Sentenza 15 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PO054 1 9 /02 REPUBBLICA ITALIANA ☐ ☐ LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REINTEGRALIONE AA Stollis- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1-SERVITU DI PASSALCIO Presidente R.G.N. 18420/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Consigliere Cron. 16315 Dott. TO VELLA Consigliere Rep.1205 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.13/12/01 Dott. Umberto GOLDONI - Rel. Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA EL, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VIA FOGLIANO 35, presso lo studio dell'avvocato LUCIO UFFICIO COPIE Richiesta copia studiocopia LUCARINI, difesa dagli avvocati GIACOMO SACCOMANNO, dal Sig. per diritti € 3.10 FRANCESCO GRILLARI, giusta delega in atti;
- 45 AND 2002 - ricorrente
contro
SA IA NI, elettivamente domiciliata in 53, SCHOPENHAUER ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato GIULIA SCANZANI, difesa dagli avvocati ALDO DE CARIDI, ANTONIO MONEA, giusta delega in atti;
2001 controricorrente avverso la sentenza n. 145/99 del Tribunale di PALMI, 1712 -1- depositata il 11/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20.1.1994 LA EN adiva il Pretore di Palmi, sezione di Cinquefrondi, chiedendo la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio attraverso il cancello posto sul fondo di proprietà della sorella mediante l'apertura delAR TO EN lucchetto o la consegna all'esponente di una copia della chiave del cancello;
la ricorrente assumeva che esisteva un cancello di ingresso al terreno retrostante le case di proprietà di entrambe le parti site in Serrata, via Verdi, e che nel mese di giugno 1993 AR TO EN aveva chiuso con una chiave il lucchetto da tempo esistente sul cancello suddetto, che era sempre rimasto aperto per accordo tra le parti. Si costituiva in giudizio AR TO EN eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva che il cancello era necessario alla delimitazione di un piccolo spazio di pertinenza della propria abitazione e non costituiva oggetto di alcun passaggio;
vi era inoltre altro spazio, contiguo al primo, di pertinenza dell'abitazione della ricorrente, cui poteva accedersi da una apertura 3 posta all'interno della proprietà della ricorrente;
i due spazi erano delimitati da una ringhiera metallica;
alcune volte era stato concesso alla previa richiesta da parte di ricorrente, quest'ultima della relativa chiave, la possibilità di attraversare il cancello per esigenze di carattere domestico;
chiedeva quindi il rigetto della domanda. Con provvedimento del 14.3.1994 il Pretore, dell'esistenza del possesso da parte dato atto ricorrente di una servitù di passaggio della limitata all'approvvigionamento di gasolio e di legna e al deposito di materiale per l'agricoltura, ordinava alla resistente di permettere il passaggio a tali fini e fissava altresì il termine di giorni 30 per l'inizio del giudizio di merito. Con atto di citazione notificato il 9.4.1994 LA EN riassumeva il giudizio nei confronti di AR TO EN chiedendo la reintegrazione nel possesso con l'apertura del lucchetto o la consegna di una copia della chiave del cancello e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede o in via equitativa. Si costituiva in giudizio AR TO 4 EN riportandosi a tutte le precedenti difese. Con sentenza del 12.3.1997 il Pretore di Palmi accoglieva la domanda di reintegrazione della ricorrente nel possesso del passaggio ordinando alla resistente di consegnare una copia delle chiavi del cancello posto nel retro della sua abitazione e rigettava la domanda di risarcimento dei danni. Proposto gravame avversO tale decisione da parte di AR TO EN cui resisteva LA EN, che proponeva altresì appello incidentale, il Tribunale di Palmi con sentenza dell'11.3.1999 accoglieva l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda della ricorrente tendente ad ottenere la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio sul fondo della resistente, e rigettava l'appello incidentale. Il giudice di appello rilevava che l'esercizio del passaggio da parte dell'appellata attraverso il fondo di proprietà A dell'appellante trova la sua UN giustificazione in comportamento tollerante di quest'ultima verosimilmente fondato sui rapporti di parentela esistenti tra le parti;
nello stesso 5 17 senso deponevano l'esercizio sporadico del passaggio e dunque la sua limitata incidenza sul diritto di proprietà dell'appellante, la mancanza del possesso da parte dell'appellata delle chiavi del cancello che, secondo quanto riferito dal teste Afflitto Fiore, era sempre chiuso, e l'esistenza tra i due fondi di una rete metallica che rendeva difficile, se non addirittura impossibile, l'esercizio del passaggio. IL Tribunale inoltre riteneva irrilevante la deposizione quanto mai generica resA dal padre di entrambe le parti NI TO EN, il quale aveva dichiarato di aver concesso alle due figli il diritto di passaggio in parti uguali, non risultando da tale circostanza se egli fosse originariamente proprietario dei due fondi di proprietà delle parti in causa е non essendo stata fornita alcuna prova in relazione alla situazione di fatto esistente al momento in cui i suddetti fondi avevano cessato di appartenere all'unico proprietario;
d'altra parte l'esistenza tra le due proprietà di una rete metallica e la circostanza che LA EN poteva accedere all'orto anche dall'interno della propria abitazione consentivano di escludere l'esistenza di una 6 rendesse visibile situazione di fatto che " l'asservimento di una fondo all'altro. Per la cassazione di tale sentenza LA EN ha proposto ricorso basato su di un unico motivo cui resiste con controricorso AR TO EN. MOTIVI DELLA DECISIONE denuncia Con un unico motivo la ricorrente violazione e falsa applicazione degli articoli 1027-1098-1061-1066-1073-1140-1144-1168-1170-2697- 2721-2727 e 2729 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. La ricorrente censura il convincimento del Tribunale in ordine alla insussistenza di elementi probatori idonei a ritenere il possesso da parte di LA EN della servitù di passaggio da esercitare attraverso il cancello posto sul fondo di proprietà della controparte;
