Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di produzione di medicinali senza autorizzazione, l'autorizzazione da parte dell'Aifa deve precedere qualsiasi attività sulle sostanze attive utilizzate come materie prime, essendo esclusa la sua necessità solo ove la specifica materia prima farmacologicamente attiva sia destinata alla produzione di medicinali sperimentali secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 54, comma uno bis, d. lgs. n. 219 del 2006.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2012, n. 15347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15347 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 23/10/2012
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 1950
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 10198/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI BR N. IL 16/07/1944;
2) ZI TA N. IL 23/08/1946;
avverso l'ordinanza n. 169/2011 TRIB. LIBERTÀ di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 19/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSI Elisabetta;
sentite le conclusioni del PG. Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto il rigetto;
Udito il difensore avv. SIGGIA Fabrizio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 dicembre 2011 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di ND BR e ZA TA, rispettivamente legale rappresentante e direttore tecnico della International Chemical Industry, indagati per il reato di cui al D.Lgs. n. 219 del 2006, artt. 50, 54 e 147, avverso il provvedimento del GIP presso il medesimo Tribunale di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio, disposto con Decreto 31 luglio 2009, avente ad oggetto sostanze farmacologicamente attive, sprovviste dell'autorizzazione AIFA alla produzione, e del sequestro preventivo disposto con Decreto 21 ottobre 2010, avente ad oggetto le materie prime già sottoposte a sequestro e quelle ulteriori che la società aveva provveduto a richiamare presso i propri clienti.
2. Avverso l'ordinanza, gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) Erronea applicazione della legge penale nella parte in cui i giudici cautelari hanno sostenuto che l'autorizzazione rilasciata dall'AIFA varrebbe per le sole produzioni future. In realtà, il modulo 3 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 219 del 2006, individua i dati che devono corredare la domanda di autorizzazione, relativi ai lotti delle materie farmacologicamente attive che si intendono produrre. Questo comporterebbe che i lotti devono essere prima prodotti e sperimentati, al fine di ottenere l'autorizzazione; 2) Travisamento della prova, poiché dalla corretta lettura dell'autorizzazione rilasciata dall'AIFA sarebbe emerso il riferimento alle materie prime oggetto del sequestro. Infatti, detta autorizzazione era stata ottenuta a seguito di un iter iniziato nel 2007, nel corso del quale l'AIFA aveva effettuato i controlli ispettivi e, pur essendo a conoscenza dei sequestri, aveva comunque rilasciato l'autorizzazione; 3) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in quanto erano stati disposti due provvedimenti di sequestro, l'uno probatorio, l'altro preventivo, sicché rispetto alle materie prime oggetto del secondo sequestro non sarebbe possibile far riferimento alle esigenze probatorie. La motivazione risulterebbe altresì lacunosa in quanto il Tribunale del riesame ha confermato l'esistenza del sequestro probatorio, pur non sussistendone i presupposti previsti dall'art. 253 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo un consolidato principio, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Il controllo operato dai giudici di legittimità, in sintesi, investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6^, n. 3529 dell'1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4^, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
2. Alla luce dei principi sopra richiamati non possono essere censurati in questa sede presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alle circostanze di fatto, quali quelle evocate dai ricorrenti, atteso che l'ordinanza impugnata ha esposto le ragioni significative che hanno sorretto la decisione, menzionando gli elementi che hanno fatto ritenere sussistenti ai fini del mantenimento del vincolo cautelare sia il fumus commissi delicti che il periculum in mora. In particolare, con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, l'ordinanza impugnata ha dato conto dell'assenza dell'autorizzazione alla produzione delle specifiche materie prime sequestrate, correttamente evidenziando come l'autorizzazione da parte dell'AIFA, intervenuta successivamente, assuma rilevanza in relazione alle produzioni future. Giova, infatti, precisare che il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 50, nell'individuare i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione da parte dell'AIFA, stabilisce che il richiedente è tenuto a specificare i medicinali e le forme farmaceutiche che "intende" produrre o importare. Tale disposizione si applica anche alle attività di produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime per la produzione di medicinali (D.Lgs. n. 219 del 2006, art.54, comma 2). La lettura del testo normativo consente, dunque, di affermare che l'autorizzazione da parte dell'AIFA risulta preliminare a qualsiasi attività sulle sostanze attive utilizzate come materie prime, essendo esclusa la necessità di detta autorizzazione solo nel caso in cui la specifica materia prima farmacologicamente attiva sia destinata alla produzione di medicinali sperimentali, da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase 1^, sempre che, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 54, comma 4 bis, la produzione sia stata previamente notificata all'AIFA e venga effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina autorizzata.
3. Quanto al periculum in mora, l'ordinanza impugnata lo ha correttamente ravvisato nella pericolosità dei materiali già prodotti e privi di autorizzazione, evidenziandosi come la disponibilità degli stessi in capo agli imputati potrebbe aggravare le conseguenze del reato.
4. Da ultimo, deve essere respinta anche la censura relativa alla insussistenza dei presupposti che legittimano il mantenimento del sequestro probatorio.
Infatti, è ben possibile che sul bene gravato dal sequestro probatorio venga disposto il sequestro preventivo quando sussiste un pericolo concreto e attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest'ultimo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p. (cfr., tra le altre, Sez. 3^, n. 29916 del 13/07/2011, Milo, Rv. 250667, che ha precisato la legittimità del sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio per il caso in cui, nella fase delle indagini preliminari, l'accoglimento da parte del giudice della richiesta di restituzione negata dal P.M. potrebbe non consentire a quest'ultimo di proporre in tempo la richiesta di misura reale, in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale detto bene potrebbe essere sottratto). D'altra parte, l'ordinanza impugnata ha evidenziato, con motivazione congrua e priva di smagliature logiche, come il mantenimento della misura soddisfi l'esigenza di garantire lo stato e le condizioni in cui le materie prime si trovavano al momento del sequestro. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013