Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2015, n. 12019
CASS
Sentenza 10 febbraio 2015

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In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti. (Fattispecie in cui i testimoni avevano riferito di un terribile odore di caffè bruciato che si diffondeva, in particolari orari, nelle loro case, provocando nausea e talvolta anche vomito nonché determinando immissione di fumo nero nelle loro abitazioni).

Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di "immissioni olfattive" provenienti da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ.

Commentari4

  • 1Emissioni puzzolenti da attività produttiva: reato o no? (Cass. 54209/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019

    Per la punibilità di emissioni gassose moleste emesse da attività produttive occorra distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perchè non prevista o perchè non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di 'stretta tollerabilità', mentre laddove l'attività è esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla 'normale tollerabilità' delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 c.c.. Qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di …

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    IL FATTO Il Tribunale del Riesame di Trieste disponeva con ordinanza il sequestro preventivo dei cani di proprietà di B.L., una condomina indagata per i reati previsti e puniti dagli artt. 674[1] c.p., “getto pericoloso di cose”, e 659[2] c.p., “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Di fatto, all'indagata veniva contestata l'immissione di rumori intollerabili e molesti, nonché di sgraditi olezzi all'interno del condominio, aventi origine da tre cani posseduti dalla medesima e tenuti illo tempore in precarie condizioni igienico-sanitarie, con una marcata carenza di pulizia del cortile. Non a caso, l'indagata, vantava precedenti specifici per le accuse contestate. …

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    Accoti Paolo · https://www.diritto.it/ · 9 gennaio 2017

    Il Tribunale del Riesame di Trieste, con apposita ordinanza, ha disposto il sequestro preventivo dei cani di una condomina indagata per i reati di getto pericoloso di cose e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsti e puniti, rispettivamente, dagli art. 674 e 659 Cp. In sostanza, all'indagata viene contestata l'immissione di rumori molesti e di cattivi odori nel condominio, originati da tre cani detenuti nel cortile, da diversi anni lasciato in pessime condizioni igieniche. Ciò posto, a seguito della denuncia di alcuni condòmini, acquisite le valutazioni delle competenti Autorità Sanitarie ed i rilievi fonometrici dell'ARPA, il Tribunale ha ritenuto, ferma restando …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2015, n. 12019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12019
Data del deposito : 10 febbraio 2015

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