Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8172 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' * IN NO E DE POPOLO ITALIANO.81 7 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA RIMA DICASSAZIONELA CORTES Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente - R.G.N. 2615/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 5584/00 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere 18899Cron. 18 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 02/04/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ING. C. TT & C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO D'ALESSANDRO, giusta delega in atti;
ricorrente contro ... ZO NN MA, TI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA (OFI); intimati 2001 e sul 2° ricorso n° 05584/00 proposto da: 1578 -1- ZO NN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ING. C. TT & C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO D'ALESSANDRO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
TT FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA OFI;
- intimato avverso la sentenza n. 1/00 del Tribunale di IVREA, depositata il 20/01/00 R.G.N. 154/99 e 155/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato MARESCA;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il -2- rigetto del ricorso principale incidentale. -3- ed assorbito il ricorso 1 2615/2000 Svolgimento del processo Con ricorso del 18.12.1996 al Pretore del lavoro di Ivrea NN MA ZO conveniva in giudizio la società NG C.OL e C. s.p.a. (di seguito ICO) e la società OL SO ER s.p.a. (di seguito OPC) ed esponeva: che aveva lavorato alle dipendenze della ICO dal 1.4.1967 al 31.12.1995 nell'ufficio documentazione e marketing in Ivrea;
che in data 4.6.1996 la OPC aveva inviato alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e dell'art. 2112 C.C., comunicazione dell'avvenuto acquisto dell'azienda dalla ICO;
che nel luglio 1996 la OPC le aveva comunicato il trasferimento presso lo stabilimento di Scarmagno;
che, infine, avendo ella contestato il trasferimento e non avendo preso D'Ag. servizio nel luogo indicato, con lettera del 7.10.1996 la OPC le aveva intimato il licenziamento per motivi disciplinari. Ciò premesso la ZO chiedeva al giudice adito di dichiarare la nullità del trasferimento del contratto di lavoro dalla ICO alla OPC, in quanto avvenuto all'insaputa e contro la volontà della lavoratrice, o in subordine, di dichiarare l'illegittimità del trasferimento intimatole dalla OPC, nonché l'illegittimità del licenziamento. Le società convenute si costituivano e si opponevano alle domande. non definitiva del 9.1.1998, Il Pretore, con sentenza necessario il consenso della ricorrente per la dichiarava non cessione del rapporto di lavoro dalla ICO alla OPCF e dichiarava legittima la cessione del rampo di azienda concordata dalle due ノ società in data 22.12.1995. Quindi, con sentenza definitiva del 21.5.1998, ritenendo non provata l'appartenenza della ZO al 3 2 ramo aziendale ceduto, dichiarava la nullità della cessione del rapporto di lavoro della predetta e dichiarava la ICO tenuta а corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni dal 1.1.1996, detratto quanto già pagato dalla OPC;
compensava integralmente le spese del grado. Avverso dette sentenze proponevano appello principale sia la sia ICO Che la Syntax Factory Automatio s.p.a., che nel frattempo aveva incorporato la OPC.; la ZO proponeva a sua volta appello incidentale. Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza qui impugnata, rigettava entrambi gli appelli. In motivazione giudici del gravame, quanto all'appello principale, rilevavano che l'accertamento dell'estraneità della ZO al ramo d'azienda ceduto non costituiva domanda nuova, in D.Ag. quanto si deduceva agevolmente dal contenuto della domanda introduttiva;
osservavano, altresì, che le risultanze processuali non erano tali da provare in modo sicuro nè che del complesso aziendale trasferito facesse parte l'ufficio documentazione nel suo complesso, né che fosse stato trasferitc, in particolare, il settore cui era addetta la ZO. Quanto all'appello incidentale, i giudici dell'appello ritenevano assorbita la questione relativa alla rilevanza del dissenso del lavoratore rispetto alla cessione del contratto di lavoro conseguente alla cessione d'azienda, e giudicavano infondata la censura relativa alla compensazione delle spese di primo grado. Avverso questa sentenza la SOC. NG C. OL e C. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da quattro con controricorso ed ha motivi. NN MA ZO ha resistito proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato sostenuto da due motivi. La società OL Finanziaria Industriale 3 s.p.a., incorporante per fusione la Syntax Factory Automation s.pa., non si è costituita. