Sentenza 26 ottobre 1999
Massime • 1
Quantunque le misure alternative alla detenzione (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale) siano applicabili sia ai cittadini italiani, sia agli stranieri, a nulla rilevando l'attualità della presenza dell'interessato al momento dell'istanza, tuttavia l'esecuzione della misura alternativa deve necessariamente svolgersi nel territorio dello Stato, in quanto i centri di servizio sociale per adulti svolgono soltanto nell'ambito territoriale di competenza la loro attività, che per sua specifica natura, non rientra tra quelle funzioni statali esercitabili, in territorio estero, dagli uffici consolari italiani. (In motivazione, la S.C. ha avuto modo di precisare che è pienamente compatibile con la fruizione in Italia di beneficio penitenziario la possibilità, previa autorizzazione della competente autorità di sorveglianza, di recarsi, per contingenti e improvvisi motivi, all'estero per farvi fronte).
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- 1. Msiura alternativa nell'UE solo se c'è collaborazione del condannato (Cass. 16942/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
L'affidamento in prova al servizio sociale può svolgersi anche fuori dal territorio nazionale, ma sul territorio dell'UE, a condizione che sussistano le altre condizioni previste dalla legge (tra le quali la collaborazione del condannato). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 25/05/2020) 04-06-2020, n. 16942 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - Dott. TARDIO Angela - Consigliere - Dott. BONI Monica - Consigliere - Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere - Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M., nato ad (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale di …
Leggi di più… - 2. Affidamento in prova anche nell'Unione europea (Cass. 5469/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
Sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive il condannato può essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro. Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 5469 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/01/2022 SENTENZA …
Leggi di più… - 3. Misura alternativa all'estero e consenso del condannato (Cass.15091/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
L'affidamento in prova, che si prospetta quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, pare assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" prevista dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, ossia una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni, implicando esso, per l'appunto, obblighi e prescrizioni che costituiscono di norma il contenuto del trattamento alternativo: per come ne sono strutturati i contenuti, non vi sarebbero effettivi impedimenti alla sua esecuzione nel paese che aderisce alla decisione quadro, quando obblighi e prescrizioni …
Leggi di più… - 4. Misure alternativa all'estero, si può fare? (Cass. 15091/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
L'esecuzione di una misura restrittiva di carattere penale, come l'affidamento in prova, comporta l'esercizio di poteri autoritativi per il controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza, e con informazione dell'autorità di pubblica sicurezza, poteri che non potrebbero essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di accordi con le autorità di altro Stato: può peraltro essere una misura alernativa sussunta sub art 2 (e) del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio …
Leggi di più… - 5. Misura alternativa all'estero: impossibile (Cass. 54508/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2018
Il condannato che non si trovi sul territorio italiano non permette al servizio sociale di svolgere il suo compito, né rende possibile nemmeno alla polizia giudiziaria verificare l'osservanza delle prescrizioni. NB: In linea generale si deve osservare che la strada dell'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione in uno Stato diverso da quello della condanna Stato nel quale il condannato ha stabilito la propria residenza e ove, dunque, ha i pro pri maggiori legami familiari e sociali può essere forse percorsa, in presenza di dati presupposti, sulla base di un'interpretazione estensiva della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 30 novembre del 1964 (ratificata dall'Italia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/1999, n. 5895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5895 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 26/10/1999
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 5895
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 14571/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) CE MA n. il 12.08.1940
avverso ordinanza del 23.02.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco VIGLIETTA, il quale chiede il rigetto del ricorso;
O S S E R V A:
I. Con ordinanza in data 23 febbraio 1999 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da CE IO, rilevando che, in presenza di condannato residente all'estero - nella specie in Brasile - e non più, per sua esplicita rinuncia e acquisizione di quella brasiliana, cittadino italiano, non era possibile concedere il chiesto beneficio penitenziario con esecuzione del medesimo nel luogo della sua residenza.
