Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di inabilità in favore dei lavoratori marittimi (di cui all'art. 34 della legge n. 413 del 1984) non importa che l'inabilità derivi da infortunio oppure da malattia ne' che quest'ultima si sia manifestata durante il servizio o prima, ma è necessario che vi sia un nesso causale diretto tra il servizio e l'inabilità. Ne consegue che nell'ipotesi di malattia manifestatasi prima del servizio è necessario - a prescindere dalla gravità della malattia - che il servizio abbia aggravato in misura tale il quadro patologico da porsi come causa da sola sufficiente a produrre l'inabilità permanente alla navigazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del ricorrente alla provvidenza in argomento sul rilievo che la grave affezione psichiatrica del lavoratore - disturbo affettivo bipolare - era congenita e si era manifestata già prima dell'infortunio che aveva determinato il trauma cranio evocato nell'atto introduttivo del giudizio - dando luogo a due sbarchi per nevrosi e cagionando la fine anticipata del servizio militare del ricorrente - sicché era da escludere che l'inabilità alla navigazione trovasse la sua causa nel servizio a bordo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5991 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE AFRICA 28, presso STUDIO MENNUNI, rappresentato e difeso dall'avvocato CANTATORE COSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CANTARINI LUIGI, TODARO ANTONIO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 4967/97 del Tribunale di BARI, depositata il 30/01/97 R.G.N. 2135/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 novembre 1989 al TO di Bari, NO TR esponeva di essere stato lavoratore marittimo soggetto all'obbligo assicurativo previsto dalla legge 26 luglio 1984 n. 413 e di aver subito, in data 20 ottobre 1985, un grave infortunio mentre era imbarcato sulla nave Antea: essendo caduto all'indietro, aveva battuto il capo su un oggetto metallico ed aveva dovuto in seguito essere sbarcato più volte e ricoverato in ospedali, anche non italiani, sempre per cause derivanti dal trauma cranico, fino a che, il 17 dicembre 1988, era stato dichiarato permanentemente inidoneo alla navigazione dalla Commissione medica permanente di primo grado. Assumendo che detta inidoneità fosse derivata dal trauma cranico e dal conseguente scompenso psichico, trattato con farmaci che a loro volta avevano menomato l'attività della tiroide ed avevano causato un'ulteriore sindrome depressivo - ansiosa, il TR chiedeva per quanto qui interessa che l'PS fosse condannato a corrispondergli la pensione privilegiata di cui all'art. 34 della legge cit., a decorrere dal 1^ gennaio 1989.
Costituitosi il convenuto ed espletate due consulenze medico - legali, il TO rigettava la domanda con decisione del 24 ottobre 1994, confermata con sentenza 30 gennaio 1997 dal Tribunale, il quale sulla base della seconda consulenza tecnica affermava che la malattia mentale da cui era affetto il TR (disturbo affettivo bipolare) era congenita e perciò non determinata ne' dal suddetto trauma ne' in genere da causa professionale. Ciò era ulteriormente comprovato dal fatto che il lavoratore marittimo aveva dovuto essere sbarcato, per la stessa malattia, già nel 1967 e nel 1983 e che aveva dovuto interrompere il servizio di leva dopo soli sette mesi a seguito della manifestazione di sintomi psichiatrici.
Il trauma del 1985 aveva tutt'al più potuto causare una nuova manifestazione della preesistente malattia.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione il TR. L'PS si è costituito senza depositare scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 34 l. 26 luglio 1984 n. 413 e vizi di motivazione, osservando che detto art. 34 richiede nel primo comma, al fine della pensione privilegiata, che l'inabilità del lavoratore marittimo alla navigazione derivi da causa di servizio, nel senso che questo ben può avere aggravato una malattia preesistente in misura tale da determinare l'inabilità.
Errò pertanto il Tribunale, ad avviso del ricorrente, nel negare la pensione privilegiata per il solo fatto che la malattia mentale in questione si era manifestata già prima dell'inizio del lavoro marittimo.
In realtà, prosegue il ricorrente, furono gli stessi disagi della navigazione ad aggravare la preesistente malattia e a determinare l'inabilità di cui all'art. 34 cit..
Col secondo motivo il ricorrente deduce ancora l'illogica e carente motivazione in ordine a critiche da lui mosse alla seconda consulenza tecnica d'ufficio e in particolare all'assenza di tare familiari psichiatriche e di precedenti psichiatrici, all'intermittenza del decorso della malattia ed all'efficacia scatenante del trauma cranico sofferto nel 1985.
I due motivi, da considerare insieme per la loro connessione, non sono fondati.
L'art. 34, primo comma, cit. stabilisce: " I lavoratori marittimi, soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione, in conseguenza di malattia o di infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito d'età o di periodo assicurativo". Perché nasca il diritto alla pensione privilegiata è pertanto necessario che la riconosciuta e permanente inabilità alla navigazione trovi la sua causa nell'attività di servizio, prestato in navigazione o connesso all'imbarco.
Non importa che essa inabilità derivi da infortunio oppure da malattia, ne' che questa si sia manifestata durante il servizio o prima, ma in quest'ultimo caso è necessario che il servizio l'abbia aggravata in misura tale da porsi come causa da sola sufficiente a produrre l'inabilità permanente alla navigazione. Una malattia di per sè banale o comunque non ostativa alla navigazione può, a causa del servizio, pervenire ad una gravità tale da determinare la detta inabilità e da generare così il diritto alla pensione privilegiata (così Cass. 6 settembre 1993 n. 9348, citata dallo stesso ricorrente).
Nel caso di specie il Tribunale, richiamando in forma esauriente la relazione del consulente medico legale, ha accertato che la grave affezione psichiatrica del lavoratore era congenita, che si era manifestata già prima del trauma cranico evocato nell'atto introduttivo di questo processo per illustrare la causa petendi, dando luogo a due sbarchi per nevrosi, e che essa aveva cagionato la fine anticipata del servizio militare.
Incensurabilmente, perciò il collegio di merito ha escluso che l'inabilità alla navigazione trovasse la sua causa nel servizio a bordo.
Rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere perché l'intimato si è costituito senza compiere alcun atto difensivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001