Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5991
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di inabilità in favore dei lavoratori marittimi (di cui all'art. 34 della legge n. 413 del 1984) non importa che l'inabilità derivi da infortunio oppure da malattia ne' che quest'ultima si sia manifestata durante il servizio o prima, ma è necessario che vi sia un nesso causale diretto tra il servizio e l'inabilità. Ne consegue che nell'ipotesi di malattia manifestatasi prima del servizio è necessario - a prescindere dalla gravità della malattia - che il servizio abbia aggravato in misura tale il quadro patologico da porsi come causa da sola sufficiente a produrre l'inabilità permanente alla navigazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del ricorrente alla provvidenza in argomento sul rilievo che la grave affezione psichiatrica del lavoratore - disturbo affettivo bipolare - era congenita e si era manifestata già prima dell'infortunio che aveva determinato il trauma cranio evocato nell'atto introduttivo del giudizio - dando luogo a due sbarchi per nevrosi e cagionando la fine anticipata del servizio militare del ricorrente - sicché era da escludere che l'inabilità alla navigazione trovasse la sua causa nel servizio a bordo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5991
    Data del deposito : 23 aprile 2001

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