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Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2023, n. 16068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16068 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANIA fissato il ricorso per la trattazione con il rito camerale non partecipato;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG, ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16068 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di RI SP avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 31 ottobre 2022 per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa aggravata "clan Cintorino" (art. 416-bis, primo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. — capo 1) e di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (artt. 81, 110, 629, 628, terzo comma, n. 1 e n. 3, 416-bis.1 cod. pen. — capo 3). 1.1. Il Tribunale del riesame, respinte le eccezioni di nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e di competenza territoriale, ha confermato, sulla base delle non contestate dichiarazioni del collaboratore di giustizia, delle persone offese e delle captazioni, la gravità indiziaria per i sopra richiamati delitti, ritenendo altresì sussistente la presunzione di adeguatezza della misura cautelare in considerazione della natura e specie dei reati e del percorso criminale dell'indagato. 2. Ricorre RI SP, a mezzo del difensore avv. Giovanni Spada, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando:: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 292 cod. proc. pen., perché non è stata allegata all'ordinanza cautelare la richiesta di applicazione della misura, alla quale il GIP ha fatto riferimento per indicare gli elementi indiziari a carico del ricorrente (primo motivo); - la violazione di legge, in relazione agli artt. 16 e 27 cod. proc. pen., con riguardo alla competenza per il più grave reato di cui al capo 3), commesso nel circondario di Messina, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. Non rileva, a stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria di Catania, la circostanza che EL PO, sia stato sottoposto ad indagini e rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, poiché si tratta di un diverso procedimento che ha riguardato i fatti commessi dal 2014 sino al 2019, non risultando alcuna connessione tra i fatti contestati al ricorrente e quelli per i quali è stato giudicato EL PO (secondo motivo); - la violazione di legge, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 1) e 3). È erroneo affermare la partecipazione all'associazione di cui al capo 1) soltanto in base alla ritenuta responsabilità, che comunque si contesta, per il capo 3). Sull'estorsione viene valorizzata la conversazione tra le persone offese 2 che, tuttavia, affermano di non conoscere la persona (in ipotesi il ricorrente) incontrata al supermercato e che avrebbe chiesto a chi pagavano il pizzo;
d'altra parte, proprio la richiesta di informazioni dimostra l'estraneità del ricorrente al delitto e alla partecipazione associativa, poiché, di certo, un associato con ruolo di vertice (come lo descrive il tribunale del riesame) doveva essere a conoscenza di quanto stava domandando alle presunte vittime. È pure contraddittorio affermare, come hanno fatto i giudici della cautela, che l'ordine di cessare i pagamenti, che in ipotesi sarebbe stato disposto dal ricorrente, dimostra la paternità dell'estorsione e la partecipazione all'associazione, perché, invece, risulta, secondo le dichiarazioni delle persone offese, che RI SP era del tutto estraneo alla genesi e gestione del "pizzo". Del resto, proprio l'ordine di cessare i pagamenti consente di escludere qualunque partecipazione e protrazione del reato. Anche l'identificazione del ricorrente è incerta (presenza del diastema;
oppure capelli biondi). Nell'intercettazione n. 268 del 19 settembre 2019, nella quale secondo il tribunale del riesame si fa il nome del ricorrente, non è riportata affatto tale indicazione, mentre gli orari sono incompatibili con l'identificazione del ricorrente perché la persona offesa, nella serata, aveva affermato di non conoscere la persona che gli aveva ordinato di sospendere i pagamenti, ma sorprendentemente la mattina seguente lo avrebbe contattato tranquillizzandolo ("non ci sono problemi ... stai tranquillo ... non ci sono problemi ... va bene ...") - (terzo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'attualità delle esigenze cautelari, dato il tempo trascorso dalla data dei fatti (2019), risultando, anzi, che il ricorrente era stato emarginato dalla compagine associativa fin dal 2016. Non emergono fatti o condotte successive alle dichiarazioni del collaboratore PO EL, mentre il giudice della cautela deve comunque motivare sulla rilevanza del tempo trascorso (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02) - (quarto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 3 2. Il ricorrente, con il primo motivo, lamenta che il Tribunale per il riesame abbia erroneamente rigettato la doglianza con la quale si deduceva la nullità dell'ordinanza genetica ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omessa allegazione della richiesta avanzata dal pubblico ministero alla quale l'ordinanza rinviava per la illustrazione degli indizi di colpevolezza. 2.1. La censura è generica poiché non deduce specificamente la assoluta assenza di esposizione degli indizi. In effetti, al giudice della fase cautelare è richiesto di esporre gli elementi indiziari che giustificano la misura, senza cioè la necessità di riportare pedissequamente tutti gli elementi esposti dal pubblico ministero e quelli risultanti dagli atti trasmessi a corredo della richiesta cautelare;
