Sentenza 21 aprile 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., emissioni di gas, vapore o fumo atti a cagionare offesa o molestia alle persone nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio di una determinata attività, e nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione si deve avere riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Emissioni puzzolenti da attività produttiva: reato o no? (Cass. 54209/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019
Per la punibilità di emissioni gassose moleste emesse da attività produttive occorra distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perchè non prevista o perchè non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di 'stretta tollerabilità', mentre laddove l'attività è esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla 'normale tollerabilità' delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 c.c.. Qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2005, n. 19898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19898 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/04/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00815
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 036254/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL PP, N. IL 28/01/1939;
avverso SENTENZA del 16/12/2003 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
udito il P.M. in persona del Dott. PASSACANTANDO G. che ha concluso:
rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 16.12.2003, il Tribunale di Genova ha ritenuto IN PP responsabile delle contravvenzioni previste dagli artt. 51 c. 1 lett. a D.Lvo 22/1997, 674 c.p. e - concesse le attenuanti generiche ed uniti gli illeciti con il vincolo della continuazione - lo ha condannato alla pena, condizionatamente sospesa, di euro tremilacinquecento di ammenda.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato che un dipendente del IN, su incarico dello stesso, avesse smaltito rifiuti speciali mediante incenerimento senza autorizzazione e provocando una emissione di un fumo acre e molesto;
il Tribunale ha scartato la prospettazione della difesa la quale aveva sostenuto che il dipendente avesse agito di propria iniziativa senza istruzioni da parte del datore di lavoro.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto appello che deve essere qualificato ricorso per Cassazione essendo la sentenza solo sindacabile a sensi dell'art. 593 u.c. c.p.p.. Nei motivi di impugnazione deduce:
- che il Giudice non ha esaminato, a sensi dell'art. 844 c.c., se le emissioni superavano la normale tollerabilità o la stretta necessità o gli standars fissati dalla legge per il perfezionamento della fattispecie di reato di cui all'art. 674 c.p.; sul punto, manca un accertamento non essendo sufficiente la percezione visiva ed olfattiva dello unico testimone;
- che non gli è addebitabile alcuna colpa non avendo incaricato il dipendente di smaltire mediante incenerimento i rifiuti;
- che, stante la ricostruzione del Giudice, non è puntuale la formulazione del capo di imputazione in quanto la contestazione avrebbe dovuto essere per lui quale istigatore e per il dipendente quale esecutore materiale;
- che immotivatamente è stata disattesa la richiesta di non menzione della condanna;
- che la pena è eccessiva in considerazione della tenuità del fatto.
Il Collegio ritiene che le deduzioni del ricorrente non siano meritevoli di accoglimento.
Il contenuto della norma prevista dall'art. 647 c.p. comprende due ipotesi di reato, entrambe di pericolo, la seconda delle quali descrive una fattispecie causalmente orientata in cui la condotta, attiva o omissiva, conduce a provocare "nei casi non consentiti dalla legge" emissioni di gas, vapore o fumo atti a cagionare offesa o imbrattamento ovvero molestia alle persone.
Per la sussistenza del reato è sufficiente, quindi, l'idoneità del fatto alla produzione degli eventi negativi previsti dalla norma. Poiché si richiede che tali effetti siano cagionati contra legem, il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo allo esercizio di una determinata attività lavorativa;
nei casi in cui la autorizzazione non sia richiesta, il Collegio ritiene si debba avere come punto di riferimento il criterio della "stretta tollerabilità" piuttosto che quello contenuto nella disposizione civilistica dell'art. 844 c.c., che consente immissione entro i limiti della "normale tollerabilità".
Sul punto, la sentenza rileva come l'Ispettore di Polizia, allertato dalla segnalazione di alcuni cittadini, avesse constatato la presenza di "un fumo acre e odori molesti"; la sentenza omette, come correttamente segnala il ricorrente, di precisare se le emissioni determinavano una molestia che esorbitava i limiti di tollerabilità. Ora che tale superamento si sia verificato si può ragionevolmente desumere, oltre che dalla personale percezione dello Ispettore, dal tipo di rifiuti oggetto di combustione e dalla circostanza che gli abitanti della zona si fossero preoccupati a tale punto da richiedere l'intervento della Polizia.
Di conseguenza, l'insufficienza dello apparato argomentativo della sentenza in esame (che non costituisce vizio motivazionale rilevabile in Cassazione a sensi dell'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p.) può essere colmata da questa Corte con il rilievi precisati.
Per quanto concerne le ulteriori deduzioni, si osserva che il Giudice di merito ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha tratto la convinzione che l'imputato avesse dato precise disposizioni al suo dipendente per lo smaltimento dei rifiuti con combustione;
trattasi di accertamento fattuale che, in quanto correttamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Sul tema, l'imputato formula censure in fatto tendenti ad una rinnovata ponderazione delle prove che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione.
La ricordata conclusione, sul ruolo dello imputato nella vicenda per cui è processo, supera e rende inconferenti le deduzioni circa la insussistenza dello elemento psicologico del reato. La circostanza che il IN sia l'istigatore e non l'esecutore materiale del reato, pur non contenuta nel capo di incolpazione, è stata oggetto di accertamento nella istruzione dibattimentale, avvenuta alla presenza dell'imputato il quale su tale tema ha avuto modo di fare presente le sue confutazioni ed esplicare una concreta e fattiva azione difensiva.
In merito al regime sanzionatorio, il Tribunale ha giustificato in maniera sintetica, ma corretta e sufficiente l'esercizio del suo potere discrezionale sul quantum della pena sicché la censura del ricorrente, tra l'altro generica ,è destituita di fondamento. Relativamente alla residua deduzione, si rileva che il Giudice, nel suo potere discrezionale, può negare la non menzione della condanna anche quando abbia ritenuto l'imputato meritevole della sospensione condizionale della pena: infatti i due benefici non si fondano sugli stessi presupposti e solo per quello ex art. 163 c.p. è richiesta la presunzione che l'imputato si asterrà dal delinquere.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2005