Sentenza 29 ottobre 2004
Massime • 1
La residenza nel territorio dello Stato del condannato istante per l'affidamento in prova al servizio sociale non è prevista dalla legge come condizione per la concessione di detta misura alternativa. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di inammissibilità dell'istanza presentata da persona non residente in Italia, emesso "de plano" dal Presidente del tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che, essendo la presenza del condannato nel territorio dello Stato necessaria solo per l'esecuzione dell'affidamento in prova, spetta al tribunale di sorveglianza, nel contraddittorio delle parti, la verifica della sua disponibilità in tal senso e delle garanzie offerte al riguardo).
Commentari • 4
- 1. Misura alternativa all'estero e consenso del condannato (Cass.15091/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
L'affidamento in prova, che si prospetta quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, pare assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" prevista dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, ossia una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni, implicando esso, per l'appunto, obblighi e prescrizioni che costituiscono di norma il contenuto del trattamento alternativo: per come ne sono strutturati i contenuti, non vi sarebbero effettivi impedimenti alla sua esecuzione nel paese che aderisce alla decisione quadro, quando obblighi e prescrizioni …
Leggi di più… - 2. Msiura alternativa nell'UE solo se c'è collaborazione del condannato (Cass. 16942/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
L'affidamento in prova al servizio sociale può svolgersi anche fuori dal territorio nazionale, ma sul territorio dell'UE, a condizione che sussistano le altre condizioni previste dalla legge (tra le quali la collaborazione del condannato). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 25/05/2020) 04-06-2020, n. 16942 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - Dott. TARDIO Angela - Consigliere - Dott. BONI Monica - Consigliere - Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere - Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M., nato ad (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale di …
Leggi di più… - 3. Affidamento in prova anche nell'Unione europea (Cass. 5469/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
Sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive il condannato può essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro. Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 5469 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/01/2022 SENTENZA …
Leggi di più… - 4. Misure alternativa all'estero, si può fare? (Cass. 15091/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
L'esecuzione di una misura restrittiva di carattere penale, come l'affidamento in prova, comporta l'esercizio di poteri autoritativi per il controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza, e con informazione dell'autorità di pubblica sicurezza, poteri che non potrebbero essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di accordi con le autorità di altro Stato: può peraltro essere una misura alernativa sussunta sub art 2 (e) del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 46022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46022 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 29/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4190
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 010883/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR EO AN N. IL 09/08/1973;
avverso DECRETO del 10/01/2004 PRES. TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO Umberto;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato;
OSSERVA
con decreto in data 10/1/04, emesso ai sensi dell'art. 666 comma 2^ C.P.P., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile, sul rilievo che difettavano i requisiti di legge stante la residenza all'estero del condannato, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata in stato di libertà da RA LE NT, nato e residente in [...], in relazione a una espianda pena applicatagli con sentenza 10/7/03 del GUP del Tribunale di Livorno.
Contro questa pronuncia l'interessato ha ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge poiché, a prescindere dal fatto che con la domanda aveva eletto domicilio presso il proprio difensore, il beneficio non poteva essergli negato solo perché la sua residenza anagrafica era in Spagna, ben potendo fare rientro in Italia per l'esecuzione della misura.
La doglianza è fondata, in quanto il provvedimento di cui si tratta si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le molte, la sentenza di questa Sezione 30/10/96, Villa - rv. 206.445) secondo cui l'art. 666 comma 2^ C.P.P. va interpretato nel senso che al presidente dell'organo collegiale è attribuito il potere di dichiarare de plano inammissibile una richiesta solo quando - diversamente dal caso di specie, non essendo la residenza dell'istante nello Stato prevista come condizione per la concedibilità dei benefici penitenziari - facciano difetto requisiti posti direttamente dalla legge che non implichino alcuna valutazione discrezionale e di merito.
Essendo la presenza del condannato nel territorio dello Stato di fatto necessaria solo per l'esecuzione dell'affidamento in prova, spetterà al Tribunale di sorveglianza in sede di udienza camerale verificare in concreto - previa acquisizione da parte della polizia e dei servizi sociali delle necessarie informazioni, eventualmente ottenibili anche dai corrispondenti uffici del Paese di residenza - la disponibilità del RA LE e le garanzie dallo stesso offerte in tal senso.
Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Firenze affinché deliberi sull'istanza dal predetto presentata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per la decisione sull'istanza.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004