Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
IN 00 399 /0 1 REPU EL POLOITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ) 4 7 . n SE PARAZONE A 7 SEZIONE PRIMA CIVILE S 8 9 E S 1 PERSONAGE A I o O T z D r R a A T A m Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S T R 6 I S T G L O e E g P A g R e M R.G.N. 1906/99 I I L Dott. Pasquale REALE • ' I - Presidente N L 9 D 1 L . G t r , A O A ( D O L A Dott. Giovanni LOSAVIO E - Consigliere L D T O N 773 B E S E Cron. Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Ud.29/09/2000 Dott. Laura MILANI - Consigliere CORTE SUPREMA DICASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. SAVARESE CARMINE, domiciliato in ROMA presso la il CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZARA GABRIELE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e LANZARA CORRADO, giusta procura in calce al ricorso;
UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. Repubblic contro 3000 per diritti L. "1.2 GEN. 2001 CAMPIONE BASSI MATILDE TERESA, domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati Richiesta copia studio 2 XGT. FERRERO MICHELE e FIORILLO REMIGIO, giusta procura in dal Sig. per diritti L. 3000 2000 calce al controricorso;
* 1-2 CANCELLIERE 1697 controricorrente avverso la sentenza n. 1850/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/08/98; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio dal Sig. udienza del 29/09/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo per diritti L. 3000 PROTO;
il 16 GEN 2001. IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE l'inammissibilità del primo e secondo motivo;
rigetto Richiesta copia esecutivá del terzo, quarto e quinto motivo;
l'accoglimento del dal sig. FERRERO per diritti L. sesto motivo del ricorso. 12.1.01 Svolgimento del processo CANCELLIERE 1. Con ricorso depositato il 28 luglio 1993 la sig.ra AT ER NE SS propose nei con- д fronti del marito, NE VA, domanda di separa- zione con addebito al coniuge. Il VA, costituitosi, resistette alla domanda e sostenne di essere stato ingiustamente estromesso dalla casa coniugale, ceduta dalla moglie, che aveva abusato di una procura, al figlio GI (uno dei tre figli, tutti ormai maggiorenni, nati dal matrimonio). E, in via riconvenzionale, chiese che a carico della CANCELLERIA moglie fosse posto un assegno di mantenimento di lire 3 milioni mensili. Con sentenza 11 febbraio 1997 il Tribunale di Napo- li pronunciò la separazione dei due coniugi per colpa 2 del VA.
2. La Corte territoriale, con sentenza agosto 1998, rigettò l'appello proposto dal soccombente, Os- servando: -che le gravi inadempienze agli obblighi familiari del VA, consistite in lunghe ed immotivate assen- ze dalla casa familiare, relazioni extraconiugali (documentate anche fotograficamente), e atti di violen- za fisica nei confronti della moglie in occasione di litigi causati dalla sua infedeltà e da questioni eco- nomiche, avevano trovato riscontro nelle univoche de- posizioni dei tre figli della coppia, di un'anziana go- vernante, la sig.ra De Donato, e nella deposizione di un'altra teste, amica di famiglia, sig.ra Maria Rosaria A NC;
-che tali fatti dovevano ritenersi le sole cause minanti la stabilità del rapporto coniugale, a nulla rilevando se successivamente anche la NE SS avesse intrapreso una relazione extraconiugale;
rela- zione, se sussistente, da collocarsi comunque temporal- mente nel 1991 e cioè in epoca ben posteriore ai fatti stessi.
