Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 2
In tema di responsabilità da reato degli enti, l'ordinanza che illegittimamente rigetta la richiesta di applicazione della pena, formulata ai sensi dell'art.63 d.lgs. 6 giugno 2001, n. 231, non è abnorme, in quanto è espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e non determina alcuna stasi processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rigetto della richiesta di patteggiamento è suscettibile di impugnazione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio).
In tema di responsabilità da reato degli enti, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è consentita sia nel caso in cui l'illecito amministrativo preveda la sola sanzione pecuniaria, sia nel caso di illecito punito con la sanzione interdittiva temporanea, a condizione che il reato presupposto sia suscettibile di definizione con il patteggiamento.
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Sulla nozione di interesse o vantaggio. A vent'anni esatti di distanza dall'introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità delle persone giuridiche, mediante il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la giurisprudenza di legittimità chiamata a pronunciarsi in tutti quei casi (per la verità assai limitati) in cui l'ente riveste la qualifica di imputato, ha avuto modo di evidenziare alcuni aspetti pratici di particolare interesse che spaziano, in particolare, dalla possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dello stesso ovvero, nel caso in esame, sull'applicazione delle sanzioni interdittive a seguito di richiesta di patteggiamento. Al fine di evidenziare le problematiche pare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2017, n. 14736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14736 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
14736-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 2 00 NZ Rotundo CC 20/12/2017 Laura Scalia R.G.N. 45555/2017IO Corbo Maria Sabina Vigna Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Ilva S.p.a. Riva RN EL S.p.a. nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la ordinanza del 30/06/2017 della Corte di assise di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
за RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di assise di Taranto ha rigettato la richiesta di applicazione della pena formulata, ai sensi degli artt. 63 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 444 cod. proc. pen., da Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria e Riva RN EL S.p.a. in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui agli artt. 24-ter, comma 2, 25, 25-undecies, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 (contestati al capo QQ della decreto dispositivo del giudizio), di cui agli artt. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001 (contestati al capo RR) e di cui agli artt. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001 (contestati al capo SS).
2. La Corte di assise di Taranto nel provvedimento impugnato ha motivato il rigetto di tali richieste, rilevando la insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 63 d. lgs. n. 231 del 2001. Nessuno degli imputati persone fisiche aveva, infatti, richiesto la applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., né il procedimento era definibile in tali forme "vista l'estrema gravità e pluralità dei reati (si pensi a quello di cui all'art. 439 cod. pen. che prevede come minimo edittale la pena di quindici anni di reclusione)"; gli illeciti amministrativi dipendenti da reato contestati non erano, inoltre, puniti in concreto con la sola pena pecuniaria. La sanzione concordata con il Pubblico Ministero era, pertanto, "sommamente inadeguata" e non rispondente ai canoni di proporzionalità rispetto alla estrema gravità dei fatti oggetto di contestazione.
3. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione l'avv. Filippo Sgubbi nell'interesse di Ilva S.p.A. e gli avv.ti Carlo Enrico Paliero e Pasquale Annichiarico nell'interesse di Riva RN EL S.p.a., e ne chiedendo l'annullamento, essendo la stessa viziata da abnormità.
4. L'avv. Filippo Sgubbi nell'interesse di Ilva S.p.a. ha dedotto l'abnormità strutturale dell'ordinanza impugnata, in quanto la stessa costituiva esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma si poneva completamente al di fuori dello stesso;
la Corte di assise di Taranto aveva, infatti, assunto a fondamento della propria decisione una situazione processuale radicalmente diversa da quella che il d.lgs. n. 231 del 2001 prevede per il processo nei confronti dell'ente. Era risultato violato il disposto dell'art. 63 del d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto, nel motivare la incongruità della pena concordata, la Corte di assise di Taranto aveva fatto riferimento a reati, quali quello di avvelenamento di acque o 2 di sostanze alimentari di cui all'art. 439 cod. pen., che non costituiscono delitti presupposto della responsabilità da reato dell'ente. La Corte di assise di Taranto aveva, inoltre, ritenuto che i presupposti per il patteggiamento dell'ente delineati dall'art. 63 del d.lgs. n. 231 del 2001 dovessero essere interpretati come cumulativi e non già come alternativi ed aveva, inoltre, attribuito valenza ostativa alla previsione negli illeciti amministrativi contestati delle sanzioni interdittive, laddove la giurisprudenza di legittimità ritiene che il patteggiamento dell'ente sia compatibile con la applicazione della sanzione interdittiva in via temporanea. L'ordinanza impugnata si rivelava, inoltre, manifestamente illogica ai sensi degli artt. 10, comma secondo, 21, comma secondo, 25 septies comma 1, del d.lgs n. 231 del 2001, atteso che la sanzione ritenuta incongrua dalla Corte di assise di Taranto costituiva il massimo edittale applicabile nella specie, tanto con riferimento alla sanzione pecuniaria che a quella interdittiva.