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente 99, denuncia violazione degli articoli 112 e 421 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di appello con il quale aveva denunciato la violazione da parte del Pretore del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per aver dichiarato la estraneità della ZO al ramo d'azienda ceduto. Sostiene, infatti, la società che nel ricorso introduttivo del giudizio la lavoratrice D.Ag. aveva eccepito esclusivamente l'illegittimità della cessione del suo contratto di lavoro dalla ICO alla OPC, per carenza del proprio consenso a tale cessione, e che solo nel corso del giudizio di primo grado era stato tardivamente introdotto il nuovo tema di discussione. Con il secondo motivo la società denuncia omessa e contraddittoria motivazione e sostiene che il Tribunale avrebbe frainteso il motivo di appello sopra indicato, ritenendo non violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c. per il semplice fatto che la questione della estraneità della ZO al ramo d'azienda ceduto fosse già emersa nel corso del processo. Con il terzo motivo la società denuncia violazione dell'art. 2112 C.C, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, e censura la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando la decisione pretorile, ha ritenuto non provato il trasferimento, dalla ICO alla OPC,dell'ufficio documentazione e marketing nel suo complesso o comunque, del settore specifico cui la ZO. Sostiene la ricorrente che la volontà era addetta delle parti contraenti ricavabile dall'atto di cessione કે chiaramente nel senso del trasferimento del predetto ufficio nel suo complesso. Rileva, altresì, che il Tribunale è giunto a tali errate conclusioni disattendendo, o erroneamente valutando, quanto emerso dalle risultanze istruttorie. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ancora violazione dell'art. e2112 C.C., nonché omessa insufficiente motivazione, e si duole del fatto che ilcontraddittoria Tribunale abbia affermato la non appartenenza della ZO al lavoratrice ramo d'azienda ceduto, sul presupposto che la destinava a lavori attinenti ai personal computers solo un terzo, ○ al D'Ag massimo la metà, delle proprie energie. A giudizio della società, invece, per stabilire se il contratto di lavoro della ZO fosse o ☐ no tra quelli inerenti al ramo ceduto, non si doveva indagare sul contenuto delle mansioni e dell'attività verificare svolta dalla lavoratrice, bensì Occorreva dell'ufficio l'inserimento della stessa all'interno documentazione. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 2112 C.C., la resistente sostiene che, a norma della direttiva comunitaria 77/187/CEE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, in caso di trasferimento di azienda, il dissenso del lavoratore è rilevante e impedisce la continuazione automatica del contratto di lavoro con il cessionario;
di conseguenza, in caso di dissenso, la sostituzione del datore di lavoro cessionario al cedente non ha luogo. Pertanto, secondo la ricorrente, l'art. 2112 c.c., alla luce delle sovrordinate norme comunitarie espresse dalla 5 direttiva CEE sopra indicata e della giurisprudenza della Corte va interpretato nel senso della efficacia deldi Giustizia, lavoratore ceduto al trasferimento del suo dissenso del cessionario dell'azienda di appartenenza, con contratto al conseguente continuazione del rapporto di lavoro con il cedente. Una diversa interpretazione dell'art. 2112 C.C., che preveda l'automatico trasferimento del contratto di lavoro anche in caso di dissenso del lavoratore, porrebbe, secondo la lavoratrice, fondati dubbi di legittimità costituzionale della norma. Con il secondo motivo la resistente denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e censura la sentenza impugnata per aver confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Pretore, nonostante la mancanza ci soccombenza reciproca o di altri giusti motivi. D.Ag. I primi due motivi del ricorso principale vanno esaminati strettamente connessi, e respinticongiuntamente, perché entrambi. addebita al Tribunale violazione La società ricorrente dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione per aver 11erroneamente ritenuto che la causa petendi" relativa alla inerenza del rapporto di lavoro della ZO al ramo d'azienda introdotta in giudizio dalla ceduto fosse stata ritualmente lavoratrice. Le censure della società non sono meritevoli di accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell'esistenza, della sufficienza e della logicità della motivazione (Cass. n. 3678 del 1999, Cass. n. 4064 del 1999, Cass. n.11010 del 2000). e qualificazione Nell'esercizio del potere di interpretazione condizionato dalla della domanda, il giudice di merito non è formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla eventuali precisazioni situazione dedotta in causa e dalle nonché del provvedimento in fornite nel corso del giudizio, concreto richiesto;
