Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2005, n. 19898
CASS
Sentenza 21 aprile 2005

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., emissioni di gas, vapore o fumo atti a cagionare offesa o molestia alle persone nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio di una determinata attività, e nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione si deve avere riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod. civ..

Commentario1

  • 1Emissioni puzzolenti da attività produttiva: reato o no? (Cass. 54209/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019

    Per la punibilità di emissioni gassose moleste emesse da attività produttive occorra distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perchè non prevista o perchè non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di 'stretta tollerabilità', mentre laddove l'attività è esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla 'normale tollerabilità' delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 c.c.. Qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2005, n. 19898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19898
Data del deposito : 21 aprile 2005

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