5. Gli avvocati Carlo Enrico Paliero e Pasquale Annichiarico, nell'interesse di Riva RN EL S.p.a., deducono l'abnormità strutturale dell'ordinanza impugnata per carenza di potere in concreto, essendo il provvedimento stato "emesso al di fuori dei casi consentiti e al di là di ogni ragionevole limite". L'ordinanza impugnata era, infatti, abnorme, in quanto aveva fondato il rigetto della applicazione della sanzione su richiesta, muovendo dalla considerazione della cornice edittale di delitti che non sono previsti quale presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente. La Corte di assise di Taranto aveva ritenuto cumulativi i presupposti di cui all'art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001 ed, inoltre, aveva affermato che la preclusione al patteggiamento consegue alla mera previsione della sanzione interdittiva temporanea. In tal modo la Corte di assise aveva posto in essere uno stravolgimento dei requisiti di ammissibilità previsti dal d.lgs n. 231 del 2001. In via subordinata, la ricorrente deduceva la illegittimità costituzionale dell'art. 448 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede un mezzo di impugnazione prontamente esperibile avverso le ordinanze reiettive del patteggiamento emesse in limine al dibattimento, al pari di quanto affermato da Sez. 1, n. 21234 del 2 febbraio 2017 in tema di ordinanza dichiarativa della inammissibilità della richiesta della messa alla prova.
6. Con memoria depositata in data 4 dicembre 2017, l'avv. Michele Lioi, nell'interesse delle parti civili CODACONS- Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori-, e delle parti 3 civili NZ EG, PP CU, SA RE, TA TA, CO LL, MA ON, AN PO, RE CA, AP CA, CE OL AS, IO D'GH, MA De CE, TE De RI, RU ELOR, SI Di ZI, AN RR, PI LC ha depositato una memoria difensiva, deducendo la inammissibilità dei ricorsi, non essendo l'ordinanza impugnata atto abnorme, in quanto costituiva esercizio di un potere conferito dalla legge processuale. Infondate erano, inoltre, le censure formulate dai ricorrenti, in quanto non sussistevano le condizioni per accedere alla applicazione di pena nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 231 del 2001. 7. In data 19 dicembre 2017 l'avv. Francesca Conte, nell'interesse delle parti civili Al Faro s.r.l. e Societ Enery S.p.a., ha depositato conclusioni scritte e note spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto il provvedimento impugnato risulta illegittimo, ma non già abnorme.
2. Fondati si rivelano, invero, i rilievi critici formulati dai ricorrenti in punto interpretazione dei presupposti per accedere alla applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001. 2.1. La Corte di assise di Taranto, infatti, nel rigettare la istanza di applicazione pena formulata da Ilva s.p.a. e da Riva RN EL s.p.a., al fine di argomentare la inadeguatezza della pena concordata, ha erroneamente richiamato il delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari di cui all'art. 439 cod. pen., che, tuttavia, non è contemplato nel novero dei reati presupposto delineato nella sezione terza del capo I del d.lgs. n. 231 del 2001 e, pertanto, non può fondare la applicazione della responsabilità amministrativa da reato nei confronti dell'ente. L'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2001, del resto, nell'enunciare il principio di legalità in tale ambito normativo, espressamente prevede che l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. 4 2.2. Nel provvedimento impugnato, inoltre, la Corte di assise di Taranto ha ritenuto che i presupposti delineati dall'art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001 per consentire l'accesso alla applicazione della sanzione su richiesta debbano sussistere congiuntamente, laddove, già la inequivoca formulazione letterale della disposizione, prima ancora che la volontà del legislatore, rende evidente come i medesimi siano alternativi e non già cumulativi.
2.3. La Corte di assise di Taranto, da ultimo, ha equivocato il riferimento alla interdizione che figura nel comma secondo dell'art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001, ritenendo che la stessa assuma valenza ostativa anche ove applicata in via temporanea, come nelle ipotesi degli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 25, 25-undecies, 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001 e contestati agli enti ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, rilevato come l'ente possa patteggiare la sanzione per illeciti per i quali sia contemplata la sanzione interdittiva in via temporanea (Sez. 2, n. 45130 del 30/10/2008, Rosa, Rv. 243182; Sez. 3, n. 45472 del 08/06/2016, Talian, non massimata sul punto). L'applicazione della sanzione su richiesta di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 231 del 2001 è, infatti, consentita in tutti i casi in cui l'illecito dipendente da reato risulti in concreto sanzionato con la sola sanzione pecuniaria. Al di fuori di questi casi l'applicazione della pena è, comunque, ammessa se il procedimento penale avente ad oggetto il reato presupposto dell'illecito è definito o "definibile" a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.; in tali casi l'ente potrà "patteggiare" la sanzione anche se l'illecito sia astrattamente punibile con la misura interdittiva temporanea e la riduzione di pena di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. sarà operata "sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria" (art. 63, comma 2); mentre nel caso in cui il giudice ritenga che "debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta" (art. 63, comma 3).
