Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 3
L'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo notificato allorché, dallo stesso contesto dell'atto, sia possibile accertare l'attribuibilità dell'atto stesso a chi deve esserne l'autore, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo. (Fattispecie in tema di ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa).
L'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non vieta al prefetto la possibilità di attribuire, con delega espressa, ad organi del proprio ufficio, e specificamente al vice prefetto, la funzione di emettere l'ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada.
L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9441 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE LO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 11, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI VITERBO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 22/98 della Pretura di CIVITA CASTELLANA, depositata il 13/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 26/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De EN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso in data 16.5.1997 FA De EN proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Viterbo gli ingiungeva di pagare la somma di L 1.090.800, per violazione dell'art. 142/9 C.d.S., accertata dalla Pol-Strada di Viterbo in data 19.7.1996.
Rilevava l'opponente di non avere commesso la violazione addebitatagli e muoveva altresì una serie di contestazioni avverso le modalità di accertamento dell'infrazione e avverso la validità dell'ordinanza ingiunzione priva di sottoscrizione. Si costituiva in giudizio il Prefetto di Viterbo tramite funzionari della Prefettura e resisteva all'opposizione.
Il Pretore di Civita Castellana con sentenza in data 13.2.1998 respingeva l'opposizione.
Per la cassazione della sentenza del Pretore propone ricorso fondato su tre motivi FA De EN.
Non svolge attività difensiva il Prefetto di Viterbo. Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16.12.1992 n 495, in relazione all'art. 360 c.p.c. Rileva che erroneamente il Pretore di Civita Castellana ha ritenuto fondato l'accertamento dell'eccesso di velocità sulla base della mancata prova da parte dell'opponente dell'esistenza in concreto di un elemento perturbatore idoneo a determinare il cattivo funzionamento dell'apparecchio rilevatore.
Cosi facendo il giudice di merito ha invertito l'onere della prova, nonostante il Prefetto di Viterbo avesse richiesto l'ammissione della prova testimoniale.
In particolare i verbalizzanti se escussi come testi avrebbero dovuto precisare come fosse stata tarata l'apparecchiatura; come avessero raggiunto la certezza che la stessa funzionasse perfettamente;
chi avesse effettuato le varie operazioni e se essi fossero stati presenti al rilevamento.
La violazione anche di uno solo degli indicati elementi avrebbe comportato certamente la nullità dell'accertamento. Inoltre le apparecchiatura utilizzate per il rilevamento della velocità devono essere debitamente omologate e poiché la circostanza non si ricava dal verbale, la Prefettura di Viterbo avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuta omologazione, producendo copia del relativo atto.
Il motivo è infondato e va quindi disatteso.
Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato che l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità si presume, in base al generale principio di presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, fino a quando, con riferimento al caso specifico, siano dimostrati, dall'opponente, inconvenienti che ostino al regolare funzionamento dello strumento stesso.
Nella specie il De EN ha solo formulato delle ipotesi senza peraltro fornire alcun elemento in base al quale il giudice di merito potesse ritenere che lo strumento non appartenesse ad un tipo omologato dal Ministero dei LL.PP., che non fosse stato regolarmente tarato , che non fosse stato azionato dagli agenti verbalizzanti, presenti al rilevamento dell'infrazione.
Nè contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente è necessario che ogni strumento rilevatore, concretamente utilizzato, sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei LL.PP., prima dell'uso, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato.
Il primo motivo va quindi disatteso.
Con il secondo motivo il De EN censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 200 C.d.S. Rileva che gli agenti operanti avrebbero dovuto immediatamente contestare l'infrazione rilevata o quanto meno motivare in ordine alle ragioni che in concreto tale contestazione immediata avevano impedito.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero va rilevato che ai sensi dell'art. 200 del C.d.S. l'infrazione quando è possibile deve essere immediatamente contestata e che in base all'art. 384 lett. e) del Reg. al C.d.S. fra le ipotesi di impossibilità di contestazione immediata devono ricomprendersi quelle relative alla violazione dei limiti di velocità, accertata "per mezzo di apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero qualora il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Dal combinato disposto delle norme riportate si desume che la contestazione può non essere immediatamete effettuata nelle ipotesi di cui all'art. 384 lett. e) purché gli agenti operanti indichino nel p.v., qualora ricorra l'ipotesi in cui in sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, quale sia stato in concreto il motivo che abbia reso impossibile la contestazione stessa, nell'immediatezza dell'infrazione.