in proposito assume che le dichiarazioni testimoniali di NI EN non erano mai state contestate da AR TO EN, che d'altra parte lo stesso DEPOSIZIONI giudice di appello ha dato atto delle disposizioni della maggior parte dei testi in ordine all'effettivo esercizio del passaggio sui luoghi in 7 contestazione da parte della ricorrente, non traendo peraltro le logiche conseguenze dal fatto che non era emersa la prova specifica del consenso in proposito della controparte. La ricorrente inoltre rileva che erroneamente Tribunale, nel rigettare la domandA di il reintegrazione, aveva attribuito rilevan alla mancanza da parte dell'esponente del possesso delle chiavi del cancello attraverso il quale si esercitava il passaggio, essendo invece tale circostanza giustificata dal rapporto di parentela esistente tra le parti;
aggiunge che l'esistenza di una rete metallica tra i due fondi non era mai stata accertata nel corso del giudizio e lamenta altresì il mancato rilievo da parte del giudice di appello alle opere visibili e stabili accertate sul fondo di sua proprietà. Infine la ricorrente censura il convincimento del giudice di appello che ha ritenuto che l'esercizio del passaggio in questione da parte dell'esponente fosse la conseguenza di un inverocomportamento tollerante della controparte;
tale assunto, non confortato da alcun elemento probatorio, si rivelava in contrasto con i principi dell'onere della regolatori della distribuzione 8 prova. La censura è infondata. Occorre rilevare che il giudice di appello, nell'escludere la sussistenza del possesso di una servitù di passaggio sui luoghi in contestazione da parte di LA EN, ha offerto adeguata convincimento indicandomotivazione del Suo correttamente le risultanze istruttorie ritenute in proposito rilevanti;
egli ha infatti evidenziato anzitutto l'esistenza di un rapporto di parentela con gli tra le parti che valutato in correlazioneche 1 altri elementi probatori acquisiti, lo ha indotto ad affermare la sussistenza di una situazione di tolleranza relativamente al suddetto passaggio esercitato oltretutto sporadicamente per quattro ○ SENJO cinque volte l'anno; nello stesso ha considerato come elementi significativi la mancanza del possesso delle chiavi del cancello attraverso il quale veniva esercitato il passaggio da parte di LA EN, l'esistenza tra i due fondi di rispettiva proprietà delle parti in causa di una rete metallica che rendeva difficile, se non addirittura impossibile, l'esercizio del passaggio, ed altresì la possibilità per l'appellata di accedere all'orto retrostante la sua proprietà 9 anche dall'interno della propria abitazione. Orbene in presenza di una tale ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia la ricorrente tende sostanzialmente a prospettare una rappresentazione dei fatti di causa diversa da quella resa dal giudice di appello ed a (vedi in particolare i rilievisé più favorevoli svolti in ordine alla attendibilità del teste NI EN ed alla pretesa insussistenza della rete metallica tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti in causa); tale impostazione tuttavia trascura il consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio sulla sulla credibilità diattendibilità dei testi e alcuni invece che di altri come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione non sono deducibili in sede di legittimità se non nei limiti contraddittorietà della mancanza, insufficienza о apprezzamenti di della motivazione, involgendo fatto riservati al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma 10 non a discutere aogni singolo elemento né confutare tutte le deduzioni avverse (vedi tra le 13313 pronuncie più recenti Cass. 29.11.1999 n. 1313; Cass.
8.5.2000 n.5806); ed a tal riguardo si è già sottolineato come la motivazione espressa dal Tribunale di Palmi in ordine al suo convincimento sia congrua ed immune da vizi logici. Neppure sotto altro profilo, attinente alla pretesa violazione dei principi regolatori del probatorio, la riparto tra le parti dell'onere censura è fondata. E' pur vero infatti che, presupponendosi possessore del bene colui che esercita il potere di POSSIDENDI fatto su di esso perché "l'animus (presidendi " normalmente insito nell'esercizio di tale potere, che lo rende manifesto, spetta a chi contesta tale possesso provare gli atti di tolleranza (Cass. 16.10.1995 n.10771; Cass.
5.7.1999 n. 6944); tuttavia nella fattispecie il giudice di appello ha correttamente applicato tale principio in quanto, accertato l'esercizio del passaggio da parte di LA EN secondo le modalità sopra richiamate, nondimeno, proprio in accoglimento della eccezione sollevata da AR TO EN (vedi pagina 4 della sentenza impugnata) 11 sulla base degli elementi probatori offerti da quest'ultima ha ritenuto l'esistenza di una PERMISSIO situazione di "perminic" ex art. 1144 C.C. idonea ad escludere, nella valutazione “a posteriori”, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatole. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 13.12.12001 Vicem Menscame erlum Vinay Bolckname, pres. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Registrato in date APR. 2005 IL CANCELLIERE C1 19. 1204 Se al n. 20 versate € 112.10 rie Dott.ssa Donatella D'Anna (euro C NCD SETTANTAQUE DEPOSITATO IN CANCELLERIA p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa AR Grazia DI FILIPPO 5 APR. 2002 Il Responsabile Servizio Atti Gluz (Dr. M. RACCICHINH IL CANCELLIERE C1 Roma F I F C U 100 120.11 5 00 455T 3099 T EN TOT. 160,10 17.0 0 2.7 12 8061 7 1