Sentenza 29 agosto 2013
Massime • 1
La stipula di un contratto di transazione in ordine al danno subito non costituisce, di per sé, atto incompatibile con la volontà di presentare querela e non configura, pertanto, un'ipotesi di rinuncia tacita della persona offesa alla proposizione della querela, ai sensi dell'art. 124, comma terzo, cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 336 - Querelahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 29/08/2013, n. 39184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39184 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 29/08/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - Consigliere - N. 75
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 24079/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR RL nato a [...] [...];
avverso la sentenza del 18/2/2013 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Corasaniti US, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso.
udito per l'imputato l'avv. Passero Cinzia Cesarina che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18/2/2013, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 4/3/2011, previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di OR RL in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi A), B), C), D), F) e G), perché estinti per prescrizione, rideterminava la pena inflitta per il reato di cui al capo H) - art. 640 c.p. in mesi sei di reclusione ed Euro 160,00 di multa, con conferma delle statuizioni civili.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dei reati di cui ai capi A), B), C), F), di procedibilità del reato di cui al capo A), di incertezza sul danno subito dai reati di cui ai capi A) e D), di tardività della querela per il reato di cui al capo B), di rinuncia a proporre la querela per il reato di cui al capo D) e di tardività della querela per il reato di cui al capo H).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 640 c.p.. Si duole, al riguardo, che non si è tenuto conto delle risultanze documentali e testimoniali dalle quali risultava l'insussistenza di una pluralità di truffe seriali ed in particolare delle deposizioni dei testi della difesa LV UN e TO MI che hanno chiarito quale era la natura del rapporto contrattuale intercorso con le persone offese.
2.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 124 e 640 c.p.. Con specifico riferimento al reato di cui al capo A)
si eccepisce la tardività della querela, avendo la persona offesa LVin BI proposto la querela in data 19/5/2005 a distanza di due anni dai fatti contestati.
2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento all'assoluta incertezza del danno subito da LVin BI dal reato di cui al capo a).
2.4. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 124 e 640 c.p.. Con specifico riferimento al reato di cui al capo B) si eccepisce la tardività della querela, avendo la persona offesa SO LA ZZ proposto la querela in data 6/11/2003 oltre il decorso del termine previsto dall'art. 124 c.p.. 2.5. inosservanza od erronea applicazione della legge penale e processuale nonché contraddittorietà, manifesta illogicità ed mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 124 c.p.p., comma 2 e art. 152 c.p. e art. 340 c.p.p. con riferimento all'omessa valutazione dell'atto di transazione sottoscritto dalla persona offesa TI NT che implicava un'implicita rinuncia alla proposta querela.
2.6. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 124 e 640 c.p.. Con specifico riferimento al reato di cui al capo H) si eccepisce la tardività della querela, avendo la persona offesa UN IS proposto la querela in data 19/5/2005 a distanza di un anno dai fatti contestati.
2.7. Nel corso della pubblica udienza il difensore ha eccepito l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo il relativo decorso a far data dall'aprile 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto basato su motivi infondati.
3.1. Segnatamente con riferimento al primo motivo vengono proposte questioni che attengono a valutazioni di merito, insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260;
Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). E così la Corte territoriale da, adeguatamente, atto con motivazione immune da vizi di legittimità, anche attraverso il richiamo della decisione di primo grado, del fatto che il ricorrente, unitamente al coimputato CH, quali titolari della ditta C&C s.r.l., ha posto in essere una serie di truffe contrattuali consistenti nell'avere indotto le persone offese a corrispondere delle somme di denaro utilizzando l'artifizio di stipulare un contratto di affiliazione per la vendita di cialde da caffè ed il raggiro di fare credere che dette somme fossero una cauzione che sarebbe stata in breve ammortizzata con i guadagni derivanti dall'attività di vendita delle cialde. E più specificamente il giudice di primo grado aveva evidenziato come il versamento della somma di Euro 5.000,00 da parte delle persone offese risultava del tutto sproporzionata rispetto alle reali possibilità di guadagno e rappresentava in realtà l'unico obbiettivo di tutte le operazioni. La decisione si pone perfettamente in linea con il costante orientamento di questa Corte di legittimità, condiviso dal Collegio, in base al quale ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto (sez. 2 n. 32859 del 19/6/2012, Rv. 253660).
