Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2014, n. 43453
CASS
Sentenza 17 settembre 2014

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In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., improntato al "favor libertatis", configura, in combinato disposto con il comma IV dell'art. 314 cod. proc. pen., una "riparazione in forma specifica" per l'ingiusta privazione della libertà personale che prevale rispetto alla monetizzazione di cui al medesimo art. 314, introducendo una forma di "compensazione" per il periodo di detenzione ingiustamente subito, secondo un meccanismo che è compatibile con l'art. 5 CEDU, il quale opera soltanto in caso di violazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, e che non può essere oggetto di disapplicazione per contrasto con l'art. 6 della Carta di Nizza, in assenza di collegamento tra la materia in oggetto e il diritto dell'Unione Europea.

In tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il giudice può conoscere soltanto del diritto all'indennizzo e non anche di quello ad ottenere un risarcimento del danno collegato alla restrizione della libertà ma conseguente ad un fatto ingiusto (nella specie, sottoposizione a regime di alta sorveglianza senza contatti con la famiglia e notevole pubblicità della notizia), essendo l'istituto della riparazione regolamentato dalle norme processuali penali e restando ad esso estranee le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2043 ss. cod. civ. che disciplinano il risarcimento del danno da fatto illecito.

Commentario1

  • 1Art. 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2014, n. 43453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43453
Data del deposito : 17 settembre 2014

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