Sentenza 8 giugno 2016
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, le sanzioni interdittive sono sanzioni "principali" e non "accessorie; pertanto, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo medesimo.
Commentari • 3
- 1. Art. 9 - Sanzioni amministrativehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 63 - Applicazione della sanzione su richiestahttps://www.filodiritto.com/
- 3. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2016, n. 45472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45472 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2016 |
Testo completo
456/ 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1474 Elisabetta Rosi Mauro Mocci CC 08/06/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 35009/2015 Enrico Mengoni Giuseppe Riccardi - Relatore - ha pronunciato la seguente DEPOSITATA IN CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia 2 8 CTT 2016 Società Talian s.r.l. nel procedimento nei confronti di Società Talian s.r.l. avverso la sentenza del 13/04/2015 del Gip del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento parziale senza rinvio, con applicazione della sola sanzione interdittiva. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e la Società Talian s.r.l., ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 13 aprile 2015 con la quale il Gip del Tribunale di Venezia, difformemente dall'accordo ex artt. 444 cod. proc. pen. e 63 d.lgs. 231/2001, ha applicato congiuntamente alla Talian s.r.l. tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 d.lgs. 231 del 2001, anziché se i la sola sanzione interdittiva del divieto di pubblicità di beni e servizi che era stata concordata. Deducono il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 9, comma 2, 14 e 63 d.lgs. 231 del 2001, poichè, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, il sistema sanzionatorio previsto dal decreto sulla responsabilità degli enti prevede un sistema binario di sanzioni principali, pecuniarie e interdittive;
essendo, dunque, le sanzioni interdittive principali, e non già accessorie, non possono essere applicate in violazione dell'accordo raggiunto tra le parti ex art. 63 d.lgs. 231/2001. Inoltre, il divieto di pubblicizzare beni e servizi era stato concordato quale sanzione interdittiva proporzionata all'illeiito, in ragione della condotta collaborativa della Talian s.r.l., che aveva spontaneamente messo a disposizione, ai fini della confisca, una somma rilevantissima;
sicchè, in assenza di motivazione, l'applicazione cumulativa di tutte le sanzioni interdittive sarebbe altresì contraddittoria rispetto al quantum di pena pecuniaria, applicata nel minimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati.
2. La sentenza impugnata è stata emessa, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. e 63 d.lgs. 231 del 2001 nei confronti, tra gli altri, della Talian s.r.l., alla quale era imputata la responsabilità amministrativa, ex artt. 21-25 bis1 d.lgs. 231/2001, dei reati di cui agli artt. 515 cod. pen., per l'attività di commercializzazione di molluschi pescati abusivamente. Al riguardo, l'art. 25 bis1, comma 2, d.lgs. 231/2001 prevede che, "in caso di condanna (...) si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2". A sua volta, l'art. 9 distingue le quattro categorie di sanzioni - pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, specificando, al comma 2, che le sanzioni interdittive sono: 1) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni;
2) il divieto di contrarre con la P.A.; 3) l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti;
4) il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Al riguardo, la sentenza impugnata ha applicato tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, richiamando l'art. 25 octies d.lgs. 231/2001, e ritenendo che l'uso, nella disposizione, del plurale implichi che le sanzioni f St 2 interdittive debbano essere applicate tutte cumulativamente, quale conseguenza della condanna, e prescindendo dall'accordo delle parti.