pertanto il giudice di merito è libero sia di ricostruire e qualificare giuridicamente l'azione, anche diversamente da come prospettato, sia di accertare la presenza degli elementi caratterizzanti l'efficacia costitutiva ○ estintiva della pretesa avanzata, attenendo tale accertamento all'obbligo di esatta applicazione della legge (Cass. n. 10493 del 1999, Cass. n. 961 del 2000, Sez. Un. n. 27 del 2000). Tribunale dalla lettura del ricorso Nella specie il il convincimento che la ZO abbia D. Ag. introduttivo ha tratto accertamento della illegittimità della fondato la domanda di cessione del suo contratto di lavoro, non solo sulla mancanza di consenso del lavoratore ceduto, ma anche sul mancato trasferimento dell'ufficio cui era addetta. In particolare il giudice dell'appello ha osservato che nel ricorso introduttivo la ZO ha sottolineato come oggetto della cessione del ramo d'azienda fossero stati "non impianti industriali individuati ed i rapporti di lavoro relativi a tutti i lavoratori ad essi addetti, ma elementi di attività aziendale indicati, anche in sede di informativa sindacale, in termini assolutamente generici" ed ha quindi rilevato che l'informativa ai sindacati, congiuntamente firmata dalle due società il 4.6.1996, dichiarava genericamente che "i settori aziendali preposti ad attività di gestione amministrativa, di servizi e di sorveglianza rientranti nell'area di pertinenza della OL SO ER con 7 effetto dalle ore 24 del 30.6.1996 faranno parte, pe trasferimento del complesso aziendale ai sensi dell'art. 2112 C.C., della OL SO ER s.p.a.", senza specificazione ulteriore circa "gli uffici interessati il numero almeno approssimativo degli addetti", sicchè "ci si trova di fronte, in sostanza, ad un trasferimento di ramo d'azienda in bianco nel quale a discrezione del cedente potevano essere fatti rientrare dieci o mille lavoratori". Questa valutazione del Tribunale, congruamente motivata e priva di contraddizioni e vizi logici, non è stata oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente. Ne consegue che, avendo il giudice dell'appello interpretato la domanda nel senso della iniziale proposizione anche della 'causa petendi" della D. AS estraneità del rapporto di lavoro della ZO al ramo d'azienda ceduto, le doglianze mosse alla sentenza impugnata per violazione del principio della domanda sono destituite di fondamento. Destituite di fondamento, peraltro, sono anche le censure ccn le quali si prospetta un vizio di motivazione della sentenza, laddove si addebita al Tribunale di aver giustificato la decisione sulla mancata inerenza del rapporto di lavoro al ramo d'azienda ceduto, con il fatto che il problema venne comunque trattato dalle parti nel corso del giudizio. Dette censure, infatti, da un lato non tengono conto della interpretazione della ZO;
estensiva data dal Tribunale alla domanda dall'altro, travisano il senso delle affermazioni di quel giudice, chiaramente volte a trovare conferma dell'esattezza della interpretazione estensiva della domanda nella circostanza че che la relativa questione ebbe a forma oggetto di acceso dibattito tra le parti. 8 è opportunoIl terzo ed il quarto motivo di ricorso, che esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono parimenti infondati. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che né l'Ufficio Editing nel suo complesso, né la ZO in particolare farebbero parte del ramo d'azienda ceduto. La società richiama al riguardo la giurisprudenza di questa Corte che ritiene ammissibile il trasferimento di un singolo ramo dell'azienda, giurisprudenza senz'altro condivisibile, ma rilevante nella specie, in cui si discute di quale parte non dell'azienda della società cedente sia stata trasferita alla cessionaria. Non si comprende, invero, e non è spiegato, in che cosa consista la contestata "errata interpretazione dell'art. 2112 D.Ag. c.c." che avrebbe invalidato il giudizio del Tribunale, posto che nella sentenza impugnata non è stata mai posta in dubbio la piena legittimità del trasferimento di un singolo ramo dell'azienda. Più semplicemente il Tribunale, dall'esame delle risultanze processuali, ha tratto il convincimento che l'ufficio in questione non sia stato trasferito nel suo complesso e che, in particolare, la ZO non facesse parte del settore trasferito. Ne consegue che le censure della ricorrente possono venire in sotto il profilo della lamentata mancanza ○ rilievo soltanto insufficienza di motivazione in ordine ala valutazione delle prove. Al riguardo giova premettere che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione delle prove, come anche la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più convincenti ed idonee a sorreggere la decisione, g sono