Sentenza 8 aprile 1998
Massime • 1
Il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l'integrazione del reato. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal primo comma dell'art. 124 cod. pen., è da intendere la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in modo che l'offeso abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente istanza di punizione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/1998, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Viola Giuseppe Presidente dell'8/4/98
1. Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " OS UR " N. 821
3. " De ZI TO " REGISTRO GENERALE
4. " Savino Vito " N. 22659/97
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Latina. AVVERSO: la sentenza del Pretore di Latina - sezione distaccata di Priverno del 5/3/97, che, riguardo al reato di cui all'art.590 C.P. (commesso in Priverno il 10/12/92), dichiarava non doversi procedere nei confronti di NO CE (nato a [...] il [...]) e di RK MA (nato a [...] il [...]), perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di tempestiva querela.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr.Vito Savino.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Renato Calderone che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Uditi i difensori degli imputati avvocati Michele Pierro ed Alessandro Orsini, che hanno chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA:
1) In seguito a querela presentata da AT TO in data 4/11/94, NO CE e RK MA venivano rinviati a giudizio con l'addebbito del delitto di cui all'art.590 C.P., perché "nelle rispettive qualità di medici chirurghi dell'ospedale civile di Priverno, per imprudenza, negligenza, imperizia, dopo aver diagnosticato a carico di AT TO un seminoma di primo grado al testicolo destro ed averlo esportato chirurgicamente, omettevano di procedere ad ulteriori esami post operazione, di comune scienza ed esperienza medica, in particolare di disporre una TAC, una linfonografia o comunque una consulenza oncologica, al fine di accertare l'eventuale presenza di metastasi e porvi rimedio, così non impedendo che si formasse una metastasi addominale, con conseguente malattia oncologica addominale, la cui risoluzione comporto un tempo di guarigione superiore a 90 giorni, con chemioterapia e pericolo di vita;
in Priverno il 10/12/91." Il Pretore di Latina - sezione distaccata di Priverno con sentenza del 5/3/97 dichiarava non doversi procedere nei confronti del NO e del RK in ordine al reato indicato, perche l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di tempestiva querela;
rilevava che la parte lesa aveva avuto conoscenza effettiva del fatto costituente reato almeno nel momento in cui (9/5/94) si era ricoverato presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per eseguire la chemioterapia giudicata indispensabile, a seguito del risultato della TAC eseguita dopo la visita del 14/4/94 ed il ricovero del 18 aprile 94; essendo stata la querela presentata il 4/11/94, doveva considerarsi intempestiva ai sensi dell'Art.124 C.P. 2) Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Latina. Fa presente che dalla querela risulta che AT sarebbe venuto a conoscenza della dedotta derivazione della malattia oncologica all'addome dalle emissioni dei medici che anni prima avevano diagnosticato ed asportato chirurgicamente un seminoma al testicolo destro, dopo il 28/9/94, che pertanto rispetto a questa data la querela del 4/11/94 è da considerare tempestiva. 3) Il ricorso è fondato, va perciò accolto.
Il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni "oggettive e soggettive necessarie per l'integrazione del reato. Invero per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal primo comma dell'art. 124 C.P., è da intendere la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in modo che l'offeso abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente istanza di punizione.
Dal contenuto della querela risulta specificamente che la puntualizzata conoscenza certa della affermata derivazione della affezione oncologica all'addome dalle sostenute omissioni dei chirurgi che avevano trattato il seminoma al testicolo destro, è intervenuta dopo il 28/9/94. Curata e superata appunto in data 28/9/94 la malattia oncologica, AT ha rilevato di avere saputo, successivamente a questa data, dall'oncologo che lo aveva avuto in cura, in sede di visita di controllo, che l'affezione oncologica era dipesa da omissioni dei chirurghi che anni prima lo avevano operato di seminoma al testicolo destro, quindi la querela del 4/11/94 si constata rispettosa del termine di tre mesi previsto dall'art.124 C.P. Dal testo della sentenza impugnata e dagli atti non risulta provata nè motivata una data di conoscenza, certa del fatto reato, diversa (antecedente) rispetto a quella su indicata, sì da permettere di ritenere la querela sicuramente intempestiva.
L'argomentazione del Pretore, che fa risalire la conoscenza al 9/5/94(quando AT fu ricoverato per l'esecuzione di trattamento chemioterapico, resasi necessaria per curare la scoperta affezione oncologica, è inconferente, in quanto evidenzia soltanto che il 9/5/94 il querelante era certamente consapevole di essere affetto da malattia oncologica all'addome, ma non pure che tale malattia fosse riconducibile ad omissioni di medici che in precedenza l'avevano operato di seminoma al testicolo destro, dato questo costituente criterio di valutazione essenziale per la soluzione della questione in esame;
la prima è mera notizia di una malattia, irrilevante ai fini della proponibilità di un'istanza di punizione, la seconda è notizia di reato, rilevante ai sensi dell'art.124 C.P. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pretore di Latina per lo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Pretore di Latina per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1998