Sentenza 10 ottobre 2019
Massime • 1
Non integra il delitto di tentata elusione dell'amministrazione giudiziaria di beni personali, di cui agli artt. 56 cod. pen. e 76, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa sottoposta a sequestro e a successiva confisca di prevenzione, in quanto trattasi di bene insuscettibile di amministrazione giudiziaria, potendo soltanto essere, o meno, riscattata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2019, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2019 |
Testo completo
02030-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: EL TR EI -· Presidente - Sent. n. sez. 1000/2019 -UP 10/10/2019 MICHELE BIANCHI R.G. N. 51837/2018 - Relatore - GIACOMO ROCCHI TERESA LIUNI ROBERTO BINENTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato e in subordine l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione. L'avvocato TOGNOZZI GIANLUCA del foro di ROMA, in difesa di VI IA, conclude associandosi ai motivi del PG chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma confermava quella del Tribunale di Roma che aveva condannato IA VI per il delitto di cui all'art. 76, comma 5, D. L.vo 159 del 2011, commesso a Roma il 21 ottobre 2013, con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 e della recidiva contestate, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione. Secondo l'imputazione, VI successivamente condannato, con sentenza del Tribunale di Roma del 9/4/2014, unitamente a VI AL, per il reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. m. 152 del 1991 aveva tentato di eludere il provvedimento di confisca di - prevenzione, emesso il 15/7/2011 dal Tribunale di Reggio Calabria e notificato il 25/7/2011 allo stesso VI e alla società OL Life LT, inoltrando richiesta di liquidazione della polizza assicurativa oggetto del suddetto provvedimento. La polizza era stata sequestrata e confiscata, insieme ad altri beni, con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 15/7/2011, in quanto ritenuta nella effettiva disponibilità del proposto VI AL;
successivamente, in data 27/2/2015, la confisca di alcuni beni, tra cui la detta polizza, era stato revocata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ne aveva disposto il dissequestro. Nelle more, il 21/10/2013 VI aveva chiesto alla OL Life la liquidazione della polizza in scadenza;
la società non aveva dato seguito alla richiesta dopo avere acquisito informazioni presso la Guardia di Finanza sulla persistenza del vincolo: in effetti, a seguito della notifica alla società del provvedimento di confisca, la polizza era stata devoluta al Fondo Unico Giustizia (FUE) ук e, pertanto, non poteva essere liquidata a favore di VI. Quest'ultimo aveva avanzato la richiesta di liquidazione della polizza successivamente all'avviso da parte della società della scadenza della polizza;
l'avviso era stato inviato automaticamente, in quanto obbligatorio sulla base della normativa di settore, mediante un modulo standard che non teneva conto del provvedimento giudiziario. VI aveva sostenuto di essere stato indotto a chiedere la liquidazione della polizza dalla missiva della OL Life, avendo saputo dal suo legale che, poco tempo prima, era stata presentata un'istanza di dissequestro che egli aveva gia ritenuto in buona fede fosse stata, all'epoca, accolta. Il Tribunale aveva escluso che si vertesse nell'ipotesi di reato impossibile e aveva ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché VI era a conoscenza della indisponibilità giuridica del bene e non poteva essere stato indotto in errore, in ordine all'avvenuto dissequestro della polizza, dal 2 ricevimento della missiva. La Corte territoriale condivideva la valutazione del Tribunale: la lettera di scadenza da parte della OL Life LT non poteva avere indotto in errore l'imputato, ben consapevole del provvedimento di sequestro e della confisca della polizza;
quando egli aveva ricevuto la comunicazione della società, aveva avuto un congruo tempo per svolgere i necessari accertamenti, tenuto conto del lasso di tempo (due mesi) intercorso tra la ricezione della missiva e la presentazione della richiesta;
non era emerso alcun elemento idoneo a provare che l'imputato avesse potuto maturare una falsa rappresentazione della realtà, in mancanza della comunicazione di un provvedimento giudiziario che disponesse il dissequestro. La Corte rigettava, altresì, il motivo di appello relativo al diniego delle attenuanti generiche.
2. Ricorre per cassazione il difensore di IA VI, avvocato Gianluca Tognozzi, deducendo carenza assoluta di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 76, comma 5, D. L.vo 159 del 2011. 2.1. La revoca della confisca in sede di appello, disposta con decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria, avendo effetto retroattivo, imponeva l'assoluzione dell'imputato. In effetti, l'efficacia esecutiva del decreto definitivo di confisca ha natura provvisoria se lo stesso viene revocato per carenza originaria dei requisiti di legge: principio affermato da questa Corte per la violazione delle misure di prevenzione personali, ma applicabile anche a quelle patrimoniali. Nel caso in esame, la misura era stata revocata per difetto originario dei requisiti di legge, atteso che VI era terzo, e non proposto nel procedimento di prevenzione, e i beni non erano risultati nella disponibilità di AL. Su tale questione la sentenza non si era pronunciata.
