Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7530 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 07530/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni Composta dagi i Si ri magistrati: ± Presidente R.G.N. 1868/00Dott. Vittorio DUVA Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron.Consigliere - 16671 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere - Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 04/12/02 Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA EDILIZIA PIONEER PRIMO a.r.l., in persona del Presidente e SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA COOPERATIVA EDILIZIA AVVENIRE a.r.l., in persona del presidente p.t. sig. Caporusso Antonio, con sede in Barletta, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DOMENICO AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CAMELIS, difese dall'avvocato LUIGI CARPAGNANO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2002 LOSAPIO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2438 LUIGI RIZZO 41, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO OLIVIERI, difeso dall'avvocato MICHELE VITTORIO ANELLI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI BARLETTA;
- intimato avversO la sentenza n. 109/99 del Giudice di pace di BARLETTA, emessa il 12/7/1999, depositata il 12/07/99; RG.557/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 21.5.97 LO SE conveniva in giudizio, avanti al giudice di pace di Barletta, la Co- operativa edilizia Pioneer Primo srl e la Cooperativa edilizia "Avvenire" srl, per sentirle condannare in so- lido al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura Fiat tg. BA/B000975 a seguito dell'incidente stradale verificatosi in Barletta il 14.11.96, intorno alle ore 20, allorché percorrendo al- la guida della medesima autovettura la via Vecchia An- 2 dria con direzione Barletta andava ad urtare contro un cumulo di terra non segnalato né avvistabile. Le convenute, costituitesi in giudizio, contestava- no la fondatezza della domanda e chiedevano la chiamata in causa del Comune di Barletta per essere manlevate in caso di condanna di quanto dovuto all'attore. Il Comune di Barletta, costituitosi in giudizio, contestava l'avverso dedotto, dichiarando la sua estra- neità all'evento. Con sentenza n. 557/97 depositata il 12.7.99 l'adito giudice dichiarava le predette cooperative uni- che responsabili dell'evento dannoso;
accoglieva la do- manda attrice condannando le cooperative al pagamento in solido in favore dell'attore della somma di £.
1.990.000 con interessi legali dalla domanda al soddi- sfo;
rigettava la domanda di garanzia avanzata nei con- fronti del Comune di Barletta%; condannava, infine, le predette due cooperative alle spese di lite in favore dell'attore, attribuendole ai legali del medesimo quali anticipatari, e in favore del Comune di Barletta. Per la cassazione della decisione ricorrono le pre- dette cooperative, esponendo sette motivi. Resiste con controricorso l'attore. Motivi della decisione Infondato è il primo motivo di ricorso con cui si 3 contesta, per violazione e falsa applicazione degli artt. 316,156,163 e 164 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione per la mancata sottoscrizione dei difensori della copia notificata della citazione e della procura alla lite. Ed invero, la mancata sottoscrizione del difensore della copia notificata della citazione non incide sulla validità della medesima, ove detta sottoscrizione, come nel caso in esame, sussiste nell'originale e la copia notificata fornisce alla controparte sufficienti ele- menti per acquisire la certezza della sua rituale pro- venienza dallo stesso difensore (Cass civ.6131/95): nel caso in esame l'originale della citazione risulta sot- toscritto dalla parte personalmente e dai suoi difenso- ri, i quali per la sottoscrizione della procura ad li- tem e relativa autenticazione hanno fatto riferimento alla stessa sottoscrizione della citazione da parte dell'attore, la quale, per la sua collocazione, vale a ratificare l'intero contenuto dell'atto. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con si contesta, per violazione e falsa applicazione cui degli artt. 7 e 10 c.p.c., il rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, per avere l'attore chiesto la condanna delle convenute ad un im- 4 porto indeterminato, facendo riferimento all'importo di £.
1.990.400 o quello maggiore da accertarsi in corso di causa. Si riscontra in proposito la dichiarazione di con- tenimento del valore della domanda nei limiti del giu- dizio di equità necessario, sufficiente alla determina- zione del valore della lite nei limiti del predetto giudizio. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la legittimazione attiva della do- manda sul rilievo che l'azione sarebbe stata esercitata da chi non era proprietario dell'autovettura danneggia- ta. Si sostiene al riguardo che la decisione sarebbe stata emessa in violazione degli artt.81 e 100 срс. perché la condanna sarebbe stata emessa nei confronti delle cooperative convenute e in favore dell'attore qualificato quale proprietario dell'autovettura danneg- giata. Ben vero, il motivo trae spunto da un'espressione impropriamente usata in motivazione della sentenza im- pugnata laddove si afferma che le convenute sono tenute solido, i danni subiti "a risarcire all'attore, dall'auto di proprietà.....". Emerge, infatti, dal contesto della sentenza impu- gnata che il LO ha agito quale detentore 5 dell'autovettura che ha provveduto alla riparazione della medesima post sinistrum. Parimenti è a dirsi dell'infondatezza del quarto motivo di ricorso con cui si contesta, per violazione e falsa applicazione degli artt. 320 e 184 срс e 2697 e 2709 C.C. in relazione all'art.360 nn. 3, 4 e 5 cpc, l'autorizzazione data al difensore dell'attore all'udienza del 31.3.99 a produrre gli originali della documentazione di spesa. Ed infatti, il provvedimento autorizzativo del giu- dice adito ha riguardato la sostituzione delle fatture prodotte in copia fotostatica, il cui contenuto nemmeno era stato oggetto di contestazione da parte delle con- venute, con gli originali, di tal che tale produzione può farsi rientrare nei limiti delle attività consenti- te dal coordinamento degli artt. 184 cpc e 87 disp.att. che segna nella remissione della causa al collegio il limite temporale entro cui le parti possono completare la propria produzione documentale su conforme disposi- zione del giudice. Infondato è anche il quinto motivo di ricorso con cui si contesta, per vizio di ultrapetizione, la li- quidazione della somma di £ 1.990.000, deducendo che tale somma era stata chiesta complessivamente anche a ristoro dei danni personali, laddove i danni 6 all'autovettura erano stati contenuti nella somma di £.
1.790.000. Vale, infatti, rilevare che, per la liquidazione della precisata somma, il giudice ha fatto riferimento alla documentazione "fiscale in atti" e che il risarci- mento dei danni materiali all'autovettura, siccome for- malizzato in citazione, trovava il suo limite di conte- nimento nel valore per il quale è ammessO il giudizio di equità necessario. Attengono, invece, alla valutazione del fatto e CO- me tali sono insuscettibili di esame in sede di legit- timità, perché sorretti da adeguata motivazione, il se- sto e il settimo motivo di ricorso. Vale in proposito sottolineare che la motivazione di responsabilità delle cooperative convenute poggia su elementi di prova raccolti nel giudizio de quo, di per se sufficienti a sorreggere la decisione adottata, ra- gione per la quale il richiamo fatto dal giudice di pa- ce alle deposizioni rese in altro giudizio dai testi introdotti dalle convenute, senza che sia stata acqui- sita al giudizio in corso la relativa documentazione, non ha alcuna incidenza ai fini della validità della decisione adottata. Per le ragioni suesposte il ricorso va rigettato e spese del giudizio di cassazione possono ritenersi le 7 compensate fra le parti sussistendone giustificat tivi. ghomin
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudi- R T 4 T 6 A . I S . ' T S E R A D T E N E S E r N D E G E e I e U C D I d zio di cassazione. s i Così deciso in Roma addì 4.12.02. 1 1 2 - 1 9 Il sigliere relatore Even blan IL CANCELLIERE C1 Innocence Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 MAG 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Batista