Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario di un titolo che non ottemperi all'obbligo di ritrasferirlo al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto l'intestazione fiduciaria da luogo ad una interposizione reale attraverso la quale l'interposto acquista la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione, come avviene in ipotesi di intestazione fittizia. (La S.C. ha precisato, in motivazione, che nonostante permanga la possibilità di agire in sede civile per la restituzione dei beni intestati fiduciariamente, nessuna interversione del possesso risulta possibile, per effetto dell'intervenuto trasferimento del diritto di proprietà).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2015, n. 46102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46102 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
4 6 1 0 2 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - N.2649 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere -N. 23925/2015 Dott. MARCO MARIA ALMA 7 - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE Dott. FABRIZIO DI MARZIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA sul ricorso proposto da: : IT PP N. IL 30/03/1954 nei confronti di: IZ EL N. IL 16/01/1941 avverso la sentenza n. 1878/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 24/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Bild che ha concluso per l'ine wine swbilier del caso : : Udito, per la parte civile, l'Avv Se her Guiseffe clu can chuole dipersie wie fere per l'accept e - Udit i difensor Avv. Sehnell Genne cher misisse Jer + oil r'co 230 ва іма минісіні ета RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Lecce assolveva il RI dal reato di appropriazione indebita: si contestava all'imputato di essersi appropriato della somma di euro 77.000 relativa ad un titolo obbligazionario di cui era intestatario fittizio, omettendo di restituirla al legittimo proprietario EN IP. La Corte territoriale affermava che non poteva revocarsi in dubbio che tale titolo fosse inserito in un conto intestato esclusivamente all'imputato e che fosse stato acquistato impiegando le somme donate da EN IP. La Corte territoriale riteneva che tale titolo (unitamente ad altri due che tuttavia il nel patrimonio dell'imputato, ilRI restituiva all'IP) fosse entrato quale, ragionevolmente per ragioni di riconoscenza, decideva di nominare il donante come delegato. Secondo la Corte di appello l'esistenza di una ampia delega ad operare a favore dell'IP non consentiva di «assimilare la posizione di quest'ultimo a quella del cointestatario del conto», sicchè mancavano gli elementi essenziali per integrare il reato di appropriazione indebita.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduceva che non erano state considerate le dichiarazioni di EN IP e di IU IP (danneggiato erede costituito parte civile) che deponevano in senso contrario alla ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata. Segnatamente: non vi sarebbe stata alcuna donazione come confermava il fatto che, con riferimento al trasferimento di due dei tre titoli obbligazionari riconducibili all'EN IP il RI non aveva fatto alcuna questione. Si deduceva inoltre che la firma del RI, tenuto conto dell'intestazione fiduciaria, era comunque necessaria per trasferire i titoli dato che l'IP non avrebbe mai agito senza il consenso del RI. Pertanto l'affermazione della Corte territoriale secondo cui se l'IP si fosse ritenuto proprietario non avrebbe chiesto all'imputato di accompagnarlo in banca per effettuare il trasferimento non era aderente alle emergenze processuali. Inoltre, si deduceva che EN IP aveva sempre riscosso gli interessi dei titoli, circostanza che sarebbe incompatibile con la donazione. Secondo il ricorrente IP aveva solo «fiduciariamente e temporaneamente»> affidato titoli e denaro all'imputato, che se ne era illegittimamente 2 impossessato;
mancherebbe dunque la prova dell'animus donandi e si verterebbe in un caso di intestazione fittizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. collegio condivide la giurisprudenza secondo cui non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario che non ottemperi all'obbligo di ritrasferire i beni immateriali intestati al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la titolarità reale dei beni (Cass. sez 2, n. 36592 del 26/09/2007 Rv. 237807). Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi: l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno pure esso effettivamente - voluto - ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio, ed in virtù del quale il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo. Pertanto la intestazione fiduciaria di titoli, integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù del rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass. civ., Sez. 2, 6 maggio 2005, n. 9402). Nel caso di specie, il rapporto tra EN IP ed il RI si configura come una interposizione reale con annesso negozio fiduciario che prevedeva l'eventuale nuovo trasferimento delle obbligazioni all'IP. Tale negozio trasferisce la proprietà ed elide in radice il presupposto necessario per la configurazione dell'appropriazione indebita ovvero l'esistenza di una detenzione senza proprietà.
1.2. Può dunque essere affermato che il negozio fiduciario ha l'idoneità al trasferimento della proprietà dei beni oggetto dell'accordo, sicchè per quanto resti impregiudicata la facoltà degli interessati di far valere in sede civile l'obbligazione di restituzione dei beni intestati fiduciariamente, la proprietà degli stessi risulta trasferita, sicchè nessuna interversione del possesso risulta possibile, essendo l'interposto legittimo titolare di un diritto di proprietà.
1.3. Anche le doglianze in ordine alla struttura della motivazione si presentano invece manifestamente infondate in quanto le stesse mirano a proporre alla Corte di legittimità una inammissibile lettura alternativa delle emergenze processuali. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, 3 ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione fino a comprendere la rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte territoriale, in contrasto palese con le indicate linee interpretative. Nel caso di specie si instava per la correzione dell'interpretazione fornita dalla Corte territoriale, insistendo per l'accoglimento della tesi dell'interposizione fittizia, senza effettivo trasferimento di proprietà dei titoli. La lettura offerta contraddice quella prescelta dal collegio di merito, senza indicare illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il fatto che Il RI dovesse firmare per trasferire il titolo, come anche il fatto che si fosse risolto a revocare la delega all'IP sono circostanze che confermano la piena disponibilità del titolo in contestazione in relazione al quale era intervenuto un passaggio di proprietà fiduciario, ragionevolmente "compensato" dalla delega a favore dell' IP.
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condannada Così deciso in Roma, il giorno 28 L'estensore Sandra Recchione
P.Q.M.
ricorrente al pagamento delle spese processuali ottobre 2015 Il Presidente Franco Fiandanese franco fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 NOV 2015 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli * 5