Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2013, n. 44004
CASS
Sentenza 19 luglio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all'omessa trasmissione al tribunale del riesame dei tabulati telefonici, atteso che il G.I.P. non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell'informativa di P.G.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2013, n. 44004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44004
    Data del deposito : 19 luglio 2013

    Testo completo