3. I ricorrenti hanno dedotto, con varietà di accenti, ma concordemente, che i predetti vizi determinano la abnormità strutturale del provvedimento impugnato. L'ordinanza di rigetto della Corte di assise di Taranto costituisce, infatti, il frutto dell'esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma che se ne pone completamente al di fuori, in quanto ha assunto a fondamento una situazione processuale radicalmente diversa da quella che il d.lgs. n. 231 del 2001 contempla per il processo nei confronti dell'ente ed integralmente avulsa dallo stesso. 5 4. Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale doglianza si rivela infondata, in quanto le deviazioni dal paradigma di legge poste in essere dalla Corte di assise di Taranto non determinino la abnormità della ordinanza impugnata. Ed, invero, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, l'abnormità per essere tale - deve integrare, non un semplice vizio dell'atto in - sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, bensì sempre e comunque uno sviamento della funzione - - giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro quale è riconosciuta dall'ordinamento (Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). È perciò affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può, pertanto, presentarsi sotto due distinte forme, in quanto essa può riguardare tanto il "profilo strutturale", allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto "profilo funzionale", quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Non è, invece, abnorme il provvedimento del giudice che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisca espressione dei poteri riconosciutigli dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento.
5. L'ordinanza impugnata, pur viziata da errori di interpretazione dei presupposti per accedere alla applicazione della sanzione su richiesta per l'ente, si iscrive, tuttavia, nel perimetro del modello legale e non può ritenersi abnorme né in senso strutturale, giacché è espressamente prevista dall'ordinamento come esercizio di un potere specifico conferito dall'art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001 al giudice, né in senso funzionale, giacché essa non determina alcuna stasi processuale. Il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude, del resto, la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Somma, Rv. 259626, con riferimento all'ordinanza dibattimentale di ammissione delle prove;
Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000, Nocerino, Rv. 215957, relativa ad ordinanza dibattimentale di sospensione della prescrizione adottata 16 fuori delle ipotesi consentite;
Sez. 5, n. 6693 del 07/12/1998, Berlusconi, Rv. 212515, relativa ad ordinanza dibattimentale di revoca della prova ammessa). La categoria di creazione giurisprudenziale della abnormità è sorta, infatti, al fine di apprestare un rimedio, seppure di sola legittimità, avverso provvedimenti che risultino, per la singolarità e la stranezza del contenuto, avulsi dall'intero ordinamento processuale (Sez. U, n. 17 del 10712/1997, Di TA, Rv. 209603) e, pertanto, non può essere utilmente invocata ove un tale rimedio sia giù contemplato dall'ordinamento processuale. Se l'atto, quale espresso dal giudice, non rientra, infatti, tra quelli che compongono l'ordinato sviluppo del procedimento, fuoriuscendo dalle previsioni del legislatore, nella assenza di strumenti impugnatori per tale evenienza, è ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, in via residuale, il ricorso diretto per cassazione. L'abnormità, pertanto, già sul piano definitorio e funzionale, è una categoria che ricomprende gli atti processuali per i quali non sia previsto uno specifico meccanismo impugnatorio, che, tuttavia, nella specie sussiste. L'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della pena formulata ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, in forza del rinvio generale operato dall'art. 34 di tale testo normativo al codice di procedura penale, nei limiti della compatibilità, deve, infatti, ritenersi impugnabile solo unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., e non già immediatamente in cassazione quale atto abnorme. Anche sotto tale profilo, deve, pertanto, essere esclusa l'ammissibilità del ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento impugnato.
6. Manifestamente infondata si rivela, da ultimo, la censura di legittimità costituzionale formulata da Riva RN EL S.p.a. dell'art. 448 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede un mezzo di impugnazione prontamente esperibile avverso le ordinanze reiettive del patteggiamento emesse in limine al dibattimento, al pari di quanto affermato da Sez. 1, n. 21234 del 2 febbraio 2017 con riferimento alla ordinanza dichiarativa della inammissibilità della richiesta della messa alla prova. La eccezione di illegittimità costituzionale trae, infatti, origine da una lettura del diritto vivente superata da Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237, secondo la quale l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.
7. Alla stregua di tali rilievi entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e le società ricorrenti devono, pertanto, essere condannate, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che ciascuna società ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila euro in favore della cassa delle ammende. Non possono, inoltre, trovare accoglimento le domande di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili costituite che ne hanno fatto richiesta, in quanto le stesse si sono limitate a rassegnare le conclusioni scritte e la nota spese, senza svolgere alcuna deduzione atta a contrastare i motivi delle società ricorrenti. Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974, nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, che si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Così deciso il 20/12/2017. 30 MAR 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fabrizio D'Arcangelo NZ Rotundo Piera ES NZ RE مزد ملا 0 0