Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 5 A 9 . 1 R / 0 67927 N A T 4 I . S / I 6 R B G 2 A . E ་ L ན T R R L . 06008 / 02 P U A . A B I D P R A E E T T D T A E 1 I N S 1 R E N 1 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E E S E T N A ✓ SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2789/00 Dott. Michele Cantillo Dott. Giulio Graziadei Consigliere 17520 Cron. Dott. Antonio Merone Consigliere Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Cons. Rel. Ud. 10/01/02 Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SE N TENZA N. 67927 sul ricorso proposto da: ON DO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cernaia 43, presso l'avv. Rosario Rao, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Salvatore Catania;
- ricorrente
contro
Finanze Amministrazione delle dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente avverso la sentenza n. 167/28/99, depositata il 46 19/11/1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. OGGETTO: Successioni. Condono ex lege n. 516/1982. Revocabilità dell'istanza. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/1/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Cucinotta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha invece concluso per il suo rigetto, La Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato il 27/1/2000, ON DO proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che alla morte di ON RT, aveva provveduto a presentare la relativa denuncia all'Ufficio del Registro di Milazzo. Quest'ultimo aveva rettificato i valori in essa dichiarati, costringendolo in tal modo a ricorrere, assieme agli altri coeredi, alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Messina. Subito dopo 1'instaurazione del giudizio, aveva 2 tuttavia pensato di chiudere la vertenza sulla base della legge n. 516/1982, ma a distanza di poco tempo era tornato sui suoi passi, ritirando formalmente l'istanza in proposito presentata. Nonostante la tempestività della revoca, l'Ufficio gli aveva però ugualmente notificato un avviso di imposte dovute in base alliquidazione delle predetto condono. Da parte sua, aveva allora impugnato anche questo nuovo atto davanti alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Messina, che l'aveva annullato con sentenza in data 24/3/1997. L'Ufficio aveva interposto appello e la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la statuizione di prime cure con una decisione che non poteva essere assolutamente condivisa perché viziata da di norme di violazione e falsa applicazione diritto. infatti, il I giudici а quo avevano accolto, gravame sull'erroneo presupposto della irrevocabilità della domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 516/1982. Nel giungere a tale conclusione, decisamente in contrasto coi principi generali e le specifiche norme del settore, avevano fatto per di più 3 riferimento ad una circostanza del tutto ininfluente ed ultronea e, cioè, all'esistenza sul punto di una conforme pronuncia della Commissione Tributaria Centrale, cui non avrebbe potuto, però, riconoscersi alcuna efficacia di giudicato perchè adottata a conclusione del diverso processo riguardante l'avviso di rettifica dei valori indicati nella denuncia di successione. Tenuto conto di quanto sopra, concludeva per la cassazione della sentenza impugnata con ogni correlata statuizione. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 10/1/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi del ricorso, da trattare congiuntamente per via della loro intima connessione, il ON ha lamentato la violazione degli artt. 112 cpc e 32 del DL n. 429/1982, convertito dalla L.n.516/1982, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente concluso per l'irrevocabilità della domanda di condono, basandosi, per di più, su di una circostanza completamente estranea al thema decidendum e, cioè, sull'intervenuta pronuncia di 4 una decisione alla quale non avrebbe potuto riconoscersi alcuna efficacia di giudicato perché priva dei necessari presupposti oggettivi. Tale essendo il contenuto delle doglianze di parte, conviene innanzitutto premettere che nell'ipotesi di pendenza di due o più giudizi fra le medesime parti, il passaggio in giudicato della sentenza con cui in uno di essi viene definita una questione od una situazione comune a tutti i processi, ne preclude il riesame pure negli altri e ciò anche nel caso in cui quest'ultimi abbiano un oggetto diverso dal primo (C.Cass. 2000/10280, 2001/07506 e 2001/08658). Nella fattispecie in esame, la Commissione Tributaria Regionale ha dato adeguato conto delle ragioni per cui doveva propendersi per la irrevocabilità delle domande di condono di cui alla legge n. 516/1982, aggiungendo che sul punto si era ormai formato il giudicato a seguito della mancata impugnazione della decisione con cui la Commissione Tributaria Centrale si era, appunto, pronunciata in tal senso nel definire il procedimento scaturito dalla impugnazione dell'avviso di accertamento del maggior valore dei beni caduti i successione. Il ON ha, come si è visto, criticato la 5 predetta sentenza con due motivi che si presentano per un verso inammissibili e per l'altro infondati. Inammissibili, nella parte in cui mirano a rimettere in discussione un aspetto ormai precluso dal giudicato e, comunque, infondati perchè oltre ad essersi mantenuti nei limiti della questione ad essi sottoposta dal ON (il quale aveva l'illegittimità dell'avviso di sostenuto liquidazione proprio in vista dell'intervenuta revoca della domanda di condono), i giudici a quo non hanno commesSO alcun errore, atteso che 1'inequivOCO tenore dell'art. 32 escludeva categoricamente ogni possibilità di revoca delle dichiarazioni presentate ai sensi della legge n. 516/1982. Simile disposizione non era, d'altronde, ingiustificata, perché mirava all'evidente e ragionevole scopo di chiudere al più presto il maggior numero di posizioni, liberando così delle preziose risorse umane ed economiche. Aggiungasi che il tal senso si è, del resto, già pronunciata C. Cass. 2001/15078, che risolvendo una analoga problematica, ha concluso anch'essa per la irrevocabilità delle dichiarazioni integrative di cui alla legge n. 413/1991, il cui art. 57/1 si 6 apre con una prescrizione identica а quella dell'art. 32 sopra citato. Il ricorso del ON va pertanto rigettato, con conseguente condanna dell'interessato al pagamento indelle spese di lite, che si liquidano complessivi 1.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ON al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 1.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito. Roma, il 10/1/2002 IL CONSIGLIERE EST. Wouches IL PRES, EL CANCE E01 Ragista DEPUTAT APR. 2002 E N Oggi O I Z IL G A 6 8 R Innocenzo Battista 9 T 5 1 S . / I 4 G N / E 6 R A 2 E I A R R L . D PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE P L A . D E A T 24 APR. 200 T U L Roma, I R N E E B A D I IL CANCELLIERE T Ba I R Innocenzo A S 1 I T N 3 E 1 R S E . I T N A A M 7