2.2. In un secondo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 47 cod. pen. con riferimento all'elemento psicologico del delitto contestato. La sentenza impugnata non aveva risposto agli specifici motivi di impugnazione sul punto, limitandosi ad aderire alla soluzione adottata dal giudice di primo grado, con violazione dell'obbligo di motivazione. L'appellante era incorso in errore incolpevole nel chiedere la liquidazione della polizza, a ciò indotto dalla stessa società OL Life LT che gli aveva inviato apposita lettera di scadenza della medesima polizza e gli aveva ricordato i passaggi burocratici necessari ad ottenerne la liquidazione. Tenuto conto delle molteplicità di polizze sottoposte a vincolo dal Tribunale di Reggio Calabria, l'imputato, ricevuta la missiva, si era convinto erroneamente dell'intervenuto dissequestro 3 del titolo. Del resto, la società, nella lettera che sollecitava la richiesta di liquidazione, aveva adottato un modulo standard che non teneva conto del caso concreto. In sostanza, la comunicazione al cliente era ingannevole, perché la Compagnia Assicuratrice aveva ricevuto la notifica del decreto di sequestro della polizza, ma aveva ugualmente inoltrato la lettera di scadenza. Esisteva, pertanto, un errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 cod. pen. che escludeva il dolo dell'agente. La motivazione non confutava le argomentazioni difensive e risultava illogica, essendo mancata la consapevolezza e la volontà di chiedere la liquidazione di un titolo sottoposto a sequestro.
2.3. In un terzo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. La motivazione risultava stereotipata ed insufficiente.
3.1. Ricorre per cassazione anche il secondo difensore di IA VI, avvocato Sabrina Mannarino, deducendo violazione dell'art. 76, comma 5,D. L.vo 159 del 2011 e vizio di motivazione con riferimento alla revoca del decreto di confisca da parte della Corte di appello di Reggio Calabria.
3.2. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 49 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti, così come descritti nelle sentenze di merito, dimostravano l'insussistenza del reato per l'inidoneità del tentativo a raggiungere lo scopo. In effetti, come risultava dalle stesse sentenze di merito, la richiesta di liquidazione della polizza sequestrata non poteva avere alcun effetto, atteso che, in via automatizzata, dopo aver ricevuto la notifica del decreto di sequestro, la società aveva provveduto al blocco del titolo in via informatica, inserendo il F.U.G. come beneficiario del contratto sottoposto a vincolo e, quindi, risultando impossibile l'accoglimento della richiesta. Solo la procedura amministrativa di compilazione ed invio del cd. "modello C", da parte della Cancelleria del Giudice, era idonea a conseguire la rimozione del blocco sulla polizza sequestrata. Gli atti posti in essere dall'imputato erano, quindi, inidonei ad ottenere il risultato oggetto della richiesta.
3.3. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 76 cit., contestando che i fatti oggetto dell'imputazione rientrassero nella fattispecie contestata. Nei confronti di VI non era stata disposta l'amministrazione giudiziaria dei beni personali prevista dall'art. 33 D. L.vo 159 del 2011, mentre l'art. 76 cit. prevede una sanzione esclusivamente nei confronti del destinatario di tale 4 misura. Per di più, anche a volere ritenere che l'amministrazione giudiziaria dei beni fosse equiparata al sequestro, non vi era traccia di una collaborazione tra l'imputato, quale extraneus, e AL VI, destinatario effettivo della misura. Il ricorrente sottolinea che i motivi esposti, essendo relativi all'insussistenza del fatto, rientrano tra le questioni sulle quali la Corte di Cassazione può decidere ai sensi dell'art. 609, comma 2,cod. proc. pen.
4. Il secondo difensore, avv. Sabrina Mannarino, ha depositato motivi nuovi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 76, comma 5, D. L.vo 159 del 2011, sottolineando che il reato contestato ha natura di reato proprio;
inoltre nei confronti di AL e di VI non era stata adottata né l'amministrazione giudiziaria dei beni né, ai sensi del previgente art. 24 legge n. 152 del 1975, la sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni: AL aveva subito un sequestro di prevenzione e VI, che era terzo interessato, non lo aveva aiutato in nessun modo ad eludere la misura.
4.1. In un secondo motivo il ricorrente approfondisce il tema dell'insussistenza del delitto contestato in conseguenza della revoca della misura di prevenzione per assenza originaria dei presupposti applicativi. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto contestato.
1. Il terzo motivo di ricorso a firma dell'avvocato Sabrina Mannarino e il primo dei motivi nuovi proposti dallo stesso difensore attengono a questioni rilevabili d'ufficio, in quanto relativi a profili per i quali è possibile una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.: quello concernente gli effetti della revoca ex tunc del provvedimento di confisca nei confronti di AL e quello, più radicale, della non corrispondenza della condotta contestata alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 76, comma 5, D. L.vo 159 del 2011, che punisce le condotte simulate о elusive dell'esecuzione del provvedimento di amministrazione giudiziaria dei beni personali e non di qualsiasi provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione. In proposito, va ricordato che la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. permette alla Corte di rilevare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. solo se dalla sentenza impugnata 5 emergano elementi che depongano in maniera evidente in tal senso, costituendo tale condizione necessaria espressione dei limiti di cognizione propri di tale giudizio (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018 - dep. 08/01/2019, Giladi, Rv. 274567).