il giudice, nell'esporre gli indizi che giustificano la misura disposta, può fare richiamo, per una più minuziosa illustrazione, alla richiesta del pubblico ministero e al dettagliato contenuto degli atti che sono depositati all'atto dell'esecuzione del provvedimento cautelare, ai quali l'indagato e il difensore hanno completo e libero accesso (art. 293, comma 1, lett. e), e comma 3, cod. proc. pen.). L'ordinanza cautelare, infatti, è caratterizzata, secondo la legge processuale, dal principio di autoconsistenza ed autosufficienza: non è richiesta cioè la materiale allegazione degli atti cui si riferisce, poiché si tratta di elementi che devono essere depositati al momento dell'esecuzione. Perciò, quando l'indagato deduca la nullità dell'ordinanza cautelare ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per assoluta assenza dell'esposizione degli elementi indiziari, è necessario che tale censura sia specificamente enunciata e argomentata, non potendosi ravvisare la nullità nella mera insufficienza dell'esposizione che attiene piuttosto al controllo dell'apparato logico argomentativo del provvedimento. Nel caso in esame, infatti, il ricorso, come già prima la richiesta di riesame, sì limita a denunciare la circostanza che l'ordinanza applicativa faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero per una più dettagliata illustrazione degli elementi indiziari, senza dedurre specificamente che essa sia del tutto priva della esposizione degli indizi che giustificano la misura disposta. 2.2. Il motivo è, del resto, manifestamente infondato: il tribunale ha correttamente rilevato che, anche laddove faceva riferimento alla richiesta del 4 pubblico ministero, il giudice aveva riportato il contenuto di tale atto, sotto il profilo degli elementi indiziari e della loro complessiva valutazione. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta che il Tribunale per il riesame abbia erroneamente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, considerato che il reato più grave, l'estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., sarebbe stata commesso in Taormina — circondario di Messina — e non in TA - circondario di Catania -. 3.1. Non risulta controverso che, dei reati contestati a RI SP, il più grave sia quello di cui al capo 3), né che lo stesso risulti commesso in Taormina, circondario del Tribunale di Messina. Tuttavia, il tribunale del riesame ha respinto la questione di competenza, evidenziando la connessione esistente tra i reati contestati a RI SP al capo 1) — commesso in Caltabiano, circondario di Catania — e al capo 3), e il reato di associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 9), aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestato, tra gli altri, a EL PO. A questo proposito, il tribunale del riesame, senza ricevere alcuna critica dal ricorrente, ha evidenziato che pure l'estorsione di cui al capo 3) e la partecipazione mafiosa di cui al capo 1) sono contestate a EL PO, separatamente giudicato, in concorso con SP e che i delitti estorsivi rientrano, al pari di quello di associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 9), nel programma criminale dell'associazione mafiosa contestata al capo 1), sicché opera il criterio di competenza di cui all'art. 16 cod. proc. pen. 3.2. Risulta, in effetti, corretta l'applicazione della legge operata dal tribunale del riesame poiché a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., si ha connessione di procedimenti se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso, come esattamente accade per l'estorsione di cui al capo 3) contestata a SP in concorso con EL PO. Tenuto presente che il più grave reato di associazione dedita al narcotraffico (capo 9), contestato separatamente a EL PO, deve ritenersi idoneo ad individuare nell'autorità giudiziaria di Catania la competenza per territorio determinata dalla connessione con i restanti reati connessi, tra cui spicca, oltre alla ridetta ipotesi estorsiva, sempre contestata a SP e PO, la 5 contestazione associativa mafiosa contestata a SP che pure vede indicato come partecipe, separatamente giudicato, EL PO, non resta che ritenere infondata la questione di competenza. Del resto, non rileva che PO sia stato separatamente giudicato, poiché «le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza» (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345). 