riservati al giudice del merito, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza delle prove, ma solo la congruenza e la razionalità della motivazione, e che le censure concernenti il difetto motivazionale non possono risolversi in una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice, me devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, 2404 del 2000, 9716 del 2000). Tribunale, con ampia motivazione, ha dato Nella specie il compiuta ragione della decisione avendo posto in rilievo che dall'esame delle varie testimonianze (ivi compresa quella della D. Ag teste Perini richiamata dalla ricorrente) e dalla documentazione nell'atto di cessione prodotta si ricavava quanto segue: che stipulato il 22.12.1995 il ramo d'azienda ceduto è indicato come "il ramo dedicato alla produzione e al commercio di elaboratori elettronici ed altri prodotti elettronici" "conferito nella sua organica unità industriale, economica e finanziaria" "compresi i contratti di lavoro subordinato del personale del ramo d'azienda conferito"; che il suddetto atto non contiene alcuna espressa menzione dell'ufficio Editing;
che quest'ultimo ufficio svolgeva compiti promiscui con riferimento a tutti i prodotti dei vari rami aziendali, alcuni soltanto dei quali relativi agli elaboratori elettronici oggetto del trasferimento;
che l'ufficio Editing nel suo complesso non venne trasferito in blocco alla OPC, tanto è vero che dei 18 dipendenti che formavano l'ufficio nel 1995, solo nove vennero trasferiti alla OPC, mentre sei vennero trasferiti ad altre società (Lexicon e Infostrada) e tre rimasero alla ICO;
che in particolare la ZO era addetta a tutte le linee di prodotto della ICO e che l'attività prestata 10 computers costituiva soltanto una in relazione ai personal frazione non prevalente della sua prestazione lavorativa;
che di conseguenza doveva escludersi che il rapporto di lavoro di detta dipendente, in quanto non limitato in tutto o in prevalenza agli elaboratori elettronici, facesse parte del complesso aziendale oggetto di trasferimento. Queste valutazioni del Tribunale, sorrette da congrua motivazione, non presentano vizi razionali o contraddizioni che impediscano di ricostruire l'iter logico della decisione. Per contro le censure della ricorrente, lungi dall'indicare le pretese contraddizioni e irrazionalità della motivazione, si risolvono nella prospettazione di una lettura delle risultanze D.Ag. processuali più favorevole alla propria tesi difensiva e, in definitiva, in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso principale, dunque, deve essere respinto. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale. Il secondo motivo del ricorso incidentale non è meritevole di accoglimento. Il Tribunale, nel respingere l'appello incidentale proposto dalla ZO, ha rilevato che la decisione pretorie di integrale compensazione delle spese è stata correttamente motivata dalla complessità delle questioni trattate e dal mancato accoglimento della tesi sviluppata in maniera preponderante dalla difesa attorea. Le censure che la ZO muove alla decisione del giudice dell'appello si sostanziano nella considerazione che nella specie non sussistevano né soccombenza reciproca, poiché la 1 domanda dell'attrice era stata pienamente accolta, né altri giusti motivi che giustificassero la compensazione delle spese. Dette censure non hanno alcuna attinenza con la motivazione che si impugna, atteso che il Tribunale ha ritenuta corretta la compensazione sia per la complessità delle questioni trattate, sia per il rigetto della tesi dell'attrice relativa alla necessità del consenso del lavoratore per la cessione de_ contratto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda. E' appena il caso di ricordare, comunque, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono la reciproca soccombenza e possono sussistere necessariamente anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. D.Ag. 5275 del 1996, Cass. n. 4997 del 1998, Cass. n. 2216 del 1999). In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto, il primo motivo del ricorso incidentale deve essere dichiarato assorbito, ed il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere respinto. La società ricorrente, per il principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale;
condanna la società ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese 73.000 oltre a del giudizio di cassazione che liquida in lire lire tre milioni per onorari. Così deciso in Roma il 7.5. 2001 12 Il Cons. estensore Gemale Delpostin Dhill 610. 2007 12 Il Presidente Geranimo fleeper in I D , A O S L S 0 L 1 A O T . 3 B , T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L S N T L I S E N 3 O D P G -7 I O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R N O G T E T IS E S IT L E G IR E R A D L L O E D