Ciò premesso si rileva che il ricorrente si è lamentato che, in concreto, i verbalizzanti avrebbero potuto contestare l'infrazione, prospettando a sostegno della propria tesi una serie di elementi di fatto che tale tesi avvalorerebbero.
Tale tipo di censura non è proponibile nel giudizio di legittimità in quanto finalizzata ad un riesame del materiale probatorio, già vagliato dal giudice di merito, con la conseguenza che la censura teste riassunta va dichiarata inammissibile.
In relazione poi alla doglianza attinente alla mancata indicazione nel p.v. del motivo specifico dell'omessa contestazione immediata dell'infrazione si osserva che tale censura è stata proposta per la prima volta con il ricorso in esame, talché, trattandosi di domanda nuova, non può essere esaminata dal Collegio.
Il secondo motivo va quindi dichiarato interamente inammissibile. Con il terzo motivo articolato in due distinte censure il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto priva di sottoscrizione ed in quanto emessa dal Vice Prefetto Ispettore, in carenza di potere, non essendo delegabile dal prefetto il potere di formare l'ordinanza ingiunzione.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero, riguardo alla prima censura, va rilevato che questa Corte Suprema ha più volte precisato che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi allorché, dallo stesso contesto dell'atto, sia possibile accertare l'attribuibilità dell'atto stesso a chi deve esserne l'autore, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo.
Nella specie il giudice di merito ha accertato che l'ordinanza ingiunzione proveniva dal soggetto legittimato ad emetterla, mentre il ricorrente non ha chiesto al giudice di merito accertamenti in ordine all'esistenza della sottoscrizione sull'originale dell'ordinanza ingiunzione, talché la censura come su formulata deve ritenersi infondata, integrata, con le argomentazioni che precedono, la motivazione dell'impugnata sentenza, conforme a diritto in relazione al dispositivo.
La prima censura va quindi disattesa.
In relazione alla seconda censura si osserva che nell'ambito della P.A., la cui struttura è connotata da un'organizzazione gerarchica, costituisce principio generale la delegabilità di singole funzioni ai collaboratori, addetti all'ufficio, da parte della autorità posta al vertice dell'ufficio amministrativo, sempre che abbiano le qualifiche e le cognizioni necessarie per lo svolgimento dei relativi compiti, salvo che la legge disponga in modo diverso, prevedendo espressamente la non delegabilità della specifica funzione. Nella specie non è dato desumere ne dall'art. 18 della L. 689/81 ne da altra norma di legge che il prefetto non possa delegare ad organi del proprio ufficio e specificamente al vice prefetto la funzione di esaminare gli scritti difensivi inviati alla prefettura dagli autori di violazione al codice della strada e di emettere poi le ordinanze ingiunzioni di pagamento, salvo l'obbligo, anch'esso desumibile dai principi generali che regolano l'ordinamento amministrativo, di rilascio di delega espressa, obbligo il cui assolvimento non risulta sia stato nella specie posto in dubbio.
Il terzo motivo va quindi interamente disatteso.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 23 comma 12 della L. 689/81, per non avere il Pretore specificato in base a quali prove abbia ritenuto fondata la responsabilità del ricorrente medesimo.
Il motivo è infondato.
Invero il giudice di merito ha fatto riferimento, nel decidere, alla giurisprudenza di questa Corte Suprema che ha ritenuto che si possa attribuire valenza agli accertamenti effettuatì dall'autovelox, salvo l'onere dell'opponente di fornire la prova dell'esistenza di specifici fatti perturbatori che abbiano inciso sul regolare funzionamento dell'apparecchio.
Prova che nella specie non era stata data dal ricorrente per cui non necessaria si palesava l'escussione dei verbalizzanti, essendo sufficienti a fondare la responsabilità del De EN gli accertamenti desumibili dall'autovelox.
Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Nulla spese non avendo il Prefetto di Viterbo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 26 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001