3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il sig.NE VA, con cinque motivi. Ha resistito con controricorso la sig.ra AT ER Corte di cassazione (est.Proto) r.n. 1906 99 3 NE SS. La resistente ha depositato memorie Motivi della decisione 1. Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art.143 n.2 C.C., il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, affermando l'irrilevanza della re- lazione extraconiugale della NE SS in quanto risalente al 1991, non avrebbe considerato che l'obbligo di fedeltà sussiste almeno fino all'autorizzazione a vivere separati, nella specie in- tervenuta soltanto nel '93. Col secondo motivo denuncia la violazione dell'art.345, comma 2°, c.p.c., e lamenta il rigetto della richiesta istruttoria. Col terzo motivo denuncia la violazione degli Q 2043 e 1294 c.c., e deduce che la sentenza arttt.1396, impugnata, affermando l'irrilevanza della lamentata estromissione del VA (con abuso della procura) dalla casa di Arco Felice, non avrebbe considerato che siffatto comportamento non poteva essere giustificato come corrispettivo dell'infedeltà del mandante, e che l'abuso della procura aveva determinato la perdita di una sua proprietà di cospicuo valore. Col quarto motivo denuncia omesso esame di punto decisivo ovvero violazione dell'art.295 C.C. E deduce che la prova dell'abuso della procura era documentale, Corte di cassazione (est.Proto) r.n. 1906 99 e che comunque, ove la Corte avesse ritenuto di non po- ter fare in quella sede una valutazione, avrebbe dovu- to riconoscere la pregiudizialità di quel giudizio. Col quinto motivo denuncia omessa O contradditto- rietà di motivazione in ordine all'attendibilità dei testi escussi e alla valutazione delle relative testi- monianze.
2. Le censure sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondate.
3. La Corte d'appello ha fondato la propria statui- zione di addebito della separazione al VA e, cor- relativamente, ha escluso la configurabilità dell'addebito alla NE SS, sulle gravi inadem- A pienze agli obblighi familiari del marito (che fin da- gli anni '80 aveva fatto dell'infedeltà coniugale e dell'assenteismo familiare una propria consuetudine di vita, "al punto da ricevere a casa telefonate da più e "da non peritarsi di condurre uno dei figli adonne, casa dell'amante di turno"). E tale convincimento ha basato sulle concordi testimonianze dei figli e della governante, e, inoltre, sulla specificità delle circo- stanze riferite dalla sig.ra NC, amica di fami- glia. In questo quadro, avuto riguardo all'epoca in cui risalivano i fatti imputabili al VA, la Corte Corte di cassazione (est.Proto) r.n. 1906 99 5 d'appello ha ritenuto che nessun significato potesse essere attribuito alla relazione extraconiugale della NE SS sulla quale aveva insistito il VA, dovendo questa ("se esistente") collocarsi comunque in un momento ben posteriore a quello cui risaliva la frattura del rapporto coniugale, da imputarsi in via esclusiva al marito.
4. In questo contesto il primo motivo, investendo la pretesa violazione dell'obbligo di fedeltà dei coniugi, non coglie la ratio decidendi, basata sulla considera- zione che la frattura del vincolo matrimoniale risaliva agli anni '80 e trovava la sua causa esclusiva nel com- portamento gravemente inadempiente dei più elementari obblighi familiari del VA, e risulta, quindi, inammissibile. Egualmente inammissibile è il secondo motivo, ri- solvendosi la relativa censura in un rinvio per rela- tionem ad atti giudiziari delle fasi pregresse del giu- dizio, che non consente di verificare la correttezza della motivazione in ordine alla violazione denunciata.
5. Gli altri motivi sono palesemente infondati. Infatti, il terzo motivo non tiene conto che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto di dover pre- scindere nelle proprie valutazioni dalla questione del- la "estromissione dalla villa di Arco Felice": sia per- Corte di cassazione (est. Proto) r.n. 1906 99 6 ché il fatto denunciato dal VA, risaliva ad epoca successiva all'avvenuta rottura del rapporto matrimo- niale, sia perché, in ogni caso, essa sarebbe stata po- sta in essere dal figlio e non poteva, quindi, incidere direttamente sulla situazione determinatasi tra i Co- niugi. Sul quarto motivo è sufficiente rilevare, alla luce delle considerazioni espresse sub 3, la non decisività del punto e, con riferimento alla dedotta violazione dell'art.295 c.p.c., la genericità della denuncia. Sul quinto motivo, si osserva che in sede di legit- timità non possono essere sindacati gli apprezzamenti congruamente espressi sulle risultanze probatorie dal Q₁ giudice del merito.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di legittimi- tà, liquidate in complessive lire 4,05 mo di cui ' lire quattro milioni per onorari. Così deciso il 29 settembre 2000 in Roma, nella ca- mera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliffe Co Il PresidentePresidente stensore и Corte di cassazione (est. Proto) r.n. 1906 99 IL CANCELLERE Andrea Bianch