4. Il terzo motivo è nel complesso infondato. 4.1. È inammissibile il motivo sulla violazione di legge, in riferimento all'art. 273 cod. pen. e alle disposizioni incriminatrici. Si è chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 4.2. Sono, nel complesso, infondate le questioni sulla motivazione della gravità indiziaria. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Nel caso in esame il ricorso deduce un omesso confronto del percorso motivazionale del provvedimento con le censure difensive, ma in realtà, si 6 articola in una critica parcellizzata di singoli argomenti motivazionali senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione della gravità indiziaria del reato associativo e dell'estorsione, ricostruzione che si poggia, anzitutto, sulla non contestata credibilità e attendibilità della dichiarazione del collaboratore di giustizia e sul risultato delle captazioni, che, in forza di una non illogica valutazione, hanno portato i giudici della fase cautelare a ravvisare la gravità indiziaria della partecipazione associativa e dell'estorsione (ruolo operativo svolto;
manifestata intenzione di assurgere a "reggente" del clan durante la detenzione dei vertici;
indicazioni fornite circa il pagamento delle somme estorte). D'altro canto, la denunzia di presunte marginali incongruenze argomentative o di asserite omesse risposte alle argomentazioni difensive, che risultano invece superate nell'ambito di una complessiva valutazione della piattaforma indiziaria, non sono idonee a costituire una ammissibile critica del provvedimento impugnato anche perché il ricorrente non è stato in grado di dimostrare la decisività di tali elementi per scardinare l'impianto motivazionale. Soltanto l'esame critico del complesso indiziario, entro il quale ogni elemento deve essere contestualizzato, consente al giudice di legittimità di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. Nel caso in esame, invece, le critiche, ove mai specifiche, si appuntano su elementi marginali e secondari, tralasciando, invece, di confrontarsi con alcuni decisivi elementi: - dichiarazioni del collaboratore sul ruolo attivo e direttivo (non contest4+;=7 nell'imputazione) di SP;
- intercettazione dell'Il giugno 2016 sul "complotto" ordito da SP ed altri per uccidere PO e sull'intenzione degli oppositori di affidare a SP la "reggenza" del clan;
- dichiarazioni del collaboratore sull'estorsione da anni commessa dal clan ai danni della Raneri Sri;
- dichiarazioni delle vittime dell'estorsione di avere, dopo esser state "costrette a riferire del "pizzo" alle forze di polizia, informato un vertice del clan, identificato in SP sulla base delle indicazioni fornite dai fratelli Raneri 7 (incontro di SP "u biundu" presso un supermercato in compagnia del cognato); crke- í?,w \Cn - captazione delle conversazioni delle vittime dell'estorsione di avere ricevuto, il giorno dopo la denuncia, da RI SP, identificato secondo la non illogica motivazione dei giudici di merito, l'indicazione di non preoccuparsi nonostante la denuncia fatta. Il provvedimento risulta, in effetti, motivato in maniera idonea e rappresentativo della sussistenza da tempo risalente del gruppo associato in relazione a precedenti giudicati e della collaborazione di PO EL, che aveva ruolo apicale, alle intercettazioni e alle dichiarazioni delle persone offese. Del resto, la valutazione del contenuto delle intercettazioni è elemento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. 5. Il quarto motivo, sull'attualità delle esigenze cautelari, è inammissibile. 5.1. Fermo restando che il giudice che applica l'ordinanza cautelare deve procedere d'ufficio a verificare l'attualità delle esigenze cautelari, non risulta, dalla sintesi delle doglianze articolate con la richiesta di riesame, che il provvedimento applicativo sia stato censurato sotto tale profilo, sicché il motivo di ricorso non è consentito e, comunque, è generico perché si limita a denunciare la mancanza di motivazione. 5.2. D'altra parte, la sussistenza della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di elementi positivi ed anzi l'indicazione di elementi tali da confermare la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari motivata dal collegio del riesame, rende palese la manifesta infondatezza del motivo. Deve, in proposito, essere richiamato quell'indirizzo giurisprudenziale, in verità prevalente, secondo il quale «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 8 282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 - dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). Nella materia cautelare, infatti, il mero decorso del tempo possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità che il ricorso neppure deduce, fermo restando che la contestazione associativa, formulata in termini di permanenza, esonera, salvo che sia specificamente dedotta la cessazione della partecipazione, dall'esaminare la questione della attualità. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG, ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16068 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di RI SP avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 31 ottobre 2022 per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa aggravata "clan Cintorino" (art. 416-bis, primo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. — capo 1) e di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (artt. 81, 110, 629, 628, terzo comma, n. 1 e n. 3, 416-bis.1 cod. pen. — capo 3). 1.1. Il Tribunale del riesame, respinte le eccezioni di nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e di competenza territoriale, ha confermato, sulla base delle non contestate dichiarazioni del collaboratore di giustizia, delle persone offese e delle captazioni, la gravità indiziaria per i sopra richiamati delitti, ritenendo altresì sussistente la presunzione di adeguatezza della misura cautelare in considerazione della natura e specie dei reati e del percorso criminale dell'indagato. 2. Ricorre RI SP, a mezzo del difensore avv. Giovanni Spada, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando:: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 292 cod. proc. pen., perché non è stata allegata all'ordinanza cautelare la richiesta di applicazione della misura, alla quale il GIP ha fatto riferimento per indicare gli elementi indiziari a carico del ricorrente (primo motivo); - la violazione di legge, in relazione agli artt. 16 e 27 cod. proc. pen., con riguardo alla competenza per il più grave reato di cui al capo 3), commesso nel circondario di Messina, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. Non rileva, a stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria di Catania, la circostanza che EL PO, sia stato sottoposto ad indagini e rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, poiché si tratta di un diverso procedimento che ha riguardato i fatti commessi dal 2014 sino al 2019, non risultando alcuna connessione tra i fatti contestati al ricorrente e quelli per i quali è stato giudicato EL PO (secondo motivo); - la violazione di legge, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 1) e 3). È erroneo affermare la partecipazione all'associazione di cui al capo 1) soltanto in base alla ritenuta responsabilità, che comunque si contesta, per il capo 3). Sull'estorsione viene valorizzata la conversazione tra le persone offese 2 che, tuttavia, affermano di non conoscere la persona (in ipotesi il ricorrente) incontrata al supermercato e che avrebbe chiesto a chi pagavano il pizzo;
d'altra parte, proprio la richiesta di informazioni dimostra l'estraneità del ricorrente al delitto e alla partecipazione associativa, poiché, di certo, un associato con ruolo di vertice (come lo descrive il tribunale del riesame) doveva essere a conoscenza di quanto stava domandando alle presunte vittime. È pure contraddittorio affermare, come hanno fatto i giudici della cautela, che l'ordine di cessare i pagamenti, che in ipotesi sarebbe stato disposto dal ricorrente, dimostra la paternità dell'estorsione e la partecipazione all'associazione, perché, invece, risulta, secondo le dichiarazioni delle persone offese, che RI SP era del tutto estraneo alla genesi e gestione del "pizzo". Del resto, proprio l'ordine di cessare i pagamenti consente di escludere qualunque partecipazione e protrazione del reato. Anche l'identificazione del ricorrente è incerta (presenza del diastema;
oppure capelli biondi). Nell'intercettazione n. 268 del 19 settembre 2019, nella quale secondo il tribunale del riesame si fa il nome del ricorrente, non è riportata affatto tale indicazione, mentre gli orari sono incompatibili con l'identificazione del ricorrente perché la persona offesa, nella serata, aveva affermato di non conoscere la persona che gli aveva ordinato di sospendere i pagamenti, ma sorprendentemente la mattina seguente lo avrebbe contattato tranquillizzandolo ("non ci sono problemi ... stai tranquillo ... non ci sono problemi ... va bene ...") - (terzo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'attualità delle esigenze cautelari, dato il tempo trascorso dalla data dei fatti (2019), risultando, anzi, che il ricorrente era stato emarginato dalla compagine associativa fin dal 2016. Non emergono fatti o condotte successive alle dichiarazioni del collaboratore PO EL, mentre il giudice della cautela deve comunque motivare sulla rilevanza del tempo trascorso (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02) - (quarto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 3 2. Il ricorrente, con il primo motivo, lamenta che il Tribunale per il riesame abbia erroneamente rigettato la doglianza con la quale si deduceva la nullità dell'ordinanza genetica ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omessa allegazione della richiesta avanzata dal pubblico ministero alla quale l'ordinanza rinviava per la illustrazione degli indizi di colpevolezza. 2.1. La censura è generica poiché non deduce specificamente la assoluta assenza di esposizione degli indizi. In effetti, al giudice della fase cautelare è richiesto di esporre gli elementi indiziari che giustificano la misura, senza cioè la necessità di riportare pedissequamente tutti gli elementi esposti dal pubblico ministero e quelli risultanti dagli atti trasmessi a corredo della richiesta cautelare;
