Sentenza 30 settembre 2002
Massime • 2
In tema di giudizio abbreviato, non sussiste incompatibilità per il giudice il quale, nel corso della udienza preliminare celebrata prima dell'avvio del rito speciale, abbia deliberato provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato. (In motivazione la Corte, richiamando il principio secondo cui gli atti in precedenza compiuti possono assumere valore pregiudicante solo riguardo a fasi diverse e successive del procedimento, ha ritenuto sussistere continuità di fase quando l'udienza preliminare assume, su richiesta dell'imputato, la più ampia natura cognitiva propria del giudizio abbreviato).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. - per il ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio, nel rito abbreviato, del giudice che abbia deliberato provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare antecedente al giudizio stesso. (In motivazione la Corte ha tra l'altro osservato che un pregiudizio per l'imparzialità del giudice in base ad atti in precedenza compiuti può determinarsi solo riguardo a fasi diverse e successive del procedimento, mentre sussiste continuità di fase quando l'udienza preliminare assume, su richiesta dell'imputato, la più ampia natura cognitiva propria del giudizio abbreviato).
Commentario • 1
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2002, n. 38053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38053 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 30/09/2002
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1139
3. Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 13986/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IC LI, n. in Yugoslavia l'8.1.1970, e da PA RJ, n. in Serbia il 5.2.1957, avverso le ordinanze in data 27.3.2002 della Corte di Appello di Bologna, con le quali sono state dichiarate inammissibili le istanze di ricusazione proposte dai predetti IC e PA nei confronti del G.U.P. del Tribunale di Bologna.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con le impugnate ordinanze la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibili le istanze di ricusazione proposte dal IC e dalla PA nei confronti del G.U.P. del Tribunale di Bologna, sollevate da predetti imputati dei reati di cui al D. L.vo n. 286/98 ed alla L. n. 75/58 per avere il G.U.P. espresso valutazioni sulla conferenza indiziaria, sulla gravita dei titoli di reato contestati e sulle esigenze cautelari con ordinanza in materia de libertate emessa in data 27.2.2002. La Corte territoriale ha osservato che l'ordinanza sulla libertà personale degli imputati è stata emessa dal G.U.P. nella medesima fase processuale, afferente alla celebrazione dell'udienza preliminare, di talché tale pronuncia non determina alcuna forma di pregiudizio rilevante ai sensi del dettato costituzionale in tema di imparzialità e neutralità del giudice secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte Costituzionale.
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso gli imputati, generalizzati in epigrafe, che la denunciano per violazione della legge processuale ed in subordine deducono l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non esclude che possa partecipare al giudizio abbreviato il G.U.P. che abbia rigettato una richiesta di revoca della misura cautelare, in relazione al disposto degli art. 3, 24,25, 27, 101 e 111 della Costituzione.
Osservano i ricorrenti che la pronuncia sulla libertà personale degli imputati costituisce causa di incompatibilità del G.U.P. allo svolgimento della fase cognitiva del processo, con particolare riferimento alla celebrazione del giudizio abbreviato, dovendosi escludere in tal caso il permanere della imparzialità del G.U.P., analogamente a quanto già previsto dall'art. 34 c.p.p. con riferimento al G.I.P..
Il ricorso è manifestamente infondato, così come la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.. Va premesso che la situazione di incompatibilità dedotta dai ricorrenti è determinata dalla emanazione da parte del G.U.P. di provvedimenti, afferenti alla misura cautelare, quale giudice dell'udienza preliminare nel corso della celebrazione della predetta udienza.
Orbene, la cognizione di atti processuali da parte del G.U.P. nell'ambito della stessa fase processuale, costituita dall'udienza preliminare, non solo non è prevista dall'art. 34 c.p.p., quale causa di incompatibilità del medesimo giudice alla prosecuzione del giudizio, anche se debba assumere, su richiesta dell'imputato, la più ampia cognizione propria del giudizio abbreviato, ma la carenza di previsione di una siffatta incompatibilità neppure costituisce motivo di illegittimità costituzionale del medesimo art. 34 c.p.p.. Secondo il consolidato insegnamento della Corte Costituzionale, invero, "il processo, per sua natura costituito da una sequenza di atti, non può essere frammentato, isolando ogni atto che comporti una decisione preordinata, accessoria o incidentale rispetto al giudizio di merito e attribuendo ogni singola decisione a giudici diversi da quello legittimamente investito del merito - la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della cautela, basata su produzioni o acquisizioni dibattimentali, è effettuata dal giudice legittimamente investito della causa di merito, nella quale è attratta la delibazione cautelare costituente solo un momento di cognizione incidentale" (cfr. Corte Cost. sent. 31.5.1996 n. 177;
sent. 1996 n. 131). L'incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento è, invece, determinata dalla adozione di provvedimenti in base alla valutazione di indizi o prove inerenti alla responsabilità penale dell'imputato in fasi precedenti a quelle delle quali il giudice è investito.
È stato, infatti, ulteriormente precisato dalla Corte Costituzionale (sent. 232/1999) che "l'imparzialità del giudice non è pregiudicata da una valutazione, anche di merito, se compiuta all'interno della medesima fase processuale" (cfr. anche ord. n. 443 del 1999 che ha dichiarato la inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. con riferimento alla pretesa incompatibilità del giudice de, dibattimento che, nella fase degli atti preliminari, si sia pronunciato su misure cautelari personali nei confronti dell'imputato).
Va infine rilevato che il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione non introduce un concetto di terzietà ed imparzialità
del giudice diverso da quello elaborato dalla citata giurisprudenza costituzionale.
Il riferimento dei ricorrenti alla incompatibilità del G.I.P. a partecipare alla fase di cognizione del processo, prevista dall'art. 34, secondo comma bis, c.p.p. e, pertanto, del tutto improprio, essendo riferita tale incompatibilità ad un organo giurisdizionale che ha preso cognizione di atti del processo della fase delle indagini preliminari e non solo - come nel caso in esame il G.U.P. - dal momento in cui è stato correttamente investito per la celebrazione dell'udienza preliminare nel cui ambito può e deve esercitare i poteri giurisdizionali che la legge gli attribuisce. Per le anzidette ragioni la dedotta questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, dovendosi altresì, rilevare che nessuna puntuale argomentazione è stata sviluppata dai ricorrenti in relazione ai singoli parametri costituzionali indicati, oltre al già esaminato riferimento alla diversa disciplina diversa in tema di incompatibilità per la funzione giurisdizionale del G.I.P..
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende non versandosi in ipotesi di carenza di colpa delle parti ricorrenti nella detersone della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186,2000 in G.U. 21.6.2000 n. 26); somma che viene fissata, in ragione dei motivi della inammissibilità, nella misura di Euro 500.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti IC LI e PA RJ al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché al pagamento della somma di 500 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2002