione è, dunque, infondata. È noto (confronta Cass. n. 682 del 2002) che in tema di opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare l'ammissibilità ai sensi dell'art. 410 c.p.p. in base alla sola pertinenza dell'investigazione suppletiva, atteso che il giudizio sulla rilevanza dell'opposizione attiene piuttosto alla fondatezza dei temi di indagine sollecitati e, in quanto tale, non può non svolgersi nel contraddittorio tra le parti che consegue alla dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione medesima. In esito a tale giudizio, come nell'ipotesi che ritenga infondata la notizia di reato, il G.I.P. può procedere all'archiviazione de plano. Diversamente deve fissare udienza in camera di consiglio cui hanno diritto di partecipare la persona sottoposta alle indagini, il P.M. e la persona offesa dal reato.
Nella specie il G.I.P. ha archiviato de plano utilizzando un modulo prestampato e omettendo qualsiasi motivazione in ordine alle investigazioni suppletive sollecitate dalla persona offesa. Ne consegue che la mancata fissazione dell'udienza prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p. comporta violazione del contraddittorio e determina la nullità del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato decreto e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 DICEMBRE 2003.