Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2003, n. 15669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15669 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
fot • REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE 56 69 /0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR M revocazione CIVILE Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI Presidente Dott. Franco R.G.N. 9980/02 - 31850 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Cron. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere 4123 Rep. - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.19/02/03 TROMBETTA - Rel. Consigliere C.C. Dott. RA ha pronunciato la seguente SENTENZA FT2 sul ricorso proposto da: in persona del liquidatore DEL MEDICO DMN EDIL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S VINCENZO, こ VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALOISIO, difeso dall' avvocato MICHELE COSTANTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI IA IA, OM VITO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GUGLIELMINA RONCONI 95, presso lo studio dell'avvocato SANDRA GIULIANI, difesi 2003 dall'avvocato GIANCARLO RUSSO FRATTASI, giusta delega 296 in atti;
-1- controricorrenti nonchè
contro
NN IA NN, AN ROSA, elettivamente domiciliate in ROMA CSO TRIESTE 146, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ABADESSA, difese dall'avvocato VITO MONTELEONE, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
ME IN e per esso collettivamente e impersonalmente gli eredi;
intimati F12 avverso la sentenza n. 15367/01 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 05/12/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/02/03 dal Consigliere Dott. RA TROMBETTA;
udito l'Avvocato COSTANTINO Michele, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio DI chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso in oggetto. -2- 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 21/30.3.2002 la SOC. Edilizia a r.l. chiede la revocazione ex DMN art.395 n.4 c.p.c. della sentenza 5.12.2001 con la quale questa corte ha rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avversO la sentenza 16.3.99 della corte di appello di Bari, che aveva condanna della ricorrente ad confermato la arretrare le parti di edificio da lei costruite sul confine dell'area scoperta dei vicini in violazione del diritto di prevenzione, e delle norme sulle FT2 distanze, delle costruzioni dal confine, previste dal regolamento edilizio di Triggiano. Afferma la società ricorrente che questa Corte, nel ritenere legittima la costruzione eseguita dalla soc. DMN sul confine in aderenza all'edificio resistenti, e, viceversa, illegittima quella dei parte di essa eseguita sul confine con l'area scoperta dei resistenti, è incorsa in due errori di fatto per avere: 1) ritenuto la società ricorrente "prevenuta", mentre, avendo costruito per prima sul confine con l'area scoperta dei vicini, avrebbe dovuto essere considerata "preveniente"; 2) ritenuto che oggetto del diritto fatto valere dal vicino fosse costituito dal "fondo" 3 : unitariamente considerato, comprensivo del corpo di fabbrica e delle aree scoperte antistanti e retrostanti;
mentre tali aree costituivano oggetto di un autonomo diritto. Resistono con controricorso OS NO, ME AN MA, TO NO e MA IA AR. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. FT2 La difesa della ricorrente ha effettuato la discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso per revocazione proposto dalla Soc. DMN Edilizia a r.l. va respinto. Infatti, i motivi dedotti dalla società ricorrente come errori di fatto, sono estranei alla previsione di cui all'art.395 n.4 c.p.c. che, nell'individuare l'errore di fatto nella "supposizione di un fatto la cui verità incontrastabilmente esclusa" oppure "nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita" identifica la natura dell'errore revocatorio nel "vizio di 4 assunzione del fatto dissociata dal ragionamento", escludendo, conseguentemente, dalla configurabilità di tale errore, il vizio di giudizio, cioè quello che riguardi l'interpretazione dei fatti, la falsa applicazione delle normeviolazione giuridiche (v. Cass. S.U. 1178/2000). - Nella presente fattispecie quelli che la rappresenta come errori di società ricorrente sono altro che supposti errori di fatto, non giudizio, che attengono alla interpretazione ed applicazione delle norme del regolamento edilizio, FT2 norme tutte che hanno costituito l'oggetto del contrasto fra le parti e sulle quali questa Corte si è pronunciata. Invero la determinazione della qualità di prevenuto o preveniente di chi costruisce lungo un confine, solo in parte edificato, come la considerazione unitaria o meno del fondo del vicino non possono essere effettuate sulla base dei fatti in sé considerati, ma solo attraverso la rilevanza che quei fatti hanno nelle norme che li contemplano, il che implica comunque un giudizio sulle norme, per cui se un errore, in detta operazione, si è verificato esso è un errore di giudizio e non di fatto. " Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente misura che si liquida giudizio nella in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la FTL ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidatesi in favore di OS NO e ME AN MA in euro 91,00 per spese ed euro ام 2.00% perer onorari oltre accessori di legge;
nonché in favore di TO NO e MA IA AR in in L.
2.000 pe per onorari,euro 45,50 per spese e oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 19.2.2003. RA TA est. CANCELLIERE 01 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 م ما