2. L'art. 33 D. L.vo 159 del 2011 dispone che il Tribunale possa aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 (la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) l'amministrazione giudiziaria dei beni personali per un periodo non superiore a cinque anni;
con il provvedimento il giudice nomina l'amministratore giudiziario. Si tratta di un "percorso" del tutto diverso da quello previsto per la confisca di prevenzione: alla misura di prevenzione personale si affianca una misura di carattere patrimoniale necessariamente temporanea, in conseguenza della quale i beni personali non sono sottratti alla proprietà del soggetto sottoposto alla misura e, quindi, al termine dell'amministrazione, gli verranno restituiti. I presupposti di tale misura sono del tutto differenti da quelli della confisca di prevenzione: il timore che la libera disponibilità dei beni agevoli la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa;
al contrario, la confisca di prevenzione richiede una valutazione sull'impossibilità per il soggetto di giustificare la legittima provenienza del bene di cui risulti titolare, anche per interposta persona, ovvero un giudizio di derivazione dei beni da attività illecite o fr di loro reimpiego (art. 24 d. I.vo 159 del 2011). Dalla diversità dei presupposti e del regime dei due istituti, si evince che le condotte sanzionate dall'art. 76, comma 5, cit. sono quelle con le quali il soggetto interessato (o chi lo aiuta) elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento di amministrazione giudiziaria dei beni personali, da tenere, dunque, ben distinto dall'esecuzione dei provvedimenti che dispongono misure di prevenzione patrimoniali.
3. Tuttavia, questa Corte ha statuito che il reato previsto dall'art. 76, comma quinto, del D.Lgs. n. 159 del 2011 è applicabile anche al caso in cui sia stata disposta la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. a seguito di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Si è ritenuto che depongono per tale applicazione le seguenti circostanze: l'art. 33 del d. lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente che l'amministrazione giudiziaria possa essere applicata anche a persone nei cui confronti si proceda per il delitto di associazione di stampo mafioso;
sia la misura dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali che la confisca di prevenzione sono comprese nel titolo II del D.Lgs. n. 159 del 2011; la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. è una misura di sicurezza patrimoniale (Sez. 2, n. 11867 6 del 01/02/2017, Muto, Rv. 269557). E' stato anche ritenuto integrare una condotta elusiva dell'esecuzione di un provvedimento di amministrazione giudiziaria di beni personali, di cui all'art. 76, comma quinto, cit., quella con cui si violano, nelle more della definizione del provvedimento di confisca, le disposizioni dettate a disciplina dell'amministrazione giudiziaria del bene sottoposto a sequestro preventivo, finalizzate ad impedire ogni ingerenza da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dall'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 12863 del 27/01/2017, Orsino, Rv. 270582). Prescindendo dai problemi che pone l'ampliamento ermeneutico della fattispecie con riguardo al rispetto dei principi di legalità e tassatività, ritiene la Corte che, nel caso di specie, non sussista il fondamento fattuale del reato ipotizzato, ossia il bene suscettibile di amministrazione giudiziaria: in effetti, in entrambi i precedenti giurisprudenziali richiamati, era stata disposta l'amministrazione giudiziaria di un' "azienda di commercio" del pesce sottoposta a sequestro (si tratta della medesima azienda) e il Giudice per le indagini preliminari aveva nominato amministratori giudiziari che avevano subito ingerenze nel loro compito da parte di altre persone. Ma una polizza assicurativa non può essere "amministrata", ma solo riscattata o non riscattata, cosicché la richiesta di liquidazione non poteva integrare un tentativo di elusione del provvedimento di amministrazione. In definitiva, l'applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 76, comma 5, cit., all'amministrazione giudiziaria disposta in conseguenza di un provvedimento differente da quello contemplato dalla norma (non il provvedimento di cui all'art. 33 D. L.vo 159 del 2011, ma il sequestro preventivo finalizzato alla confisca) non permette ulteriore estensione del precetto ad una ipotesi totalmente differente come quella del sequestro e confisca di prevenzione di una polizza assicurativa. Con la richiesta di liquidazione della polizza, VI non pose in essere la condotta punita dall'art. 76, comma 5, D. L.vo 159 del 2011; al più, se l'art. 334 cod. pen. fosse applicabile anche al sequestro di prevenzione, la sua condotta avrebbe potuto integrare il tentativo del delitto previsto dal primo comma della norma.
4. La fondatezza del motivo, giuridicamente pregiudiziale, che nega la configurabilità della condotta come reato previsto dall'art. 76, comma 5, d. lgs. n. 159 del 2011, rende non necessario valutare quello concernente gli effetti della revoca ex tunc della confisca di prevenzione, così come gli altri motivi 7 proposti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 10 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Antonella Patrizia Mazzei Gemaye DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 GEN 2020 TL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 8