Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, nell'ipotesi in cui il giudice provveda, ai sensi dell'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., alla sostituzione di una misura cautelare in atto con altra più grave, ovvero all'aggravamento delle sue modalità di esecuzione, è necessaria la formulazione di una richiesta da parte del P.M., determinandosi altrimenti la nullità assoluta del provvedimento applicativo a norma dell'art. 178, lett. b), cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui il giudice ha disposto la misura custodiale all'esito del giudizio direttissimo, senza che vi fosse una richiesta di aggravamento della misura degli arresti domiciliari da parte del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2008, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2769
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 022405/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI LV, N. IL 05/09/1977;
avverso ORDINANZA del 08/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. DE FALCO G..
RITENUTO IN FATTO
Che il ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la custodia cautelare in carcere disposta in sostituzione degli arresti domiciliari per la violazione dell'obbligo di allontanarsi dal luogo di custodia;
che il Tribunale del riesame ha condiviso la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura carceraria oltre che per la trasgressione degli obblighi anche per la inidoneità di altra misura diversa da quella della custodia in carcere, tento conto dell'allontanamento di RT dalla propria abitazione soltanto quattro giorni dopo l'applicazione della misura;
che la prognosi negativa, formulata anche in relazione ai precedenti penali, rendeva inidonea la misura degli arresi domiciliari concessi dopo la condanna a quattro anni di reclusione per rapina;
che peraltro la difesa ha dichiarato di non essere ancora in possesso della dichiarazione di disponibilità di altri a ospitare RT in regime di arresti domiciliari e ciò rende astrattamente impraticabile il ricorso a tale misura;
che il ricorrente deduce l'erronea valutazione da parte del giudice del riesame del provvedimento impugnato con il quale non è stata imposta la custodia in carcere, bensì la misura degli arresi domiciliari la cui esecuzione è stata condizionata però alla disponibilità di accoglimento di familiari conviventi;
che il fraintendimento integra il vizio di motivazione poiché non è stato esaminata la violazione dell'art. 292 e 274 c.p.p. per avere condizionato l'esecuzione degli arresi domiciliari all'accettazione dei famigliari, senza che vi fossero problemi relativi alla convivenza;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il giudice al quale è stata segnalata la trasgressione degli obblighi inerenti la misura cautelare ha il potere ex art. 276 c.p.p. di attivarsi d'ufficio a seguito della segnalazione a opera degli organi di polizia;
che l'attivazione della procedura di cui all'art. 276 c.p.p. ha carattere sanzionatorio e prescinde dalla situazione normativa descritta dall'art. 299 c.p.p., comma 4, che attiene all'ipotesi di misure più gravi applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero ricorrendo un aggravamento delle esigenze cautelare;
che nel caso in esame, però, la fase dell'attivazione d'ufficio del giudice era esaurita e, pertanto, avrebbe dovuto essere applicata tale ultima disposizione, in quanto il provvedimento di custodia in carcere è stato disposto all'esito del giudizio direttissimo, senza che vi fosse stata una richiesta di aggravamento della misura da parte del pubblico ministero, il quale ha invece - come risulta dal verbale d'udienza e dallo stesso provvedimento adottato dal giudice del dibattimento - richiesto l'applicazione degli arresti domiciliari;
che, affinché il giudice provveda alla sostituzione di una misura cautelare già in atto con altra più grave ovvero all'aggravamento delle modalità applicative è necessario uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla "richiesta" del pubblico ministero;
che - al di là della singolarità dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari subordinata all'accoglimento dell'imputato da parte dei suoi famigliari e l'aggravamento della misura solo in caso di rifiuto di costoro - il giudice del dibattimento all'esito del giudizio ha applicato una misura più grave rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero in palese violazione dell'art. 299 c.p.p., comma 4;
che in materia cautelare è precluso al giudice di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal pubblico ministero e, ove ciò si verifichi, si configura nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b), riferita alla partecipazione del pubblico ministero ad una fase incidentale del procedimento in cui il giudice non ha piena cognitio;
che, pertanto, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento adottato dal giudice del dibattimento all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza 22 aprile 2008 del Tribunale di Napoli. Dispone l'immediata liberazione di LV RT se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009