il giudice, nell'esporre gli indizi che giustificano la misura disposta, può fare richiamo, per una più minuziosa illustrazione, alla richiesta del pubblico ministero e al dettagliato contenuto degli atti che sono depositati all'atto dell'esecuzione del provvedimento cautelare, ai quali l'indagato e il difensore hanno completo e libero accesso (art. 293, comma 1, lett. e), e comma 3, cod. proc. pen.). L'ordinanza cautelare, infatti, è caratterizzata, secondo la legge processuale, dal principio di autoconsistenza ed autosufficienza: non è richiesta cioè la materiale allegazione degli atti cui si riferisce, poiché si tratta di elementi che devono essere depositati al momento dell'esecuzione. Perciò, quando l'indagato deduca la nullità dell'ordinanza cautelare ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per assoluta assenza dell'esposizione degli elementi indiziari, è necessario che tale censura sia specificamente enunciata e argomentata, non potendosi ravvisare la nullità nella mera insufficienza dell'esposizione che attiene piuttosto al controllo dell'apparato logico argomentativo del provvedimento. Nel caso in esame, infatti, il ricorso, come già prima la richiesta di riesame, sì limita a denunciare la circostanza che l'ordinanza applicativa faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero per una più dettagliata illustrazione degli elementi indiziari, senza dedurre specificamente che essa sia del tutto priva della esposizione degli indizi che giustificano la misura disposta. 2.2. Il motivo è, del resto, manifestamente infondato: il tribunale ha correttamente rilevato che, anche laddove faceva riferimento alla richiesta del 4 pubblico ministero, il giudice aveva riportato il contenuto di tale atto, sotto il profilo degli elementi indiziari e della loro complessiva valutazione. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta che il Tribunale per il riesame abbia erroneamente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, considerato che il reato più grave, l'estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., sarebbe stata commesso in Taormina — circondario di Messina — e non in TA - circondario di Catania -. 3.1. Non risulta controverso che, dei reati contestati a RI SP, il più grave sia quello di cui al capo 3), né che lo stesso risulti commesso in Taormina, circondario del Tribunale di Messina. Tuttavia, il tribunale del riesame ha respinto la questione di competenza, evidenziando la connessione esistente tra i reati contestati a RI SP al capo 1) — commesso in Caltabiano, circondario di Catania — e al capo 3), e il reato di associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 9), aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestato, tra gli altri, a EL PO. A questo proposito, il tribunale del riesame, senza ricevere alcuna critica dal ricorrente, ha evidenziato che pure l'estorsione di cui al capo 3) e la partecipazione mafiosa di cui al capo 1) sono contestate a EL PO, separatamente giudicato, in concorso con SP e che i delitti estorsivi rientrano, al pari di quello di associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 9), nel programma criminale dell'associazione mafiosa contestata al capo 1), sicché opera il criterio di competenza di cui all'art. 16 cod. proc. pen. 3.2. Risulta, in effetti, corretta l'applicazione della legge operata dal tribunale del riesame poiché a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., si ha connessione di procedimenti se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso, come esattamente accade per l'estorsione di cui al capo 3) contestata a SP in concorso con EL PO. Tenuto presente che il più grave reato di associazione dedita al narcotraffico (capo 9), contestato separatamente a EL PO, deve ritenersi idoneo ad individuare nell'autorità giudiziaria di Catania la competenza per territorio determinata dalla connessione con i restanti reati connessi, tra cui spicca, oltre alla ridetta ipotesi estorsiva, sempre contestata a SP e PO, la 5 contestazione associativa mafiosa contestata a SP che pure vede indicato come partecipe, separatamente giudicato, EL PO, non resta che ritenere infondata la questione di competenza. Del resto, non rileva che PO sia stato separatamente giudicato, poiché «le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza» (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345). 4. Il terzo motivo è nel complesso infondato. 