Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3966
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Sentenza 21 aprile 1999

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, la funzione dell'impresa designata viene svolta esclusivamente dall'impresa cessionaria, che ai sensi dell'art. 4 del DL n.576/1978, per conto dell'INA - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provvede alla liquidazione dei sinistri verificatisi prima della messa in liquidazione coatta amministrativa ed ai sensi dell'art. 3 DL cit. assume a proprio carico (salvo rivalsa nei confronti del Fondo) i sinistri verificatisi successivamente; pertanto la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno spetta all'impresa cessionaria e non all'impresa designata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3966
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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