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la questione relativa alla tempestività della querela proposto dalla persona offesa LVin BI in relazione al reato di cui al capo a) è stata affrontata in modo esaustivo con argomentazioni prive di vizi di legittimità nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado;
in particolare si è ritenuto che l'atto di querela era stato presentato soltanto quando era apparso alla persona offesa, in modo incontrovertibile, di essere rimasta vittima di un reato, per avere l'imputato rifiutato di restituire il maltolto. Ed al riguardo questa Corte ha affermato che il termine per proporre la querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l'integrazione del reato;
ciò, in quanto per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dall'art. 124 c.p., comma 1, deve intendersi la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in modo che l'offeso abbia avuto notizia di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l'istanza di punizione (sez. 4 n. 5007 del 8/4/1998, Rv. 210621). Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che la persona offesa aveva percepito di essere rimasta vittima di una truffa solo quando, successivamente alla metà del mese di aprile 2005, il ricorrente gli aveva comunicato che non sarebbe stato assunto nella ditta dallo stesso gestita unitamente al coimputato CH, come inizialmente gli era stato prospettato.
3.3. Ed anche con riferimento all'eccepita incertezza del danno subito dalla persona offesa LVi BI dal reato di cui al capo a), di cui si occupa il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, rispondendo all'identica questione proposta con i motivi di appello, evidenzia come il giudice di prime cure, rifacendosi alla diminuzione patrimoniale subita ed al danno morale conseguente al reato, sia legittimamente pervenuto alla quantificazione del danno subito dalla persona offesa, a nulla rilevando che la stessa abbia percepito dei modestissimi utili in relazione all'attività esercitata.
3.4. Passando al quarto motivo di ricorso, rileva il Collegio, riportandosi alle argomentazioni sopra esposte al precedente 3.2. che anche la questione relativa alla tempestività della querela proposta da SO LA ZZ US risulta ugualmente infondata. Difatti la Corte territoriale ha dato atto dell'atteggiamento dilatorio del ricorrente e del suo complice, i quali promettevano la restituzione del maltolto fissando degli incontri ai quali poi non si presentavano, non consentendo alla persona offesa l'immediata comprensione di quanto accaduto. Ciò avveniva solo successivamente anche all'esito delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria circa la serialità delle operazioni truffaldine poste in essere. Immune da vizi di legittimità risulta, pertanto, la ritenuta tempestività della querela, essendosi fatto riferimento, come previsto dall'art. 124 c.p., al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto posto in essere in suo danno comprensivo di tutti gli elementi di valutazione necessari per potersi determinare sulla proposizione dell'istanza di punizione.
3.5. Quanto poi all'eccepita implicita rinuncia alla proposizione della querela conseguente all'atto di transazione sottoscritto dalla persona offesa RO NT, di cui tratta il quinto motivo di ricorso, relativo al capo d), la Corte territoriale motiva in modo adeguato e conforme ai precetti normativi fissati dall'art. 124 c.p., comma 3 e art. 339 c.p.p. in tema di rinuncia alla querela. Difatti,
premesso che nell'atto di transazione non era contenuta alcuna rinuncia espressa alla querela, la sentenza impugnata legittimamente esclude che la transazione intercorsa, costituendo un atto di natura privatistica, possa comportare una rinuncia tacita alla facoltà di proporre querela, non costituendo, appunto, un atto incompatibile con l'esercizio di detta facoltà (sez. 6 n. 1464 del 11/10/1983, Rv. 162680; sez. 6 n. 35958 del 5/7/2002, Rv. 222352).
3.6. Venendo infine al sesto motivo, pure attinente alla tempestività della querela proposta da UN IS in relazione al reato di cui al capo h), valgono le considerazioni già sopra svolte in relazione alla ritenuta tempestività delle querele proposte LVin BI e SO LA ZZ US con riferimento al momento in cui la persona offesa ha avuto effettiva e completa conoscenza del fatto reato commesso in suo danno. Deve, infine, sul punto aggiungersi, anche con riferimento ai precedenti motivi di cui ai 3.2 e 3.4, che pur non potendo essere rimessa all'esclusiva discrezionalità della persona offesa l'individuazione del momento della decorrenza del termine per proporre la querela, ciononostante deve affermarsi, conformemente a quanto già ritenuto da questa Corte (sez. 1 n. 7333 del 28/1/2008, Rv. 239162), che l'onere della prova dell'intempestività incombe su chi l'allega ed a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni, dovendo essere fornita una prova rigorosa, che, nei casi esaminati nella sentenza impugnata, non risulta essere stata offerta.
3.7. Quanto, infine, all'eccepita estinzione del reato per intervenuta prescrizione, rileva il Collegio che il relativo termine massimo, ai sensi dell'art. 157 c.p., e ss., alla data odierna non risulta ancora decorso, in quanto al termine ordinario di sette anni e sei mesi deve essere aggiunto il periodo di mesi cinque e giorni dieci (dal 27/11/2009 al 7/5/2010), durante il quale la decorrenza dello stesso era sospesa.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013