Infatti, osservavano i giudici del merito, non era possibile, in tale situazione, l'espletamento dell'opera di controllo e di rieducazione demandata agli operatori sociali chiamati a svolgere interventi e verifiche sia presso la famiglia, sia presso il luogo di lavoro dell'interessato, che in relazione agli ambienti da costui frequentati.
Concludevano affermando che, ai fini perseguiti dalla misura alternativa in questione, nemmeno era accettabile la soluzione elezione di domicilio in Italia del condannato presso il proprio figlio con facoltà di rimanere in Brasile e solo periodicamente presentarsi al competente C.S.S.A. - prospettata dal CE, in quanto anche in tale maniera gli operatori sociali non avrebbero potuto espletare i compiti di controllo previsti dalla legge.
2. Ricorre per cassazione il CE, il quale, per tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 47 legge 354/75, 2 legge 165/98, 3 e 27 Costituzione), assumendo che illegittimamente era stata negata l'applicazione del beneficio richiesto sia perché era possibile l'affidamento in prova al servizio sociale del cittadino straniero, sia perché l'interessato non aveva richiesto di trascorrere all'estero il periodo dell'esecuzione della misura alternativa, bensì aveva indicato un proprio domicilio in Italia con la sola possibilità di recarsi all'estero per periodi più o meno prolungati.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome basato su motivi in fatto e in quanto manifestamente infondato. Sotto il primo profilo la Corte rileva che, contrariamente all'assunto del ricorrente, dal testo dell'ordinanza impugnata emerge chiaramente che, in subordine alla richiesta avanzata in via principale, era stata prospettata da costui la possibilità di domiciliarsi in Firenze presso il proprio figlio con facoltà di rimanere in Brasile e di periodicamente presentarsi al C.S.S.A. competente, di tal che la contestazione sul punto, implicando necessariamente un accertamento di merito, non può essere sottoposta all'esame del giudice della legittimità con conseguente inammissibilità del relativo motivo di gravame.
In ordine alla denunciata erronea applicazione di legge è opportuno che le misure alternative alla detenzione sono applicabili, con eguali modalità, sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri, di guisa che a tale fine non rileva in alcun modo ne' l'attualità della presenza nel territorio dello Stato del richiedente al momento dell'istanza di applicazione della misura, ne' la ragione per la ragione per la quale costui se ne sia allontanato. Tuttavia, l'esecuzione della misura alternativa deve necessariamente svolgersi nel territorio dello Stato, dal momento che i Centri di servizio sociale per adulti, regolamentati dall'art. 72 della legge 26.7.1975 n. 354, effettuano l'attività che per la sua specifica natura, non rientra tra quelle funzioni statali che possono essere compiute, in territorio estero, degli Uffici consolari italiani.
Ne discende che la misura alternativa non può essere applicata al condannato che normalmente risiede ed opera in territorio estero, non essendo possibile in tale ipotesi alcun serio controllo da parte degli organi competenti in ordine alla puntuale osservanza delle prescrizioni imposte all'atto della concessione del beneficio penitenziario, alla corretta esecuzione della misura medesima e al suo progressivo reiserimento, da uomo libero, nel contesto sociale. In proposito è opportuno chiarire che esula dall'odierno thema decidendum la diversa ipotesi indicata dal ricorrente come argomentazione a sostegno del proposto dell'esecuzione della stessa nel territorio dello Stato, richieda alla competente autorità di sorveglianza, in presenza di improvviso e contingente motivo, l'autorizzazione a recarsi temporaneamente all'estero per farvi fronte: caso equiparabile alla normale permanenza all'estero dell'interessato e al suo periodico ritorno in Italia presso il competente C.S.S.A. per un controllo sulle modalità di attuazione del benefico penitenziario all'evidenza, per le ragioni sopra indicate, del tutto inconferente e inutile.
Per quanto sopra enunciato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p. come meglio specificato in dispositivo.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 1999