2.1. Al riguardo, vanno richiamati i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell'ente, e si differenzia da quella configurata dall'art. 6, quinto comma, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell'ente (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239925); la natura principale della confisca, infatti, è stata affermata sul presupposto sistematico che "il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale -per così dire- "nucleare", incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è "sfaccettato", legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva. La tipologia delle sanzioni, come si chiarisce nella relazione al decreto, si presta ad una distinzione binaria tra sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive;
al di fuori di tale perimetro, si collocano inoltre la confisca e la pubblicazione della sentenza". È stato, altresì, evidenziato, anche sulla scorta della relazione di accompagnamento al decreto 231/2001, che "nell'ipotesi in cui l'accesso alla definizione concordata della sanzione consegua al "patteggiamento" ovvero alla "patteggiabilità" del reato presupposto qualora si tratti di un illecito amministrativo, per il quale va applicata, oltre alla pena pecuniaria, una sanzione interdittiva temporanea, anche quest'ultima deve formare oggetto dell'accordo delle parti, risultando riducibile la sua durata "fino a un terzo" a mente del comb. disp. dell'art. 63, comma 2 del decreto e art. 444 c.p.p., comma 1. Ciò è coerente con l'enucleazione di un sistema sanzionatorio, che, coniugando - come si legge nella relazione accompagnatoria - "il passato" e "il presente" delle sanzioni amministrative, risulta "essenzialmente binario", in quanto prevede accanto alla tradizionale sanzione pecuniaria, strumenti rivelatisi ben più efficaci nella lotta contro la criminalità di impresa, completando, quindi, "l'arsenale sanzionatorio", a mente dell'art. 9 del decreto, con la sanzione della 3 4 confisca e con quella della pubblicazione della sentenza. In tal modo all'interno del "sistema binario" viene individuata una triade di risposte punitive, distinguendosi la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive e la confisca che sono, tutte, "sanzioni principali", perché applicabili autonomamente - dalla "sanzione accessoria" della pubblicazione della sentenza, "la quale viene affiancata alle sanzioni di natura interdittiva, anche se è fuor dubbio che non ne condivide la natura, così che nel decreto riceve un 'autonoma disciplina" (così nella relazione accompagnatoria). Più esattamente le sanzioni interdittive, individuate dal cit. Decreto art. 9, comma 2, dalla lett. a) alla lett. e), costituiscono "sanzioni principali", con funzione prevalentemente general-preventiva, potendo, in ragione del tipo prescelto, paralizzare l'attività dell'ente oppure condizionarne l'operatività, attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie;
(...) sono, infine, "sanzioni obbligatorie", posto che, in presenza di una delle fattispecie tipicamente previste e di almeno una delle condizioni previste dal cit. art. 13, comma 1, lett. a) e b), il giudice ha l'obbligo - e non la facoltà di disporne - l'applicazione, salva, evidentemente, la discrezionalità della scelta secondo i criteri di cui al comb. disp. degli artt. 11 e 14" (Sez. 2, n. 45130 del 30/10/2008, Rosa, Rv. 243182). Tanto premesso, va ribadito il principio, consolidato in materia di "patteggiamento", e dunque valido anche nel corrispondente rito alternativo previsto, per la responsabilità amministrativa degli enti, dall'art. 63 d.lgs. 231/2001, secondo cui, nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti (ex multis, Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015, dep. 2016, Spagnuolo, Rv. 265823; Sez. 5, n. 1154 del 22/03/2013, dep. 2014, Defina, Rv. 258819; Sez. 2, n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825). Pertanto, poiché le sanzioni interdittive sono "sanzioni principali", non già "accessorie", come altresì desumibile dall'art. 14 d.lgs. 231/2001, che ne definisce i criteri di commisurazione e di scelta, richiamando il corrispondente art. 11 sulle sanzioni pecuniarie, esse devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al "tipo" e alla "durata". Ne consegue la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato cumulativamente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, ultra petita, in violazione dell'accordo processuale raggiunto 4 4 sull'applicazione della sola sanzione del divieto di pubblicizzazione di beni e servizi;
il rapporto negoziale intercorso tra le parti, infatti, preclude al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo e incide sul consenso prestato. Né appaiono, al riguardo, pertinenti i richiami giurisprudenziali contenuti nella sentenza impugnata, in quanto o estranei alla materia della responsabilità amministrativa degli enti (Sez. 5, n. 1154 del 22/03/2013, dep. 2014, Defina, Rv. 258819), o irrilevanti ai fini della questione di diritto proposta;
invero, nell'affermare il principio secondo il quale, con la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento a carico degli enti il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca, eventualmente nella forma per equivalente, del profitto del reato presupposto, rimanendo irrilevante che la stessa non sia stata oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011, Marone, Rv. 249823), la Corte ha ribadito la natura "principale" delle sanzioni pecuniarie, interdittive e della confisca, tuttavia chiarendo che la sottrazione di quest'ultima alla disponibilità delle parti, nella formulazione dell'accordo ex art. 63 d.lgs. 231/2001, deriva dall'art. 19 del medesimo decreto, che prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato.
3. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231 del 2001 non specificamente oggetto dell'accordo ex artt. 444 c.p.p. e 63 del predetto d.lgs. .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231 del 2001 non specificamente oggetto dell'accordo ex art. 444 c.p.p. e ex art. 63 del predetto d.lgs. . Così deciso in Roma il 08/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Elisabetta RosiThrived Ros EP RI QU