Sentenza 13 novembre 1997
Massime • 1
I reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, e di getto pericoloso di cose hanno di regola carattere istantaneo, e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni siano connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo. (Fattispecie in materia di esercizio di un panificio).
Commentario • 1
- 1. INQUINAMENTO ACUSTICO: Art. 659 c.p. e rapporto tra le due ipotesi di reato.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/1997, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno SACCUCCI Presidente del 13/11/97
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. Relatore SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE Consigliere N.1612
3. " Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI Consigliere N.31517/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Pordenone nel procedimento penale a carico di GARBO Luigino, n.
8.4.1962 a Pordenone
avverso la sentenza 10.5.1997 del G.I.P. presso la Pretura di Pordenone
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni VACCA che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. presso la Pretura di Pordenone, investito della richiesta di emissione di decreto penale a carico di GARBO Luigino, imputato delle contravvenzioni di cui aqli artt. 659, co. 2, e 674, 2^ ipotesi, C.P. commesse il 28.2.1994 (reato permanente a tale data)" lo proscioglieva ex art. 129 C.P.P. con sentenza del 10.5.1997, ritenendo prescritti i reati. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura, denunciando violazione dell'art. 158 C.P. e vizio di motivazione in quanto l'imputazione riguardava reati permanenti, ne' la permanenza risultava in alcun modo cessata, sicché il termine prescrizionale non aveva ancora iniziato la sua decorrenza.
Va premesso che i reati in questione hanno di regola carattere istantaneo, e solo eventualmente permanente (cfr. Cass., Sez. 1, 19.10.1985, Ferrofino;
25.2.1989, Mazzoni); la permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni siano connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo (cfr. Cass., Sez. I, 20.6.1986, Screstani;
30.8.1995, Zanforlini). Nel caso di specie secondo il capo d'imputazione gli illeciti erano stati commessi nell'esercizio di un panificio. Poiché è indicata una data fino alla quale si era verificata la permanenza non può presumersi "sic et simpliciter" che le violazioni si siano ulteriormente protratte, trattandosi, come si è detto, di reati non necessariamente permanenti e la cui protrazione è legata alla continuità dell'attività produttiva e alla mancanza di rilevanti interruzioni nel suo svolgimento. Il mero richiamo del ricorrente alla regola secondo la quale la prescrizione decorre dal momento in cui è cessata la permanenza non è dunque sufficiente, poiché il giudice di merito ha ritenuto, con apprezzamento in fatto, che la consumazione dei reati risultasse cessata alla data indicata nell'imputazione, ne' vengono mossi specifici rilievi sulla logica del percorso motivazionale che ha portato a tale conclusione, sotto altri aspetti incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1998