Sentenza 24 novembre 2010
Massime • 1
L'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale implica il necessario svolgimento della stessa in Italia, in quanto i centri di servizio sociale per adulti sono deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non é ricompresa tra le funzioni statali esercitabili all'estero da parte di uffici consolari.
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- 1. Misura alternativa all'estero e consenso del condannato (Cass.15091/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
L'affidamento in prova, che si prospetta quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, pare assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" prevista dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, ossia una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni, implicando esso, per l'appunto, obblighi e prescrizioni che costituiscono di norma il contenuto del trattamento alternativo: per come ne sono strutturati i contenuti, non vi sarebbero effettivi impedimenti alla sua esecuzione nel paese che aderisce alla decisione quadro, quando obblighi e prescrizioni …
Leggi di più… - 2. Msiura alternativa nell'UE solo se c'è collaborazione del condannato (Cass. 16942/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
L'affidamento in prova al servizio sociale può svolgersi anche fuori dal territorio nazionale, ma sul territorio dell'UE, a condizione che sussistano le altre condizioni previste dalla legge (tra le quali la collaborazione del condannato). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 25/05/2020) 04-06-2020, n. 16942 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - Dott. TARDIO Angela - Consigliere - Dott. BONI Monica - Consigliere - Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere - Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M., nato ad (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale di …
Leggi di più… - 3. Affidamento in prova anche nell'Unione europea (Cass. 5469/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
Sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive il condannato può essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro. Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 5469 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/01/2022 SENTENZA …
Leggi di più… - 4. Misure alternativa all'estero, si può fare? (Cass. 15091/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
L'esecuzione di una misura restrittiva di carattere penale, come l'affidamento in prova, comporta l'esercizio di poteri autoritativi per il controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza, e con informazione dell'autorità di pubblica sicurezza, poteri che non potrebbero essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di accordi con le autorità di altro Stato: può peraltro essere una misura alernativa sussunta sub art 2 (e) del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 45585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45585 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2010
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - N. 2717
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 9961/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO A\, n. il *17 agosto 1960*;
avverso l'ordinanza 22 gennaio 2010 - Tribunale di Sorveglianza di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 22 gennaio 2010, depositata in cancelleria il 27 gennaio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, nell'applicare nell'interesse di SC A\ la detenzione domiciliare, rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale dichiarando non luogo a provvedere in ordine alla richiesta della misura della semilibertà.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che la richiedente, che risiede negli *USA*, deve espiare un residuo pena di anni uno e mesi otto di reclusione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20 giugno 2006 che l'aveva condannata alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione con il beneficio dell'indulto. La misura dell'affidamento veniva respinta posto che non era stata indicata alcuna attività lavorativa concreta. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione SC A\ chiedendone l'annullamento per vizio motivazionale, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), posto che non è vero che la SC\ non avesse individuato alcuna attività concreta essendo stati al contrario avviati svariati tentativi di coordinamento tra l'autorità italiana e quella statunitense. Il provvedimento era inoltre censurabile perché si poneva in contrasto con l'art 27 Cost. ma anche con la L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 3 dal momento che emergeva dagli atti (relazione UEPE) che la condannata serbava un comportamento positivo.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - L'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale implica il necessario svolgimento della stessa in *Italia*, in quanto i centri di servizio sociale per adulti sono deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non è ricompresa tra le funzioni statali esercitabili all'estero da parte di uffici consolari (Cass., Sez. 1, 27 marzo 2007, n. 18862, Magnani, rv. 237363; Sez. 1, 28 aprile 1999, n. 3278, Di Tarante, rv. 213724; Sez. 1, 26 ottobre 1999, n. 5895, Ceniti, rv. 215027). Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza enunciati (e a quelli costituzionali) laddove ha attribuito rilievo, ai fini del diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla circostanza che la ricorrente non si sia in alcun modo attivata per indicare in *Italia* una qualsiasi attività funzionale al suo reinserimento sociale. Ininfluente è l'appunto difensivo che siano stati avviati svariati tentativi di coordinamento tra l'autorità italiana e quella statunitense posto che quanto qui viene in evidenza è che l'attività in concreto non sia stata indicata in istanza e, per quanto più rileva, che detta attività non sia stata indicata nel nostro Paese, l'unica che avrebbe permesso il controllo e il monitoraggio indefettibili da parte degli organi a ciò preposti. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010