Sentenza 4 dicembre 1997
Massime • 2
Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericolose di cose - non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche, essendo sufficiente che esse superino il limite della normale tollerabilità, valicato il quale le emissioni stesse diventano moleste con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. Ed invero il discrimine tra una condotta lecita ed una illecita, ai fini della configurabilità del reato in esame, è il superamento di tale limite, in riferimento al disposto dell'art. 844 cod.civ.: superamento che sarebbe penalmente rilevante anche in presenza di una specifica autorizzazione all'impiego di sostanze esalanti. (Nel caso di specie si trattava di emissioni provocate da sostanze, quali oli minerali, solventi e benzine, usate dall'imputato, senza che peraltro esistesse alcuna autorizzazione, per l'attività di meccanico - svolta nel suo garage condominiale, trasformato in una officina per riparazioni meccaniche e messe a punto - ed idonee a molestare, secondo la contestazione, le persone residenti nelle unità abitative dello stesso edificio: la Suprema Corte ha ritenuto legittima la configurabilità della contravvenzione in questione, in relazione a tale concreta fattispecie, ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericoloso di cose (nel caso di specie, emissioni di vapori) - non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone: detta attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/1997, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno SACCUCCI Presidente del 4/12/1997
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo TARDINO " N.1776
3. " Emilio GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI " N.37135/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona;
e da TI OM, costituito nel procedimento penale a carico di DE RO Floriano, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Pretore di Ancona, in data 6.6.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P. G. Dott. Oscar CEDRANGOLO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Arturo ALFIERI
OSSERVA
Il DE MA - imputato di contravvenzione all'art. 674 c.p., perché, mediante riparazioni meccaniche da lui esercite in un garage, provocava immissioni di vapori e sostanze volatili degli olii minerali utilizzati oltre i limiti consentiti, e comunque idonee a molestare le persone residenti nelle unità abitative dell'edificio - veniva assolto dal Pretore, perché il fatto non sussiste, con la sentenza oggi in esame.
Riteneva il primo giudice non raggiunta la prova che emissioni moleste le quali, secondo i denuncianti, provocavano disturbi fisici e malesseri - discendessero direttamente dall'attività di meccanico svolta, non continuativamente, dal prevenuto nel suo garage. Era certo che costui vi aveva allestito una attrezzatura utilizzabile per riparazioni meccaniche e messe a punto, ma non era provato che la utilizzazione di sostanze necessarie, allo scopo (come olii minerali, solventi e benzine) avvenisse oltre i limiti consentiti. Trattandosi di sostanze in libera vendita e di lecito uso, il loro impiego non integrava uno di quei casi non consentiti dalla legge (legge non identificabile nel regolamento condominiale) descritti dall'art. 674 c.p.. DE resto, nel corso di una ispezione compiuta dai vigili urbani era emerso che tutte le dette sostanze erano conservate in confezioni chiuse, le atte di benzina erano vuote, non si avvertivano odori e il locale era pulito. Nulla, quindi, consentiva di ritenere provata l'esistenza di emissioni di alcun tipo, al contrario di quanto dichiarava una denunciante. E se le parti civili costituite avevano obiettato che l'ispezione di cui sopra era stata in qualche modo annunciata, era anche emerso che il DE MA svolgeva abitualmente altra attività lavorativa;
e conclusivamente, poiché le denunce non potevano considerarsi prova delle emissioni, ne' i denunciati disturbi apparivano dalla documentazione medica prodotta, doveva escludersi la sussistenza del reato.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il P.G. di Ancona, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. Era giuridicamente infondato l'assunto secondo il quale la libera vendita delle sostanze impiegate dal prevenuto non integrasse uno dei casi non consentiti dalla legge e che questa non potesse, comunque, identificarsi nel regolamento condominiale: l'art. 674 c.p. non punisce soltanto l'impiego di sostanze vietate, ma anche di quelle che, comunque, arrechino disturbo e molestia alle persone, nell'ambito di un'attività che, peraltro, nel caso di specie non era autorizzata. Cosicché, per integrare la contravvenzione in esame, era sufficiente appunto il disturbo dei vicini, indipendentemente dal riferimento al limite della normale tollerabilità
E del resto, si tratta di un reato di pericolo.
Ma la sentenza impugnata appariva anche illogicamente motivata, laddove ignorava le precise testimonianze dei denuncianti, nonché la documentazione medica da costoro prodotta;
mentre, a lato della accertata circostanza secondo la quale il DE MA aveva trasformato il garage in un'autofficina (tale era l'esito dell'ispezione dei vigili urbani), il Pretore non aveva considerato che la medesima era avvenuta nella piena e previa conoscenza dell'interessato, sicché lo stato dei luoghi esaminato dagli ispettori non poteva dare elementi certi di valutazione. Una cosa era però era chiaro: l'imputato aveva trasformato il garage condominiale in officina per riparazioni meccaniche e tale dato doveva essere valutato nel complessivo quadro probatorio.
