Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2015, n. 46102
CASS
Sentenza 28 ottobre 2015

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Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario di un titolo che non ottemperi all'obbligo di ritrasferirlo al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto l'intestazione fiduciaria da luogo ad una interposizione reale attraverso la quale l'interposto acquista la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione, come avviene in ipotesi di intestazione fittizia. (La S.C. ha precisato, in motivazione, che nonostante permanga la possibilità di agire in sede civile per la restituzione dei beni intestati fiduciariamente, nessuna interversione del possesso risulta possibile, per effetto dell'intervenuto trasferimento del diritto di proprietà).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2015, n. 46102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46102
    Data del deposito : 28 ottobre 2015

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