4.1. È inammissibile il motivo sulla violazione di legge, in riferimento all'art. 273 cod. pen. e alle disposizioni incriminatrici. Si è chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 4.2. Sono, nel complesso, infondate le questioni sulla motivazione della gravità indiziaria. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Nel caso in esame il ricorso deduce un omesso confronto del percorso motivazionale del provvedimento con le censure difensive, ma in realtà, si 6 articola in una critica parcellizzata di singoli argomenti motivazionali senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione della gravità indiziaria del reato associativo e dell'estorsione, ricostruzione che si poggia, anzitutto, sulla non contestata credibilità e attendibilità della dichiarazione del collaboratore di giustizia e sul risultato delle captazioni, che, in forza di una non illogica valutazione, hanno portato i giudici della fase cautelare a ravvisare la gravità indiziaria della partecipazione associativa e dell'estorsione (ruolo operativo svolto;
manifestata intenzione di assurgere a "reggente" del clan durante la detenzione dei vertici;
indicazioni fornite circa il pagamento delle somme estorte). D'altro canto, la denunzia di presunte marginali incongruenze argomentative o di asserite omesse risposte alle argomentazioni difensive, che risultano invece superate nell'ambito di una complessiva valutazione della piattaforma indiziaria, non sono idonee a costituire una ammissibile critica del provvedimento impugnato anche perché il ricorrente non è stato in grado di dimostrare la decisività di tali elementi per scardinare l'impianto motivazionale. Soltanto l'esame critico del complesso indiziario, entro il quale ogni elemento deve essere contestualizzato, consente al giudice di legittimità di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. Nel caso in esame, invece, le critiche, ove mai specifiche, si appuntano su elementi marginali e secondari, tralasciando, invece, di confrontarsi con alcuni decisivi elementi: - dichiarazioni del collaboratore sul ruolo attivo e direttivo (non contest4+;=7 nell'imputazione) di SP;
- intercettazione dell'Il giugno 2016 sul "complotto" ordito da SP ed altri per uccidere PO e sull'intenzione degli oppositori di affidare a SP la "reggenza" del clan;
- dichiarazioni del collaboratore sull'estorsione da anni commessa dal clan ai danni della Raneri Sri;
- dichiarazioni delle vittime dell'estorsione di avere, dopo esser state "costrette a riferire del "pizzo" alle forze di polizia, informato un vertice del clan, identificato in SP sulla base delle indicazioni fornite dai fratelli Raneri 7 (incontro di SP "u biundu" presso un supermercato in compagnia del cognato); crke- í?,w \Cn - captazione delle conversazioni delle vittime dell'estorsione di avere ricevuto, il giorno dopo la denuncia, da RI SP, identificato secondo la non illogica motivazione dei giudici di merito, l'indicazione di non preoccuparsi nonostante la denuncia fatta. Il provvedimento risulta, in effetti, motivato in maniera idonea e rappresentativo della sussistenza da tempo risalente del gruppo associato in relazione a precedenti giudicati e della collaborazione di PO EL, che aveva ruolo apicale, alle intercettazioni e alle dichiarazioni delle persone offese. Del resto, la valutazione del contenuto delle intercettazioni è elemento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. 5. Il quarto motivo, sull'attualità delle esigenze cautelari, è inammissibile. 5.1. Fermo restando che il giudice che applica l'ordinanza cautelare deve procedere d'ufficio a verificare l'attualità delle esigenze cautelari, non risulta, dalla sintesi delle doglianze articolate con la richiesta di riesame, che il provvedimento applicativo sia stato censurato sotto tale profilo, sicché il motivo di ricorso non è consentito e, comunque, è generico perché si limita a denunciare la mancanza di motivazione. 5.2. D'altra parte, la sussistenza della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di elementi positivi ed anzi l'indicazione di elementi tali da confermare la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari motivata dal collegio del riesame, rende palese la manifesta infondatezza del motivo. Deve, in proposito, essere richiamato quell'indirizzo giurisprudenziale, in verità prevalente, secondo il quale «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 8 282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 - dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). Nella materia cautelare, infatti, il mero decorso del tempo possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità che il ricorso neppure deduce, fermo restando che la contestazione associativa, formulata in termini di permanenza, esonera, salvo che sia specificamente dedotta la cessazione della partecipazione, dall'esaminare la questione della attualità. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 marzo 2023.