Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 36905
CASS
Sentenza 18 giugno 2015

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È configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di "molestie olfattive" mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell'emissione, del criterio della "stretta tollerabilità", e non invece, di quello della "normale tollerabilità" previsto dall'art. 844 cod. civ., attesa l'inidoneità di quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana.

Commentari2

  • 1Art. 674 - Getto pericoloso di cose
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Emissioni puzzolenti da attività produttiva: reato o no? (Cass. 54209/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019

    Per la punibilità di emissioni gassose moleste emesse da attività produttive occorra distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perchè non prevista o perchè non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di 'stretta tollerabilità', mentre laddove l'attività è esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla 'normale tollerabilità' delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 c.c.. Qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 36905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36905
Data del deposito : 18 giugno 2015

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