Anche la costituita p.c. impugnava (con atto qualificato come appello, ma convertito in ricorso) la sentenza pretorile, denunciando gli stessi vizi di motivazione sopra elencati e valorizzando la documentazione medica attestante i disturbi provocati dalle esalazioni provenienti dal garage del prevenuto, nonché la corrispondenza condominiale intercorsa.
Il DE MA inviava memoria difensiva, ex art. 121 c.p.p., con la quale partitamente contestava le affermazioni di controparte, evidenziava gli esiti delle ispezioni, sottolineava la negatività delle testimonianze sulla esistenza di lavori provocanti esalazioni ed emissioni dannose, negava la loro verificazione e rilevava come nessuna prova di reità si fosse formata a suo carico.
Il ricorso del P.G. (nel quale deve ritenersi assorbita l'impugnazione della p.c. costituita) è fondato.
L'argomento dal quale è partito il primo giudice - che ha affermato la liceità del libero mercato delle sostanze, le cui esalazioni si contestava all'imputato essere moleste alle persone - e per il quale il relativo uso mai potrebbe (anche se reiterato, abbondante, frequente, come si legge in sentenza) integrare uno dei casi "non consentiti dalla legge", è destituito di giuridico fondamento. A parte la irrilevanza di un richiamo al regolamento condominiale, è pacifico che, per la sussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p., non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche (e che, quindi tollerabilità, valicato il quale le emissioni diventano moleste con conseguente, va aggiunto, derivino dall'impiego di sostanze vietate ex se), essendo sufficiente che esse superino il limite della normale pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice (cfr. Sez. I, 18.11.1993, n. 1163). È infatti costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che il discrimine fra una condotta lecita e una condotta illecita, e una illecita, ai fini che qui rilevano, sia appunto il superamento di tali limiti, in riferimento al disposto dell'art. 844 cod. civ. (cfr. Sez. I, 1.12.1995, n. 1644); superamento che sarebbe penalmente rilevante anche in presenza di una specifica autorizzazione all'impiego di sostanze esalanti (vedasi, in tal senso, Sez. I, 7.11.1995, n. 1391). Mentre nel caso in esame, tale autorizzazione neppure sussisteva, essendo pacifico che - come riconosce lo stesso Pretore - il DE MA avesse trasformato il proprio garage condominiale in una officina per riparazioni meccaniche e messe a punto.
Chiarito l'aspetto della ermeneutica giuridica e dunque delineato l'ambito nel quale il primo giudice avrebbe dovuto condurre la sua indagine al fine di accertare se vi fosse violazione di norme penali, va poi rilevata l'assoluta incongruenza delle motivazioni con le quali il reato è stato escluso.
Intanto, per la sussistenza della contravvenzione non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè a offendere, imbrattare, molestare persone (cfr. Sez. I, 26.10.1995, n. 1269). In proposito, occorre rilevare che il Pretore, dopo avere affermato l'avvenuta trasformazione ambientale sopra descritta, ha poi concluso, del tutto illogicamente che non vi fosse prova delle moleste esalazioni;
ciò ha fatto, richiamandosi all'esito di una ispezione dei vigili urbani, i quali avevano trovato l'ambiente netto, sano e ordinato: senza, peraltro, tenere conto che la medesima ispezione (andata a vuoto una prima volta per il divieto d'accesso opposto da un congiunto dell'imputato) quando si era svolta era stata ampiamente preannunciata, solo così spiegandosi lo stato dei luoghi esaminato. E, del resto, se, il DE MA non avesse voluto utilizzare l'ambiente per gli scopi ai quali lo aveva attrezzato, certamente non si sarebbe impegnato nella radicale trasformazione.
Il Pretore ha anche ritenuto insufficienti le prove delle molestie (ma, come si è detto, avrebbe invece dovuto indagare sulla astratta idoneità a tale fine) evidenziando la inadeguatezza delle denunce e dei supporti documentali addotti dai denuncianti. Al riguardo, gioverà riaffermare che l'attitudine delle persone, non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice - secondo le regole generali - fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi (cfr. Sez. I, 7.4.1995 n. 467). Questa Corte non intende, ovviamente, entrare nell'apprezzamento del materiale probatorio;
ma una sua riconsiderazione alla luce dei principi di diritto, si impone da parte del giudice di rinvio, nel caso in esame. In quella sede troveranno prevenuto nella memoria difensiva e che, prevalentemente, presentano aspetti di puro fatto, non ammissibili nella sede di legittimità. La sentenza impugnata deve dunque essere l'annullata; nel nuovo giudizio, che dovrà effettuarsi dal Pretore di Ancona, dovrà essere nuovamente motivata la decisione, tenendosi presenti le considerazioni giuridiche sopra svolte e colmandosi i riscontrati vizi della motivazione. Si provvede in merito alla P.C. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Pretura circondariale di Ancona.
Liquida ex actis le spese della parte civile per il presente grado in L. 820.000, di cui L. 800.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1998