Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, la funzione dell'impresa designata viene svolta esclusivamente dall'impresa cessionaria, che ai sensi dell'art. 4 del DL n.576/1978, per conto dell'INA - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provvede alla liquidazione dei sinistri verificatisi prima della messa in liquidazione coatta amministrativa ed ai sensi dell'art. 3 DL cit. assume a proprio carico (salvo rivalsa nei confronti del Fondo) i sinistri verificatisi successivamente; pertanto la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno spetta all'impresa cessionaria e non all'impresa designata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GENERALI ASSIC SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti rag. Giulio Ciampi e dott. Alberto Grassi, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato A GURGO, difeso dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL RA, AS GI, TI COMP SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 112/96 del Giudice conciliatore di VOLLA, emessa il 28/1/96 depositata il 04/03/96;
RG. 619/96.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SO SC, premesso che una sua autovettura era stata danneggiata da altra autovettura, condotta dal proprietario AS PE ed assicurata dalla s.p.a. EN, precedentemente posta in liquidazione coatta amministrativa, ha convenuto in giudizio di danni dinanzi al Conciliatore di Volla il AS, il commissario liquidatore della EN e la s.p.a. Assicurazioni Generali, impresa designata per la regione Campania alla liquidazione dei sinistri, ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge 24.12.1969, n. 990. In contumacia dei convenuti il Conciliatore, con sentenza del 24.3.1996, ha condannato il AS e la EN in liquidazione, in solido, al pagamento della somma di L. 890.000, oltre agli interessi legali, in favore del SO a titolo di risarcimento ed ha dichiarato la sentenza opponibile alla s.p.a. Assicurazioni Generali. Ricorre la s.p.a. Assicurazioni Generali con quattro motivi. Gli intimati SO, AS e s.p.a. EN in liquidazione non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col secondo motivo della impugnazione, che per antecedenza logica va previamente esaminato, la società ricorrente nega d'essere legittimata a contraddire nel presente giudizio, lamentando che il Conciliatore abbia dichiarato opponibile all'impresa designata ex art. 20 della legge 24.12.1969, n. 990 la sentenza pronunziata nei confronti della società assicuratrice in liquidazione coatta, quantunque il portafoglio di quest'ultima, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.L. 26.9.1978 n. 576 (convertito con Legge 24.11.1978) fosse stato ceduto alla s.p.a. Nuova EN. La doglianza è fondata. In tema di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti l'impresa designata ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge n. 990 provvede alla liquidazione dei sinistri soltanto se il portafoglio della società in liquidazione non sia stato ceduto od altra impresa a norma dell'art. 1 del D.L. n. 576 (convertito dalla legge n. 738), giacché ove tale cessione abbia, invece, avuto luogo, la funzione dell'impresa designata viene svolta esclusivamente dall'impresa cessionaria. Questa, a termini dell'art. 4 del Decreto, provvede, in deroga all'art. 19 comma III della Legge n. 990 e per conto dell'INA - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei sinistri verificatisi anteriormente alla messa in liquidazione della società assicuratrice ed, ai sensi dell'art. 3 del Decreto, assume a proprio carico i sinistri verificatisi successivamente, acquisendo il diritto di rivalersi nei confronti dell'INA - Fondo di garanzia entro i limiti delle somme che avrebbero fatto carico al Fondo qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento del portafoglio.
Nella specie, trattandosi di sinistro coperto dalla garanzia assicurativa della società EN, il cui portafoglio col decreto che ne disponeva la liquidazione, era stato ceduto alla s.p.a. Nuova EN, la legittimazione a contraddire la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato competeva esclusivamente alla impresa cessionaria e non anche all'impresa designata, che, quindi, è stata a torto convenuta nel giudizio di danno.
L'accoglimento del motivo testè esaminato esime la Corte dall'esaminare sia il primo motivo (con cui la società ricorrente sostiene che del sinistro non avrebbe potuto farsi carico neppure al Fondo di garanzia) sia, il terzo motivo (con cui la ricorrente lamenta che senza alcuna motivazione il Conciliatore abbia affermato la responsabilità dell'assicurato ed abbia liquidato l'importo del risarcimento), sia il quarto ed ultimo motivo (con cui la Assicurazioni Generali lamenta che il Conciliatore abbia "cumulato integralmente rivalutazione ed interessi"), motivi tutti che devono considerarsi assorbiti.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente al punto investito dalla censura come sopra accolta, con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di pace di Napoli, che terrà conto del principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Napoli. Così deciso in Roma, il 4.12.1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999